11.04.2002 - tributi

IVA – RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI PORTO TURISTICO

IVA – RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI PORTO TURISTICO IVA – RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI PORTO TURISTICO
(Min. finanze – Ris. 11/3/02, n. 82/E)

I lavori di dragaggio, di movimento terra, di ampliamento dei parcheggi e dello specchio acqueo, la realizzazione di strade di raccordo, di spogliatoi, di depositi per gli attrezzi da pesca, di solarium e di varie altre infrastrutture, eseguiti in un porto turistico non sono esenti da IVA. E’ quanto ha affermato l’Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito posto da una società esercente attività di gestione porti e approdi turistici e titolare di una concessione per l’occupazione di uno spazio demaniale marittimo.
L’impresa aveva chiesto di sapere se poteva usufruire della disposizione di non imponibilità dell’Iva (prevista dall’art.9, c.1, n.6 del Dpr 633/72) in quanto esistono dubbi interpretativi sulla definizione di “porto” ai fini dell’applicabilità o meno dell’esenzione: la norma, sottolineava l’azienda, fa riferimento a una nozione generica di porto, che non esclude i porti e gli approdi turistici i quali, pertanto, possono rientrare nella più generale categoria di porti.
L’Agenzia, invece, ha precisato che nella nozione di porto non possono essere compresi i porti e gli approdi turistici, perché la norma in esame accorda l’agevolazione della non imponibilità ai servizi prestati nei porti in quanto luoghi in cui si svolgono attività commerciali internazionali, mentre i porti turistici – classificati nella categoria residuale dei porti di quarta classe ai sensi del RD 2/4/1885 n.3095 – per il modo in cui vengono utilizzati presentano i caratteri di veri e propri parcheggi nautici.
Questi impianti, si precisa infine nella risposta, sono infatti destinati prevalentemente all’ormeggio di imbarcazioni da diporto, e non possono essere utilizzati per attività commerciali proprio per le loro caratteristiche di costruzione e del tipo d’imbarcazioni che vi sono normalmente ospitate. E, come già chiarito dalla circolare ministeriale n. 66 del 23/11/88, non possono quindi essere compresi nell’accezione di “porto” in quanto “complesso di opere e attrezzature destinate a consentire gli scambi commerciali e le attività a questi strumentali”.


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