APPALTI PUBBLICI – IN PRESENZA DI CARENZE DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE IL CESSIONARIO NON SUBENTRA AL CEDENTE NELL’ESECUZIONE DI OPERE
APPALTI PUBBLICI – IN PRESENZA DI CARENZA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE IL CESSIONARIO NON SUBENTRA AL CEDENTE NELL’ESECUZIO APPALTI PUBBLICI – IN PRESENZA DI CARENZA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE IL CESSIONARIO NON SUBENTRA AL CEDENTE NELL’ESECUZIONE DI OPERE
(T.A.R. Veneto, sez. I, 28 novembre 2001, n. 895)
Il riferimento ai requisiti posseduti dalla cedente, ai sensi dell’art. 15, comma 9 del d.P.R. n. 34/2000, non può risolversi nella pretesa che un soggetto privo di dimostrata capacità tecnico economica (cessionario) possa conseguirla per il mero fatto di aver acquisito e di riferirsi ad altra impresa che ha confessato di non disporre più dell’idoneità necessaria per portare a termine i lavori.
. . . omissis . . .
Considerato: che le cessioni di azienda e gli atti di fusione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche, ai sensi dell’art. 35 comma 1 della legge n. 109/94 non hanno effetto nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall’art. 1 del d.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 109/94, nel cui ambito rientrano i requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione; che pertanto il potere di non consentire il subentro del cessionario è esercitabile autonomamente ed indipendentemente dalla previsione di opposizione contemplata nel comma 2 e riferita alla diversa ipotesi di insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa antimafia; che, nella specie la documentazione in atti dimostra che la società cedente (Maior Costruzioni s.r.l.) non è più in possesso dei requisiti tecnico economici necessari per garantire l’esecuzione dei lavori residui trovandosi in stato di dichiarata insolvenza e di assoggettamento a procedura prefallimentare e che la società cessionaria (Sirio Costruzioni), costituita in data 22 giugno 2001, con capitale sociale di 10.000 euro, richiesta di comprovare il possesso dei requisiti tecnico organizzativi ed economico finanziari ha prodotto unicamente una insignificante attestazione di apertura di conto corrente bancario “correttamente gestito”, e dunque non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che essa dispone di mezzi, di organizzazione e di capacità economica adeguata a garantire la prosecuzione dei lavori appaltati alla cedente e da questa non portati a compimento; che il riferimento ai requisiti posseduti dalla Maior Costruzioni, ai sensi dell’art. 15, comma 9 del d.P.R. n. 34/2000, si risolve pertanto nella pretesa del tutto illogica che un soggetto privo di dimostrata capacità tecnico economica possa conseguirla per il mero fatto di aver acquisito e di riferirsi ad altra impresa che ha confessato di non disporre più dell’idoneità necessaria per portare a termine i lavori (come si desume in maniera evidente ed inconfutabile dal complesso della documentazione depositata in giudizio e relativa allo stato di decozione della Maior Costruzioni); che per tali ragioni, prescindendo da ulteriori profili in questa sede assorbiti, la Sezione ritiene che il ricorso non presenti prospettive di accoglimento e che il danno dedotto, alla stregua del giudizio prognostico, non prevale sull’interesse dell’amministrazione ad assegnare, per non accrescere il relativo costo, i lavori non conclusi ad impresa effettivamente idonea; che le spese della fase cautelare vanno poste provvisoriamente e solidalmente a carico delle parti ricorrenti e liquidate nella misura di lire 3.000.000 (tremilioni); ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 2 1, ult. comma, della legge 6.12.1971 n. 1034, come modificato dall’art. 3 della legge 21.7.2000, n. 205;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, prima sezione, respinge la suindicata domanda di sospensione.
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