03.07.2002 - lavoro

IRPEF – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – INDIVIDUAZIONE DEL SITO INFORMATICO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE COMUNALI – DECRETO INTERMINISTERIALE 31 MAGGIO 2002

IRPEF – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – INDIVIDUAZIONE DEL SITO INFORMATICO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE COMUNALI – DE IRPEF – ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – INDIVIDUAZIONE DEL SITO INFORMATICO PER LA PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE COMUNALI – DECRETO INTERMINISTERIALE 31 MAGGIO 2002

L’art. 11 della legge 18 ottobre 2001, n.383, recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia”, ha sostituito l’art.1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, e successive modificazioni, nella parte concernente le modalità di pubblicazione e la decorrenza dell’efficacia delle deliberazioni comunali in merito alla variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale.
La norma citata, in particolare, ha disposto che le delibere concernenti l’istituzIone o la modifica dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF devono essere pubblicate, anziché sulla Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni dalla data di affissione all’albo pretorio, su un apposito sito informatico, individuato da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro dell’Interno, con il quale devono essere stabilite anche le relative modalità applicative.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.92/2001, inoltre, ha precisato che le delibere comunali relative alla variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF hanno efficacia dal 1° gennaio dell’anno di inserimento nel sito citato.
Pertanto, nel caso in cui una delibera di variazione sia pubblicata nel sito nel corso dell’anno 2002, la relativa aliquota avrà effetto dal 1° gennaio 2002, e i sostituti d’imposta devono tenerne conto, oltre che in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, anche in relazione alle cessazioni di rapporto per le quali le operazioni di conguaglio fiscale vengano effettuate successivamente alla data di pubblicazione della delibera nel sito; per i lavoratori che cessino il rapporto anteriormente al momento di detta pubblicazione, inoltre, l’addizionale comunale deve essere liquidata, con applicazione della nuova misura, in sede di presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri della Giustizia e dell’Interno, con decreto 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 2002, n. 130, ha individuato quale sito informatico ufficialmente deputato alla pubblicazione delle delibere dei Comuni relative all’istituzione o alla variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF il sito internet “www.finanze.it.”
Come noto, gli elenchi dei Comuni che, ad oggi, hanno già deliberato in merito alla variazione dell’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2002 (nonché i comunicati di rettifica di taluni dati contenuti in essi) erano stati inseriti in via non ufficiale, in attesa della creazione dell’apposito sito, sul citato sito del Ministero dell’Economía e delle Finanze: in forza del decreto appena emanato, anche tali pubblicazioni assumono carattere di ufficialità.
Relativamente alle modalità applicative della pubblicazione, è sufficiente rammentare che, in base a quanto disposto dal decreto, i Comuni che provvederanno a deliberare l’istituzione o la modifica dell’aliquota dell’addizionale comunale dovranno comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’avvenuta deliberazione (indicando, in particolare, il codice ISTAT ed il nome del Comune, l’anno di riferimento, la data ed il numero della delibera, l’aliquota complessivamente applicata per l’anno di riferimento, l’attestazione della conformità dei dati contenuti nella comunicazione alla delibera originale). L’Ufficio federalismo fiscale dei Dipartimento per le politiche fiscali dei Ministero dell’Economia e delle Finanze, infine, provvederà ad inserire i dati entro i sette giorni lavorativi successivi alla ricezione.


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