CODICE STRADALE – RICORSI – VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
CODICE STRADALE – RICORSI – VERSAMENTO DELLA CAUZIONE CODICE STRADALE – RICORSI – VERSAMENTO DELLA CAUZIONE
(Ministero giustizia, Nota 31/10/03)
Il Ministro della giustizia ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di versamento della cauzione, in seguito agli accordi intervenuti con l’Ente Poste s.p.a.. In particolare viene precisato che, ai fini del versamento e in alternativa allo strumento del deposito giudiziario, può essere utilizzato anche il cd. libretto nominativo con vincolo cauzionale.
Il libretto, fruibile in ogni ufficio postale del territorio, è intestato al ricorrente e sullo stesso, in sede di apertura, verrà apposta l’annotazione “vincolo per cauzione ai sensi dell’art. 204 bis della legge n.214 del 1 agosto 2003”, nonché gli estremi (data e numero) del verbale di accertamento contro cui si ricorre, completi dell’indicazione dell’Autorità che ha stilato il verbale. Una volta emesso, il documento verrà consegnato al ricorrente per allegarlo al ricorso.
Le scritture di movimentazione in accredito ed in addebito sul libretto vengono effettuate direttamente dall’ufficio postale dietro presentazione del libretto stesso da parte del ricorrente.
La cancelleria, pertanto, non dovrà effettuare, come nei depositi giudiziari, aggiornamenti sul titolo.
Poiché il libretto svolge funzioni di deposito giudiziario, il cancelliere, oltre a registrare su di esso gli estremi del procedimento cui il ricorso ha dato origine (numero del ruolo generale), dovrà annotare gli estremi dello stesso nel Registro generale dei depositi giudiziari, Mod. 1.
La somma depositata sarà rimborsata con le seguenti modalità a seconda dell’accoglimento o meno del ricorso:
– in caso di accoglimento del ricorso la somma presente sul libretto è integralmente restituita al ricorrente. La cancelleria dovrà, pertanto, consegnare al ricorrente il libretto, unitamente a copia autentica del provvedimento di accoglimento disponente in merito all’assegnazione delle somme, per la successiva consegna all’ufficio postale presso il quale il ricorrente intende chiedere il rimborso. Il libretto verrà estinto dall’ufficio postale dopo la corresponsione del saldo al ricorrente;
– nell’ipotesi di rigetto del ricorso, la cancelleria deve trasmettere il libretto all’ufficio postale con la copia autentica del dispositivo della sentenza affinché la cauzione sia assegnata all’Amministrazione cui appartiene l’organo accertatore. L’assegnazione potrà avvenire mediante consegna della somma in contanti al legale rappresentante, ovvero, su richiesta della stessa amministrazione, tramite accreditamento su conto corrente postale o vaglia cambiario. In tale ultime ipotesi le spese dovranno essere stornate dall’ammontare della somma depositata sul libretto. L’eventuale somma residua è restituita al ricorrente secondo le modalità sopra precisate. La ricevuta dell’operazione eseguita è consegnata alla cancelleria.
Infine, il Ministro chiarisce che le cancellerie sono tenute a ricevere i ricorsi in opposizione sprovvisti di deposito cauzionale essendo esclusivamente riservata alla valutazione dell’organo giudiziario la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancato versamento della cauzione.
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