03.07.2002 - tributi

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – CONDIZIONE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE D’IMPOSTA
(Min .finanze – Ris. 12/6/02, n. 184/E)

Il familiare convivente con il possessore o detentore dell’immobile su cui si effettuino ristrutturazioni edilizie, può fruire della detrazione d’imposta, se risultino essere effettivamente a suo carico le spese dei lavori già al momento dell’avvio della procedura, ossia con l’invio della dichiarazione di inizio lavori all’Amministrazione finanziaria (Circ. 11/5/98, n.121/E; Ris. 6/5/02, n.136/E).
L’Agenzia delle Entrate, rispondendo all’istanza d’interpello di un contribuente in ordine alle condizioni necessarie per fruire della detrazione del 36 per cento per le ristrutturazioni edilizie, ha precisato che il limite di spesa cui applicare la percentuale di detrazione va riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare sulla quale sono effettuati gli interventi di manutenzione. Quindi il beneficio spetta fino al tetto massimo stabilito dalla legge per ogni immobile interessato e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese.
Il contribuente può altresì usufruire della detrazione d’imposta del 19 per cento dell’ammontare complessivo, non superiore euro 2.582,28, degli interessi passivi e relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio 1998, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (art. 13 – bis, comma 1, lett. l – ter), del TUIR).
Nel concetto di “costruzione dell’unità immobiliare” devono essere infatti ricondotti tutti quegli interventi realizzati in conformità a provvedimenti di abilitazione comunale che autorizzino una nuova costruzione, compresi quelli di ristrutturazione edilizia (D.M. 30 luglio 1999, n. 311).
In tale ultima ipotesi, si tratta degli interventi, soggetti a concessione edilizia, volti a trasformare un organismo edilizio preesistente per mezzo di un insieme sistematico di opere che possono determinare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello precedente (Circ.12/5/00, n. 95).
Pertanto, il contribuente potrà usufruire anche della detrazione d’imposta del 19 per cento a condizione che gli interventi di ristrutturazione da eseguirsi sull’immobile interessato rientrino nella tipologia elencata dall’art. 31, comma 1, lett. d), della legge n. 457/1978.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941