09.09.2003 - urbanistica

COME SI RACCORDA IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA CON LA LEGGE REGIONALE N.22 DEL 1999

COME SI RACCORDA IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA CON LA LEGGE REGIONALE N COME SI RACCORDA IL TESTO UNICO DELL’EDILIZIA CON LA LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 1999
(a cura del Geom. Antonio Gnecchi)
La legge n. 443 del 2001, con l’articolo 1, comma 14, ha dato la delega al Governo di introdurre le correzioni necessarie a raccordare le disposizioni del Testo Unico per l’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) con le modifiche introdotte dalla stessa legge cosiddetta “obiettivo”.
Con decreto legislativo n. 301/02 sono state recepite le modifiche in gran parte di contenuto sostanziale apportate con la legge n. 443/01.
La legge obiettivo aveva stabilito, in contrasto con il T.U. non ancora vigente, la facoltà di ricorrere all’istituto della Dia, oltre che per le nuove costruzioni previste da programmi urbanistici attuativi “dettagliati” o realizzate in diretta esecuzione di quelli generali con identico livello di dettaglio, anche per le ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione.
La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata sui rilievi sollevati da più regioni che hanno sostenuto la mancanza del presupposto che legittimi l’intervento normativo da parte dello Stato.
Comunque sia la decisione della Corte, è prevalsa la decisione di confermare al 1° luglio l’entrata in vigore del Testo Unico (escluso il Capo V, Parte II).
Decisione motivata in quanto, fermo restando i casi in cui la Regione Lombardia, Toscana, Campania ed Emilia Romagna hanno già provveduto, il Testo Unico consente alle regioni di ampliare o ridurre l’ambito applicativo della Dia introducendo  innovazioni importanti e largamente attese.
L’entrata in vigore del testo Unico ha determinato dubbi interpretativi circa le norme da applicare in materia edilizia in relazione all’attuale legislazione regionale.
La mia opinione è che rimane applicabile l’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 22 del 1999, proprio perché la legge n.443 del 2001 aveva anticipato il coordinamento tra il testo unico per l’edilizia e la normativa regionale.
Ricordo che la legge regionale 19 novembre 1999, n. 22, aveva riportato il parere favorevole dell’allora Commissario di Governo con nota del 12 novembre 1999, n. 21302/2966.
Le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 301/02 hanno, a mio giudizio, ribadito tale effetto lasciando alle regioni che non lo avevano ancora fatto la facoltà di ampliare o ridurre l’ambito applicativo (art. 22, comma 4).
Pare opportuno sottolineare come il legislatore abbia previsto, al comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 443 l’emanazione da parte del Governo , entro il 31.12.03, di un decreto legislativo che introducesse nel Testo Unico le correzioni strettamente necessarie per conferire coerenza al corpo normativo nazionale e regionale.
Conseguentemente le modifiche apportate hanno riguardato alcuni articoli, tra i quali, il  3, 10, 16, 20, 23 del Testo Unico per tenere conto di alcune innovazioni di carattere definitivo ed in termini più innovativi l’articolo 22 che tratta di interventi subordinati a Dia.
L’articolo 22, comma 4, del d.P.R. 380/01 va letto, a mio giudizio, quale disposizione di adeguamento della legge n. 443 del 2001 che conteneva sostanziali novità in campo edilizio (articolo 1, comma 6) con la normativa regionale già emanata in tema di interventi subordinati a Dia.
Ricordo, in sintesi, le principali novità introdotte con la legge “obiettivo”:
– comma 6: estende la facoltà della cosiddetta “superdia” agli interventi di ristrutturazione edilizia (comprensiva di demolizione e ricostruzione), sopralzi, addizioni, ampliamenti e alle nuove edificazioni in diretta esecuzione delle previsioni  e prescrizioni di strumenti urbanistici di dettaglio; le regioni a statuto ordinario avevano 90 giorni di tempo dalla data di pubblicazione per adeguarsi;
– comma 8: consentiva di utilizzare la superdia  per tutti gli interventi in zone vincolate;
– comma 9: stabiliva il termine per la presentazione della Dia nel caso di interventi aventi ad oggetto immobili vincolati:
– comma 10: disciplinava i casi di immobili soggetti a vincolo, mediante la convocazione della conferenza di servizi;
