I.R.PE.F – CESSIONE D’AZIENDA – ADDIZIONALI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI – SOSTITUTO D’IMPOSTA – RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 24/7/2002, N.248/E
I I.R.PE.F. CESSIONE D’AZIENDA – ADDIZIONALI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI – SOSTITUTO D’IMPOSTA – RISOLUZIONE DEL MINISTERO DELLE FINANZE 24/7/2002, N. 248/E
Le addizionali regionali, provinciali e comunali all’IRPEF devono essere trattenute, ai sensi dell’art. 50 dei decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
– in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio di fine anno, e non oltre il periodo di paga relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre (quindi, non oltre il periodo di paga di novembre, le cui ritenute sono versate entro il 16 dicembre);
– in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in un’unica soluzione, nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio.
Nel caso sottoposto al vaglio del Ministero delle Finanze, definito con la risoluzione 24 luglio 2002, n. 248/E sopra citata, l’istante chiedeva chiarimenti in ordine al sostituto d’imposta da reputarsi obbligato, in caso di trasferimento di azienda, all’effettuazione della trattenuta dell’importo relativo alle addizionali regionali, provinciali e comunali determinato in sede di conguaglio di fine anno dal primo datore di lavoro; era dubbio, infatti, se il prelievo di tali somme dovesse essere operato dal sostituto originario in un’unica soluzione, o dal nuovo sostituto in un numero massimo di undici rate.
Risoluzione 24 luglio 2002, n. 248/E
Nel caso di specie, i lavoratori di una società erano stati trasferiti ad un altro ente appartenente al medesimo gruppo, per effetto di una cessione di un ramo d’azienda. Nel contratto stipulato tra le due società, era espressamente previsto, con effetto dalla data di efficacia del conferimento, il mero trasferimento dei contratti di lavoro dei dipendenti occupati nell’azienda ceduta a favore della cessionaria, senza alcun riferimento alla liquidazione delle competenze ordinariamente dovute in caso di cessazione del rapporto (quale, a titolo esemplificativo, il trattamento di fine rapporto).
La società cedente, come scritto in precedenza, ha adito l’amministrazione finanziaria in merito al soggetto da reputarsi obbligato all’effettuazione del prelevamento dell’importo delle addizionali regionali, provinciali e comunali determinato dal primo datore in sede di conguaglio di fine anno, coincidente, a suo giudizio, con il nuovo sostituto.
L’Agenzia delle Entrate ha pienamente accolto la soluzione prospettata, chiarendo che, in caso di trasferimento d’azienda e di conseguente continuazione dei rapporti di lavoro in capo al cessionario, il soggetto deputato all’effettuazione delle trattenute a titolo di addizionali regionali, provinciali e comunali è il nuovo sostituto d’imposta.
Conseguentemente, anche qualora il conguaglio di fine anno sia stato effettuato dal datore di lavoro che cede l’azienda, il nuovo sostituto d’imposta dovrà:
– provvedere a prelevare l’importo delle addizionali contabilizzato ma non trattenuto o non ancora interamente trattenuto (fermo restando l’obbligo del sostituto d’imposta originario di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per consentire di provvedere correttamente al riguardo);
– operare in maniera rateizzata, nel numero massimo di undici rate.
E’ bene ribadire che, ai fini dell’applicazione di tale principio, è necessario che il trasferimento dell’azienda sia avvenuto senza soluzione di continuità, ossia, in base ai criteri dettati dagli artt. 2112 e 2558 c.c., che vi sia stata la continuazione in capo al nuovo datore dei rapporti di lavoro in essere nell’azienda ceduta, con conservazione da parte dei lavoratori di tutti i diritti ed i benefici che da essi derivino (ivi compreso il diritto al prelievo delle addizionali all’IRPEF in un numero massimo di undici rate).
Al contrario, qualora sia configurabile una vera e propria cessazione di tali rapporti, l’importo delle addizionali dovrà, invece, essere trattenuto dal datore di lavoro originario, in un’unica soluzione, nel periodo di paga nel quale sono state svolte le operazioni di conguaglio.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941