IVA – PRIMA CASA – RECUPERO DELL’IMPOSTA IN CAPO AL VENDITORE
IVA – PRIMA CASA – RECUPERO DELL’IMPOSTA IN CAPO AL VENDITORE IVA – PRIMA CASA – RECUPERO DELL’IMPOSTA IN CAPO AL VENDITORE
(Cass., Sez. Trib., Sentenza 25/2/02 n.2712)
Con la Sentenza n.2712 del 25 febbraio 2002, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria, ha fissato alcuni principi cardine relativi alla responsabilità del venditore nei casi di applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 4%, di cui alla nota II-bis, dell’art.1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986, applicabile all’acquisto della cosiddetta “prima casa”.
In particolare, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimazione dell’Ufficio del Registro a chiedere il recupero dell’IVA (dato dalla differenza fra aliquota propria del 10% e quella agevolata del 4%) all’acquirente di una “prima casa”, al quale era stata precedentemente revocata l’agevolazione di cui alla nota II-bis, dell’art.1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 131/1986, in ragione della mancata allegazione all’atto di compravendita della concessione in sanatoria, necessaria affinché questi godesse del suddetto beneficio.
Nel rigettare il ricorso dell’Amministrazione finanziaria alla quale il Giudice di merito negava, in secondo grado, la legittimità dell’avviso di liquidazione della maggior imposta dovuta, poiché emesso dall’Ufficio del Registro e non dal competente Ufficio IVA, la Cassazione, con la pronuncia in esame, ha specificato che:
1.l’omissione dell’allegazione nell’atto della concessione in sanatoria non è ricollegabile a qualsivoglia atto doloso da parte del soggetto acquirente ma ad un fatto alla cui conoscenza era tenuto il venditore che, chiamato nella fattispecie al soddisfacimento dell’obbligazione tributaria ai sensi dell’art.46, comma 3 della legge 47/1985 (disposizione abrogata dall’art.136 del DPR 380/2001), avrebbe dovuto applicare l’aliquota IVA ordinaria;
2. la relativa violazione, trattandosi di evasione d’imposta da parte del soggetto obbligato (ossia il venditore), avrebbe dovuto formare oggetto d’accertamento solo in capo a quest’ultimo da parte del competente Ufficio IVA.
Risulta, in sostanza, che responsabile della corretta applicazione della disciplina IVA (con la relativa applicazione dell’aliquota propria della fattispecie) è, in assenza di comportamento doloso da parte dell’acquirente (es.: dichiarazione mendace), il venditore, soggetto passivo d’imposta ai sensi dell’art.17 del DPR 633/1972.
A quest’ultimo e a nessun altro, l’Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento, tramite gli uffici competenti, può richiedere la liquidazione dell’esatto importo dovuto.
In relazione all’orientamento espresso dalla Suprema Corte, si invitano le imprese a porre la massima attenzione nella definizione dell’esatta aliquota IVA applicabile al trasferimento dei fabbricati.
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