16.07.2003 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – PER L’AMMISSIONE ALLE GARE NESSUNA CATEGORIA È SOSTITUIBILE CON ALTRE

APPALTI PUBBLICI – PER L’AMMISSIONE ALLE GARE NESSUNA CATEGORIA E’ SOSTITUIBILE CON ALTRE APPALTI PUBBLICI – PER L’AMMISSIONE ALLE GARE  NESSUNA CATEGORIA E’ SOSTITUIBILE CON ALTRE
(Consiglio di Stato, sezione VI, 27 maggio 2003, n. 2968)

Nel corso di una gara d’appalto l’Amministrazione non può – d’ufficio o su domanda della impresa – ritenere superflua per una categoria (nel caso di specie la OG 11) la formale qualificazione della SOA, correttamente prevista dal bando di gara come obbligatoria in aggiunta alla prevalente (OG1).
E’ irrilevante il richiamo al punto 7 della determinazione n. 48 del 2000 della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, poiché essa si è limitata ad evidenziare come la qualificazione nella categoria OG11 possa essere rilasciata alla impresa che sia in possesso di altri attestati di qualificazione, ivi specificati, ma non ha neppure ipotizzato che nel corso di una gara d’appalto l’Amministrazione possa – d’ufficio o su domanda della impresa – ritenere superflua per la categoria OG11 la formale qualificazione della SOA.
L’Amministrazione non può verificare – in via incidentale, d’ufficio o su richiesta della impresa partecipante alla gara – né l’equipollenza tra una delle categorie indicate nel bando e quella oggetto della qualificazione della SOA, né può verificare se la conseguita qualificazione in una o più categorie vada considerata equivalente ad una ulteriore qualificazione, formalmente non conseguita dalla SOA.

