IVA – EDIFICI TUPINI – ASSIMILAZIONE DEGLI ALBERGHI AI NEGOZI
IVA – EDIFICI TUPINI – ASSIMILAZIONE DEGLI ALBERGHI AI NEGOZI IVA – EDIFICI TUPINI – ASSIMILAZIONE DEGLI ALBERGHI AI NEGOZI
(CTC, Sez.XI, Decisione 17/4/02 n.3155)
La Commissione Tributaria Centrale, con la Decisione n.3155 del 17 aprile 2002, è intervenuta sul tema dell’assimilazione delle unità immobiliari destinate ad uso alberghiero alle case di civile abitazione.
Nella fattispecie, il Collegio ha accolto, ritenendo pienamente fondato, il ricorso dell’Ufficio IVA di Bergamo che contestava l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al corrispettivo percepito da un’impresa edile per la costruzione di un immobile avente finalità turistico-alberghiere.
Il problema posto riguardava, infatti, l’estensione delle agevolazioni previste per la costruzione di edifici di cui alla legge 2 luglio 1949 n.408 (cd “Edifici Tupini”) anche agli edifici comprendenti in larga misura locali destinati ad albergo.
Sul tema, innanzitutto, la Commissione ha negato l’assimilazione, rinviando ad alcune pronunce della Corte Suprema di Cassazione (nn.4317 del 1994 e 1713 del 1997) in cui risulta chiara la finalità degli edifici destinati in tutto o in parte a “case albergo” o ad “albergo”, strutturalmente funzionali all’esercizio di un’attività di carattere imprenditoriale (“quella di prestare ospitalità dietro corrispettivo alla massa indiscriminata dei fruitori del servizio”), non assimilabili pertanto alle “case di abitazione”, ma più opportunamente riconducibili alla diversa categoria catastale dei “negozi”.
Conseguentemente è stato ribadito che è ammessa l’estensione delle suddette agevolazioni previste per la costruzione di abitazioni (ai sensi dell’art.13 cui alla Legge 408/1949) anche alla costruzione di negozi, quindi, nella fattispecie, alla parte dell’edificio eventualmente destinata ad albergo, esclusivamente qualora sussistano congiuntamente le condizioni previste dal citato dettato normativo, ovvero:
– che almeno il 50% più uno della superficie totale dei piani sopra terra sia destinato ad abitazioni;
– e che non più del 25% della superficie totale dei piani sopra terra venga altresì riservato a negozi.
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