CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 2/12/2002 – NUOVI IMPORTI DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE DAL 1° DICEMBRE 2003
CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 2/12/2002 – NUOVI IMPORTI DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE DAL 1° DICEMBRE 2003 CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 2/12/2002 – NUOVI IMPORTI DELL’ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE DAL 1° DICEMBRE 2003
Si ricorda (cfr. nota suppl. n. al Not. 12/2002) che secondo quanto stabilito con il verbale di accordo sottoscritto in data 2 dicembre 2002 per il rinnovo del c.c.p.l. 15 aprile 1998, con decorrenza 1° dicembre 2003 l’importo dell’EET è fissato nella misura del 14% dei minimi tabellari.
Pertanto di seguito si riportano le quote orarie e gli importi mensili dell’Elemento Economico Territoriale da riconoscere, con la predetta decorrenza del 1° dicembre 2003, rispettivamente ai dipendenti con qualifica di operaio ed ai dipendenti con qualifica di impiegato.
OPERAI DI PRODUZIONE Operaio di 4° livello
..
euro 0,56
Operaio specializzato
.
..
euro 0,53
Operaio qualificato
euro 0,47
Operaio comune
euro 0,40
OPERAI DISCONTINUI Custodi, guardiani, fattorini,
uscieri ed inservienti
.
euro 0,36
Custodi, portinai, guardiani con alloggio
…
euro 0,32
IMPIEGATI Quadri e Imp. 1^ cat. Super
..
..
euro 139,60
Imp. 1^ cat.
..
.
euro 125,64
Imp. 2^ cat.
euro 104,70
Assistente Tecnico.
..
euro 97,72
Imp. 3^ cat.
euro 90,74
Imp. 4^ cat.
…
euro 81,67
Imp. 4^ cat. 1° impiego
euro 69,80
Trattamento Contributivo Per quanto attiene la quota dell’EET da assoggettare al particolare regime contributivo (10%) per i dipendenti con qualifica di operaio, si consiglia di utilizzare gli importi comunicati con precedente nota informativa, suppl. n. 3 al Not. 12/2002.
Per i dipendenti con qualifica di impiegato, si consiglia invece di calcolare la quota mensile da sottoporre al contributo del 10% utilizzando la nota formula:
x = R + E
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Si rammenta, infine, che la differenza tra l’EET riconosciuto ai dipendenti impiegati e operai e l’importo dell’EET assoggettato alla particolare contribuzione del 10% è da sottoporre all’ordinaria contribuzione.
Resta salva la necessità delle operazioni di conguaglio che dovranno essere effettuate a fine anno o all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro se questa dovesse intervenire prima del 31 dicembre.
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