DEFINIZIONE DI RIFIUTO – INTERPRETAZIONE AUTENTICA
DEFINIZIONE DI RIFIUTO – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEFINIZIONE DI RIFIUTO – INTERPRETAZIONE AUTENTICA
(DL 8/7/02, n. 138, art. 14)
Il DL 8/7/02, n. 138 ha fornito un’interpretazione autentica della seguente definizione di rifiuto presente nell’art. 6, c.1, lett.a, D.Lgs. n. 22/97: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.
Si disfi
Qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22.
Abbia deciso
La volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni.
Abbia l’obbligo di disfarsi
L’obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell’elenco dei rifiuti pericolosi di cui all’allegato D del d.lgs n.22/97.
Non ricorre la decisione di disfarsi per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:
– se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all’ambiente;
– se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell’allegato C del decreto legislativo n. 22.
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