BLOCCO PROGRAMMATO DEI VEICOLI NON CATALIZZATI
BLOCCO PROGRAMMATO DEI VEICOLI NON CATALIZZATI BLOCCO PROGRAMMATO DEI VEICOLI NON CATALIZZATI
La Regione Lombardia ha previsto il blocco programmato di tutti i veicoli non catalizzati
– dal 1° novembre al 20 dicembre e
– dal 7 gennaio al 29 febbraio,
dal lunedì al venerdì (escluse le giornate festive infrasettimanali) dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. In via sperimentale per 30 giorni (cioè fino al 30 novembre), saranno esclusi da questo provvedimento gli autoveicoli non catalizzati con a bordo almeno 3 persone.
La Regione ha previsto, altresì, un calendario programmato di blocchi totali del traffico di domenica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 è stato fissato per i giorni:
– 30 novembre 2003
– 18 gennaio 2004
– 8 febbraio 2004
La data dell’eventuale blocco domenicale di dicembre varrà stabilita sulla base delle rilevazioni sulla qualità dell’aria.
Resta ferma, comunque, la possibilità di revocare il blocco, qualora le condizioni metereologiche siano particolarmente favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
I provvedimenti si applicano alle cosidette zone critiche della Lombardia, che per la provincia di Brescia comprendono i seguenti Comuni:
– Borgosatollo,
– Botticino,
– Bovezzo,
– Brescia,
– Castelmella,
– Castenedolo,
– Cellatica,
– Collebeato,
– Concesio,
– Flero,
– Gardone Valtrompia,
– Gussago,
– Lumezzane,
– Marcheno,
– Nave,
– Rezzato,
– Roncadelle,
– San Zeno Naviglio,
– Sarezzo
– Villa Carcina.
Sono esclusi dal blocco dei veicoli non catalizzati:
– gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori ad emissione nulla (motore elettrico);
– gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl);
– gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati a benzina, dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dallo 01.01.1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolate a partire dallo 01.01.1993;
– gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) di massa massima superiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e successive direttive e di massa massima inferiore alle 3,5 tonnellate di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59/CEE e successive direttive;
– i motoveicoli e i ciclomotori, omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE.
Strade escluse dalla limitazione della circolazione
– tratti autostradali, strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dall’ordinanza;
– tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Veicoli esclusi dalla limitazione alla circolazione
gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili dei Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale; gli autoveicoli di pronto soccorso; i mezzi di trasporto pubblico e scuolabus; i taxi e i veicoli a noleggio con conducente; gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo; le autovetture targate CD e CC; gli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa); gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; gli autoveicoli di medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica; gli autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro; gli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; autoveicoli con a bordo almeno tre persone. Tale misura, adottata in via sperimentale fino al 30 novembre c.a., si intenderà confermata in assenza di difforme disposizione in merito.
Deroghe al blocco totale della domenica
Il blocco riguarderà tutti gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori ad esclusione di quelli ad emissione nulla (elettrici) o alimentati a metano e gpl catalizzati (autoveicoli dotati di catalizzatore e omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive direttive, immatricolati a partire dello 01.01.1993 o immatricolati in precedenza purché conformi alla citata direttiva 91/441/CEE).
Strade escluse dal divieto della circolazione
– tratti autostradali, strade statali e provinciali ricadenti nei territori dei Comuni interessati dall’ordinanza;
– tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.
Veicoli esclusi dal divieto della circolazione
gli autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili dei Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale; gli autoveicoli di pronto soccorso; i mezzi di trasporto pubblico; i taxi e i veicoli a noleggio con conducente; gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo; le autovetture targate CD e CC; gli autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa); gli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori; gli autoveicoli di medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro; gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica; gli autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro; gli autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero; i mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell’attività lavorativa giornaliera; i veicoli degli operatori dell’informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento.
Allegati:
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