SICUREZZA SUL LAVORO – IMPIANTI DI MESSA A TERRA E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI – DPR 462/2001
SICUREZZA SUL LAVORO – IMPIANTI DI MESSA A TERRA E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI – DPR 462/2001 SICUREZZA SUL LAVORO – IMPIANTI DI MESSA A TERRA E IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI – DPR 462/2001
Sulla G.U. n. 6 dell’8.1.2002 è stato pubblicato il D.P.R. 22.10.01, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.”
Per le prime due tipologie di impianti il decreto semplifica le procedure per la messa in esercizio evidenziando che la stessa potrà essere effettuata dopo la verifica eseguita dall’installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente (Legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione). Tale dichiarazione equivale all’omologazione dell’impianto.
Entro 30 giorni dalla messa in esercizio il datore di lavoro sottoscrive ed invia la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA territorialmente competenti.
Nei Comuni in cui è stato attivato lo sportello unico la dichiarazione è presentata allo stesso.
Si ricorda che le vecchie procedure prevedevano che il datore di lavoro effettuasse la denuncia delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra all’ISPESL.
La prima verifica sulla conformità degli impianti alla normativa vigente è effettuata a campione dall’ISPESL.
Le verifiche periodiche sugli impianti sono effettuate con periodicità quinquennale ad esclusione di quelli installati nei cantieri, nei locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
Si fa notare che la dizione “ambienti a maggior rischio in caso di incendio” è generica; da primissimi riscontri non ufficiali per l’individuazione si potrebbe fare riferimento agli edifici e agli impianti relativi alle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo
dei Vigili del Fuoco, determinati con il D.P.R. 26.5.1959, n. 689.
I soggetti preposti alle verifiche sono l’ASL o l’ARPA. Una importante innovazione consiste nella possibilità di far effettuare le verifiche anche ad eventuali organismi che saranno individuati dal Ministero delle attività produttive sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea Uni Cei.
Per la terza tipologia di impianti, quelli installati in luoghi con pericolo di esplosione, la procedura per la loro messa in servizio è identica a quella prevista per le installazioni e per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e per gli impianti elettrici di messa a terra.
In questo caso, però, la dichiarazione dell’installatore non equivale all’omologazione dell’impianto che è effettuata dall’Asl o dall’Arpa territorialmente competenti.
La prima verifica di conformità non è effettuata a campione, come per le prime due tipologie di impianti, ma è sempre effettuata dall’Asl o dall’Arpa territorialmente competenti.
Le verifiche periodiche sugli impianti sono effettuate con periodicità biennale sempre dall’Asl o dall’Arpa o da eventuali organismi che saranno individuati dal Ministero delle attività produttive.
Disposizioni comuni alle tre tipologie di impianti riguardano le verifiche straordinarie che sono effettuate dall’ASL o dall’ARPA o da eventuali organismi che saranno individuati dal Ministero delle attività produttive. Esse vengono comunque effettuate in caso di esito negativo della verifica periodica, per una modifica sostanziale dell’impianto o su richiesta del datore di lavoro.
Ogni variazione relativa all’impianto va comunicata dal datore di lavoro all’ufficio competente per territorio dell’Ispesl e delle ASL o all’ARPA.
Il decreto abroga gli artt. 40 e 328 del DPR 547/55 che riguardano le verifiche periodiche e gli artt. 2, 3 e 4 del D. M. 12.9.1959 e i modelli A, B e C allegati relativi alla denuncia delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.
Il regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore che è stabilita alla data del 23 gennaio 2002.
In materia la Regione Lombardia ha diramato una propria nota in data 29 gennaio 2002 il cui testo si pubblica di seguito.
Oggetto: DPR 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra e di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8/1 u.s. – Serie Generale n. 6 – è stato pubblicato il DPR 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, entrato in vigore il 23 gennaio u.s.; tale DPR apporta elevanti novità nelle denunce degli impianti e dispositivi e dispositivi sopracitati e nelle relative verifiche specifiche, riproponendo per alcuni aspetti lo schema già introdotto con il DPR 30 aprile 1999, n. 32 in materia di semplificazione dei procedimenti amministrativi riguardanti gli ascensori e montacarichi. Data la numerosità e diffusione degli impianti e dispositivi in oggetto, si ritiene opportuno segnalare di seguito ai datori di lavoro delle strutture sanitarie regionali pubbliche e private nonchè alle principali associazioni di utenti interessati i punti ritenuti maggiormente negativi e rilevanti della normativa appena emanata.
1. A partire dal 23 gennaio scorso, data di entrata in vigore del DPR 462/2001, le ASL non effettuano più d’ufficio le verifiche periodiche precedentemente svolte ex lege, in quanto il DPR in oggetto pone in capo ai datori di lavoro l’obbligo di richiedere espressamente le verifiche in questione, rivolgendosi a determinati soggetti; si è invitata ciascuna ASL a provvedere ad informare gli utenti interessati, proritariamente quelli i cui impianti e dispositivi, in base alla periodicità fissata dalla nuova normativa, sarebbero da sottoporre nell’immediato alle verifiche periodiche di cui alla precedente legislazione.
2. Qualora la ASL riceva la richiesta di effettuazione della verifica periodica di un impianto o dispositivo sopracitato, provvederà, ad intervento avvenuto, a rilasciare al datore di lavoro il relativo verbale ai sensi degli artt. 4 e 6 del DPR 462/2001; per quanto riguarda le spese a carico del datore di lavoro, si è suggerito alle ASL di continuare in questa prima fase ad esplicare le tariffe precedentemente in vigore.
3. Agli articoli 2 e 5 del DPR in esame, ASL ed ARPA territorialmente competenti sono indicate in alternativa quali soggetti cui vanno inviate da datore di lavoro le dichiarazioni di conformità degli impianti e dispositivi in esame; a parere dello scrivente tale alternativa non va interpretata nel senso che viene lasciata libera scelta al datore di lavoro su quale sia il soggetto da individuare le suddette dichiarazioni, ma va intesa nel medesimo senso in cui è già stata introdotta nell’art. 13 del citato DPR 162/99, e cioè il soggetto destinatario è quello al quale, in base alla normativa regionale istitutiva dell’ARPA, sono assegnate le competenze e le risorse degli ex Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (PMIP) cui spettavano tutte le attività di verifica periodica di apparecchi e impianti. Tale soggetto può naturalmente essere diverso a seconda delle Regioni in relazione alle modalità con le quali è stata recepita la legge 21 gennaio 1994, n. 61. Come noto in Lombardia le U.O. Sicurezza del lavoro ed impiantistica degli ex PMIP sono rimaste assegnate alle ASL, così come tutto il personale addetto alle attività di tutela della salute nel luoghi di lavoro, e pertanto sembra ragionevole ritenere che in Lombardia siano le ASL, i soggetti ai quali:
· devono essere inviate dai datori di lavoro le dichiarazioni di conformità degli impianti e dispositivi di cui agli articoli 2, comma 2, e 5, comma 3;
· compete l’omologazione di cui all’art. 5, comma 4;
· vanno comunicate dai datori di lavoro le variazioni relative agli impianti di cui all’art. 8.
Ritenendo di aver fornito le principali e più urgenti informazioni sulla nuova normativa in oggetto, si inviano i migliori saluti.
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