– comma 12: disponeva l’alternativa tra la concessione edilizia e la Dia, dopo il termine dei 90 giorni assegnati alle regioni per l’adeguamento. Tale disposizione consentiva alle regioni di individuare quali interventi indicati al comma 6 fossero assoggettati a concessione edilizia.
L’entrata in vigore della legge obiettivo n. 443 del 2001 (11 gennaio 2001) faceva decorrere il termine dei 90 giorni dopo il quale si dovevano applicare le disposizioni dell’alternativa tra la concessione edilizia e la Dia in presenza della L.R. n. 22 del 1999 che ammette la Dia per qualsiasi tipologia di intervento edilizio.
Non vedo perché la Regione Lombardia dovrebbe, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico, adeguare la propria normativa a quella nazionale dal momento che aveva già provveduto ad ampliare l’ambito applicativo della Dia.
In definitiva la legge regionale lombarda continua a mantenere i suoi effetti.
In ultima analisi, i titoli abilitativi da riconoscere per le trasformazioni edilizie sono:
1. permesso di costruire ai sensi articolo 10, comma 1
2. permesso di costruire ai sensi articolo 10, comma 2
3. Dia, in sostituzione del permesso di costruire ai sensi articolo 22
4. Dia per interventi delegati dalla legge regionale n. 22 del 1999.
In sintesi, è possibile procedere mediante la presentazione della Dia:
– per interventi ammessi dall’articolo 22 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
– per interventi ammessi dall’articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 22/99.
Anche la Regione Toscana ritiene che il Testo Unico dell’Edilizia non ha apportato alcuna modifica all’ordinamento regionale della materia.
Con una delibera della Giunta Regionale del 7 luglio 2003, n. 679, ha assunto una Circolare esplicativa con la quale delibera:
· continua ad applicarsi la legge regionale, compresa quella sui procedimenti di concessione edilizia, autorizzazione edilizia e denuncia di inizio attività, secondo le tipologie di intervento previste dalle leggi regionali
· il T.U. si applica solo nelle parti in cui prevede sanzioni penali, sussistendo in materia la competenza esclusiva dello Stato.
Il motivo di questa presa di posizione è basato sul principio secondo il quale l’edilizia è una materia di spettanza regionale o in competenza esclusiva oppure, in via concorrente, come parte del “Governo del Territorio”.
Nella seconda ipotesi all’autorità centrale spetta la determinazione dei soli principi fondamentali , al resto pensano le regioni (già da trenta anni).
Il testo unico dell’edilizia è solo ricognitivo delle fonti (e non innovativo), non ha abrogato le leggi regionali, e soprattutto perché i principi fondamentali sono rimasti gli stessi.
Il rinvio del testo unico non ha provocato vuoti normativi, continuando a trovare applicazione la normativa statale in vigore, compreso quella tecnica.
Lo sportello unico per l’edilizia è una novità di tipo regolamentare la cui podestà spetta a chi dispone di quella legislativa e quindi alle regioni (allo Stato compete quella sulle materie esclusive).
Lo stesso vale anche per altre norme regolamentari in ordine al Permesso di costruire, alla Dia e all’agibilità.
La Superdia c’era già in Lombardia, Toscana e in Emilia Romagna e quindi questo nuovo titolo abilitativo può riguardare altre regioni a statuto ordinario.
Le regioni succitate hanno inteso la norma di cui all’articolo 2, comma 3, del testo unico nel senso che “le disposizioni anche di dettaglio del testo unico operano solo in caso di mancata corrispondenza tra i principi ivi contenuti e la legislazione regionale”, precisando che questo non è il caso della Toscana e come sappiamo nemmeno delle altre regioni.
Si citano altresì due particolari situazioni:
1. l’Emilia Romagna ha approvato il 25 novembre 2002 la legge n. 31, non impugnata dal Governo alla Corte Costituzionale, il cui articolo 50 dispone la disapplicazione di norme statali,
2. la Liguria ha rivendicato la competenza esclusiva in materia edilizia con la legge 10 luglio 2003, n. 25, impugnata dal Governo, senza ancora decisioni, ma, nella peggiore delle ipotesi, sarà almeno concorrente a quella statale.
Sarebbe bene quindi che le regioni assumessero una posizione concordata a livello nazionale.


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