FATTO
1. Con un bando pubblicato in data 20 luglio 2002, l’Autorità Portuale di Taranto ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione e di completamento della palazzina servizi di frontiera al terminal container del porto di Taranto.
In data 17 settembre 2002, la commissione nominata per la valutazione delle offerte ha escluso dalla gara la P.B. s.r.l., rilevando che “dall’attestazione SOA non si rileva la qualificazione in OG11, obbligatoria ai sensi del bando”.
2. Col ricorso n. 2630 del 2002, proposto al T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, la P.B. s.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione, nonché quello che ha disposto l’aggiudicazione della gara.
Il T.A.R., con la sentenza n. 5452 del 2002, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
3. Con l’appello in esame, la P.B. s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.A.R. ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.
Si sono costituite in giudizio l’Autorità Portuale di Taranto e l’impresa aggiudicataria della gara, che hanno chiesto che l’appello sia respinto.
L’appellante ha depositato una memoria con cui ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.
4. All’udienza del 4 marzo 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO
1. Col provvedimento impugnato in primo grado, l’Autorità Portuale di Taranto ha disposto l’esclusione della società appellante dalla gara per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione e di completamento della palazzina dei servizi di frontiera al terminal container del porto di Taranto.
Il provvedimento di esclusione ha rilevato che “dall’attestazione SOA non si rileva la qualificazione in OG11, obbligatoria ai sensi del bando”.
2. Col gravame in esame, la società appellante ha riproposto le censure formulate in primo grado – respinte dal T.A.R. per la Puglia con la sentenza impugnata – ed ha dedotto che:
a) essa è risultata in possesso della attestazione per la categoria prevalente (opere civili e industriali, OG1) e delle attestazioni per le opere specializzate (impianti elettrici, idrico-sanitari, termici e di condizionamento, OS3, OS28 e OS30);
b) la qualificazione per la categoria OG1, in base al d.P.R. n. 34 del 2000, “riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo, nonché delle eventuali opere connesse”;
c) il possesso della attestazione per la categoria prevalente e per quelle specifiche relative agli impianti equivale al possesso della attestazione OG11 (richiesta dal bando), che “riguarda la fornitura, il montaggio, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari … , di impianti elettrici, telefonici, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione”;
d) contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, essa va considerata in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessa alla gara (poiché tutte le lavorazioni specialistiche vanno considerate inglobate nella categoria generale OG11), potendo assumere da sola i lavori, senza alcuna necessità di costituire una associazione temporanea di imprese;
e) con la determinazione n. 48 del 12 ottobre 2000, al punto 7 la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha rilevato che “la qualificazione nella categoria OG11 … può essere attribuita solo se … il soggetto sia già in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle categorie specializzate (OS 3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG11”;
f) la commissione di gara avrebbe dovuto comunque attribuire rilievo alla dimostrazione del possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30.
3. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte (e da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione) vadano respinte, perché infondate.
3.1. Sul piano normativo, va premesso che il bando di gara deve specificare le opere e i lavori appartenenti alle categorie di opere generali o di opere specializzate e richiedere la qualificazione nella categoria prevalente e, se del caso, in quella specializzata (articoli 72 e 73 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).
Il relativo sistema di qualificazione, istituito con l’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stato dettagliatamente disciplinato dal regolamento adottato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale ha sancito – all’art. 1, comma 2 – che “la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici” e – all’art. 3, comma 1 – che “le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, … e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4”, come specificate nell’allegato A.
Con tale sistema, il legislatore ha inteso dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, poiché nel corso delle singole gare d’appalto non devono di volta in volta essere concretamente comprovati (dalle imprese) e accertati (dall’Amministrazione) i requisiti oggetto delle qualificazioni degli organismi di attestazione, proprio perché essi risultano formalmente attestati da tali organismi (sulla base di specifici accertamenti, soggetti ad autorizzazioni, a verifiche e alla vigilanza della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
Il medesimo principio è stato anche esplicitato nelle premesse all’allegato A al medesimo d.P.R. n. 34 del 2000, per il quale “le lavorazioni di cui alle categorie generali … per le quali nell’allegata tabella … è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni”.
Ciò comporta che la vigente normativa (legislativa e regolamentare) ha sancito – senza eccezioni – l’obbligo per l’Amministrazione di verificare la formale corrispondenza tra le categorie indicate nel bando di gara e quelle comprovate dalle imprese col sistema di qualificazione da parte degli organismi di attestazione: le imprese comprovano la sussistenza dei prescritti requisiti mediante le attestazioni delle SOA, mentre l’Amministrazione verifica che le attestazioni riguardino tutte le categorie indicate nel bando.
In altri termini, in ragione delle esigenze di celerità del procedimento (e per evitare che nel corso della gara di appalto si controverta di questioni rilevanti nei rapporti tra l’impresa e gli organismi di attestazione), l’Amministrazione:
– si deve limitare al riscontro della sussistenza delle qualificazioni previste nel bando;
– non può verificare – in via incidentale, d’ufficio o su richiesta della impresa partecipante alla gara – né l’equipollenza tra una delle categorie indicate nel bando e quella oggetto della qualificazione della SOA, né può verificare se la conseguita qualificazione in una o più categorie vada considerata equivalente ad una ulteriore qualificazione, formalmente non conseguita dalla SOA.
3.2. Ciò posto, nel caso di specie è decisivo considerare che il bando di gara, al punto 3.5., ha specificato che l’opera da appaltare consiste nella realizzazione di edifici civili e industriali (per la percentuale del 79,36%) e di impianti tecnologici (per la percentuale del 20,76%), relative alle categorie OG1 e OG11.
Tali categorie sono state distintamente prese in considerazione e definite nell’allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000 (sicché neppure può ritenersi che la categoria OG1 ‘assorba’ quella OG11), anche con l’annotazione della obbligatorietà della qualificazione.
Pertanto, l’impresa appellante avrebbe dovuto comprovare la qualificazione non solo per la categoria OG1 (come ha concretamente fatto), ma anche per la categoria OG11.
Al riguardo, rileva la Sezione che:
– è irrilevante il richiamo formulato dall’appellante al punto 7 della determinazione n. 48 del 2000 della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, poiché essa si è limitata ad evidenziare come la qualificazione nella categoria OG11 possa essere rilasciata alla impresa che sia in possesso di altri attestati di qualificazione, ivi specificati, ma non ha neppure ipotizzato che nel corso di una gara d’appalto l’Amministrazione possa – d’ufficio o su domanda della impresa – ritenere superflua per la categoria OG11 la formale qualificazione della SOA;
– sotto tale profilo, in base alla normativa di settore solo l’organismo di attestazione può riscontrare l’effettiva o perdurante sussistenza dei prescritti requisiti in conformità alla definizione contenuta nell’Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000;
– del resto, come ha rilevato l’Amministrazione nei suoi scritti difesivi, il bando di gara ha specificato nel 20,64% l’importo dei lavori per gli impianti tecnologici da comprovare con la prescritta qualificazione nella categoria OG11, sicché rileva anche la circostanza per cui non poteva esservi il subappalto per i medesimi lavori, per il superamento del limite del 15% previsto dall’art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994.
Ne consegue che, poiché l’impresa non si è munita della qualificazione per la categoria OG1, l’Amministrazione ne ha legittimamente disposto l’esclusione, per carenza dei requisiti prescritti nel bando.
3.3. Col ricorso di primo grado, e con deduzioni richiamate nel gravame, l’appellante ha anche contestato la legittimità del bando di gara, per la parte in cui esso vada inteso (come effettivamente deve intendersi) nel senso che abbia richiesto la formale qualificazione della SOA sia per la categoria OG1 che per la categoria OG11.
Anche tale censura va disattesa, poiché:
– l’Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, nelle sue premesse, ha espressamente attribuito all’Amministrazione il potere di indicare nel bando quali siano le “categorie generali” per le quali “è prescritta la qualificazione obbligatoria”;
– nel bando di gara, l’Amministrazione ha specificato le “lavorazioni di cui si compone l’intervento” (indicando nel loro complesso le opere edili e, specificamente, gli impianti elettrici, antincendio, idrico-fognante, di terra, termico, di condizionamento e gli ascensori), richiedendo ragionevolmente – proprio per la complessità degli interventi e la diversità delle categorie – sia la qualificazione nella categoria generale OG1, sia l’altra nella categoria generale OG11.
4. Per le ragioni che precedono, l’appello nel suo complesso è infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 10094 del 2002.


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