INPS – INAIL – ART. 29 LEGGE 341/95 – PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2001 – ISTRUZIONI OPERATIVE
INPS – INAIL – ART INPS – INAIL – ART. 29 LEGGE 341/95 – PROROGA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA 11,50% PER L’ANNO 2001 – ISTRUZIONI OPERATIVE
L’INPS e l’INAIL hanno impartito, con proprie circolari, le necessarie istruzioni operative al fine di consentire l’applicazione della riduzione contributiva dell’11,50% prevista dall’articolo 29 della legge 341/95 e prorogata, come è noto, per l’anno 2001 dal decreto interministeriale 18 febbraio 2002 (cfr. suppl. n. 2 al not. n. 3/2002). Nel rammentare che il beneficio in parola opera per il solo anno 2001 e che, secondo le previsioni legislative citate, per l’anno 2002 non è prevista alcuna ulteriore proroga, si riepilogano, qui di seguito, le istruzioni impartite dagli Istituti.
ISTRUZIONI INPS Le istruzioni INPS sono contenute nella circolare n.79/2002. In primo luogo, l’Istituto ribadisce che la riduzione in parola spetta per i periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001. Inoltre, viene precisato che la riduzione contributiva dell’11,50% compete sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza al fondo pensioni lavoratori dipendenti e che si applica ai soli operai occupati con orario di lavoro a 40 ore settimanali (quindi non spetta per gli operai che prestano attività lavorativa a tempo parziale).
Le istruzioni prevedono che le operazioni di conguaglio devono essere effettuate dai datori di lavoro entro il 16 luglio 2002. A tal fine i datori di lavoro interessati, calcolato l’importo della riduzione contributiva spettante per l’anno 2001, indicheranno il medesimo importo in uno dei righi in bianco del quadro D del modello DM 10/2 preceduto dalla dizione ARR. RID. ART.29,c 2 DL 244/95 e dal codice L 207.
Si riportano, di seguito, le aliquote di riferimento per il calcolo della riduzione contributiva dell’11,50% in vigore per il mese di gennaio 2001 e dal 1° febbraio 2001 al 31 dicembre 2001.
Aliquota periodo 1° gennaio 2001 – 31 gennaio 2001 Imprese industriali con più di 15 dipendenti 37,38% – 23,81% (Fondo pensioni) = 13,57% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese industriali fino a 15 dipendenti 36,78% – 23,81% (Fondo pensioni) = 12,97% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese artigiane 34,73% – 23,81% (Fondo pensioni) = 10,92% base su cui opera la riduzione contributiva
Aliquota periodo 1° febbraio 2001 – 31 dicembre 2001 Imprese industriali con più di 15 dipendenti 36,58% – 23,81% (Fondo pensioni) = 12,77% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese industriali fino a 15 dipendenti 35,98% – 23,81% (Fondo pensioni) = 12,17% base su cui opera la riduzione contributiva
Imprese artigiane 33,93% – 23,81% (Fondo pensioni) = 10,12% base su cui opera la riduzione contributiva.
ISTRUZIONI INAIL Le istruzioni INAIL sono contenute in una nota inviata alle sedi locali dell’Istituto nel mese di aprile del corrente anno. L’Istituto conferma che il beneficio della riduzione dell’11,50% compete per gli operai occupati con orario di lavoro a 40 ore settimanali e opera sui premi relativi all’anno 2001, c.d. regolazione 2001, con esclusione del premio speciale unitario degli artigiani. Le istruzioni fornite dall’Istituto, essendo già trascorso il termine per le operazioni di autoliquidazione 2001/2002, prevedono due ipotesi per il recupero della riduzione in esame e precisamente:
A) Datore di lavoro che ha optato per il pagamento rateale del premio risultante da autoliquidazione 2001/2002
Il datore di lavoro che, secondo le previsioni di legge e come suggerito dal Collegio, stia effettuando il pagamento del premio risultante da autoliquidazione 2001/2002 in forma rateale potrà recuperare l’importo della riduzione contributiva in parola in occasione del versamento della seconda rata, in scadenza al 16 maggio 2002, o in caso necessario anche con quelle successive.
B) Datore di lavoro che ha versato il premio risultante da autoliquidazione 2001/2002 in un’unica soluzione
In tale caso il datore di lavoro potrà beneficiare dello sconto dell’11,50% utilizzando una delle tre sottoriportate modalità:
1) Compensazione del credito determinato dall’importo della riduzione in oggetto con eventuali debiti nei confronti di altri soggetti (INPS, ERARIO) mediante il modello F24 indicando il credito stesso nella sezione INAIL, colonna importi a credito compensati con i medesimi dati identificativi utilizzati per l’autoliquidazione 2001/2002;
2) Richiesta alla competente sede INAIL del rimborso dell’eccedenza o integrazione negativa prodotta;
3) Fruizione del credito per compensare, tramite specifica richiesta alla sede INAIL competente, eventuali debiti nei confronti dell’Istituto stesso.
Inoltre, l’Istituto ha stabilito che, per fruire del beneficio contributivo in parola, in entrambe le ipotesi indicate ai precedenti punti A) e B), il datore di lavoro dovrà preventivamente attestare il possesso dei requisiti dettati dall’art. 29 della legge 341/95 mediante autocertificazione. A tal fine l’INAIL ha predisposto il fac-simile dell’autocertificazione, che si allega alla presente, e che, come detto, dovrà essere preventivamente inviato dall’azienda alla competente sede INAIL mediante raccomandata A.R..
Alla Sede INAIL di
Via…………………….. n………
Cap………… Città……………… Prov…….
Data,
..
Oggetto: Riduzione contributiva per il settore edile Art. 29, c.2, della legge 341/1995, così come modificato dall’art. 45, c.18, della legge 144/99. Decreto Interministeriale 18 febbraio 2002.
Il sottoscritto
.
. in qualità di
.
..
della Ditta
.
, Via
..
., n°
. Cap
.. Comune
.. Provincia
.,
chiede di usufruire della riduzione contributiva indicata in oggetto per l’anno 2001.
A tale scopo il sottoscritto medesimo comunica i dati identificativi della Ditta stessa:
Numero di Codice Cliente e c/c
..
Numero di Pat e c/c
..
Voce di tariffa
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Retribuzioni soggette a sconto
..
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Codice Tipo Sconto 1
Il sottoscritto medesimo, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, D.P.R. 445/2000, dichiara che la
Ditta
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Codice Fiscale/Partita Iva
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…
Posizione Cassa Edile
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risulta in regola con i versamenti dovuti alla competente Cassa Edile relativamente
– all’anno 2000.
– ai seguenti periodi lavorativi
..
Lo stesso dichiara, inoltre:
– che la Ditta richiedente svolge attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale;
– che le retribuzioni dichiarate si riferiscono a dipendenti che sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa suesposta;
– di essere consapevole che l’Istituto, nel caso in cui dovesse accertare la mancanza dei requisiti richiesti, si riserva il diritto di revocare i benefici applicati e di richiedere quanto dovuto a titolo di premi ed accessori, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
IL RICHIEDENTE
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