APPALTI PUBBLICI – IL REQUISITO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000 DEVE ESSERE POSSEDUTO DA TUTTE LE IMPRESE COSTITUENTI L’ATI
APPALTI PUBBLICI – IL REQUISITO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000 DEVE ESSERE POSSEDUTO DA TUTTE LE IMPRESE COSTITUENTI L’ATI APPALTI PUBBLICI – IL REQUISITO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 9000 DEVE ESSERE POSSEDUTO DA TUTTE LE IMPRESE COSTITUENTI L’ATI
(Consiglio di Stato, sez. V, 18 ottobre 2001, n. 5517)
Nel caso di associazioni temporanee di imprese, la garanzia qualitativa (relativi al possesso della certificazione di qualità ISO 9000) presuppone che tutti i soggetti compresi nel raggruppamento abbiano ottenuto l’accertamento prescritto, perché altrimenti verrebbe meno la dimostrazione dell’idoneo livello qualitativo riguardante tutta l’attività dell’esecutore dell’opera.
DIRITTO
1 Con il primo motivo, l’appellante deduce la violazione del bando di gara e della lettera di invito, nonché dei principi generali in materia di associazioni temporanee di imprese e dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 406/1991.
Secondo l’interessata, la commissione di gara ha illegittimamente omesso di attribuirle cinque punti, relativi al possesso della certificazione di qualità ISO 9000. In tal modo, la stazione appaltante ha violato la lex specialis di gara, che prevede l’assegnazione di un punteggio ulteriore (quantificato in cinque punti) per il possesso dello speciale requisito soggettivo della certificazione di qualità.
Il motivo è infondato.
La certificazione di qualità è posseduta, in concreto, solo dall’impresa mandataria e da una delle due ditte mandanti, mentre l’altra ne è sprovvista.
La prescrizione del bando attribuisce rilievo al requisito qualitativo, ai soli fini dell’attribuzione di un ulteriore punteggio (e non già dell’ammissione alla gara), riferendolo al concorrente, visto nella sua complessiva articolazione strutturale.
Si tratta di una regola ragionevole, in quanto il requisito qualitativo assume rilievo proprio in considerazione della garanzia di maggiore affidabilità assicurata dalla certificazione tecnica.
In effetti, tale specifico attributo garantisce che l’intero processo produttivo venga svolto nell’osservanza di precisi parametri individuati in sede europea.
Nel caso di associazioni temporanee di imprese, la garanzia qualitativa presuppone che tutti i soggetti compresi nel raggruppamento abbiano ottenuto l’accertamento prescritto, perché altrimenti verrebbe meno la dimostrazione dell’idoneo livello qualitativo riguardante tutta l’attività dell’esecutore dell’opera.
Oltretutto, il bando non prevede alcuna graduabilità del punteggio relativo al possesso del certificato di qualità, stabilendo che i cinque punti possono essere riconosciuti o negati secondo una rigida alternativa. La scelta del bando è coerente con la funzione del certificato di qualità, confermando che tale requisito deve essere riferito, per intero, alla struttura imprenditoriale partecipante alla gara.
Solo la previsione di punteggi intermedi o l’espresso riferimento ai requisiti di alcuni soltanto dei componenti del raggruppamento avrebbe consentito di valutare le certificazioni possedute da talune soltanto delle imprese facenti parte dell’ATI.
Si tratta di una soluzione interpretativa pienamente coerente con le più recenti affermazioni della Sezione (decisione 15 giugno 2001, n. 3188) in materia di rilevanza della certificazione di qualità ai fini dell’ammissione alle gare dei raggruppamenti temporanei di imprese.
In linea generale, l’ordinamento comunitario ed il diritto interno manifestano uno spiccato apprezzamento per i raggruppamenti temporanei di imprese e di professionisti, costituiti per ottenere l’affidamento di contratti e di servizi pubblici. Tali aggregazioni svolgono, sul piano economico, una obiettiva funzione antimonopolistica, consentendo un ampliamento della dinamica concorrenziale e favorendo l’ingresso sul mercato di imprese di minore dimensione, o specializzate in particolari settori produttivi e tecnologici, fisiologicamente selezionate attraverso il confronto negoziale tra i prezzi offerti.
Per realizzare adeguatamente gli scopi perseguiti, la normativa impone di assoggettare le ATI ad un trattamento tendenzialmente uguale a quello previsto, in generale, per gli altri soggetti ammessi alle gara, definendo omogenei requisiti soggettivi di partecipazione.
In questa prospettiva, la disciplina di rango comunitario e nazionale si articola in un complesso di regole che realizza un ragionevole punto di equilibrio fra due diverse esigenze, potenzialmente contrapposte:
a) la scelta del modulo associativo non deve comportare un trattamento indiscriminatamente deteriore rispetto a quello previsto, in generale, per tutti i concorrenti singoli;
b) lo schema dell’ATI non deve tradursi in uno strumento elusivo delle regole dirette ad imporre alle imprese particolari requisiti minimi necessari per partecipare alla gara d’appalto.
2 Questo duplice criterio consente di impostare correttamente il problema in esame, distinguendo i requisiti che:
I) devono necessariamente essere posseduti, singolarmente, da ciascuna delle imprese riunite;
II) possono essere riferiti ad una sola delle imprese del raggruppamento, oppure possono essere accertati cumulando le qualità di due o più imprese associate.
Al riguardo, non pare dubitabile, intanto, che i requisiti di carattere morale e di generica affidabilità (quali l’inesistenza di precedenti penali ostativi, la regolarità contributiva, il rispetto della normativa “antimafia”), come riconosciuto dallo stesso tribunale, devono essere posseduti da ciascuna delle imprese. Il rapporto di collaborazione economica tra i soggetti non può surrogare l’apprezzamento riguardante profili di questo tipo, non direttamente connessi alla struttura imprenditoriale del concorrente, ed alla sua articolazione in una organizzazione temporanea complessa.
Al riguardo, è utile ricordare l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in tema di aggiudicazione dei contratti della p.a., il principio secondo il quale i requisiti richiesti dal bando o dalla lettera di invito devono essere posseduti dal raggruppamento di imprese e non dalle singole imprese raggruppate consente di cumulare solo i requisiti di natura tecnica singolarmente posseduti dalle imprese (o dalle cooperative consorziate), vale a dire che, ove sia richiesto il possesso di un determinato numero di mezzi o di unità di personale, esso può essere raggiunto sommando tra loro quello delle singole imprese che, raggruppate e consorziate, dovranno svolgere il servizio o realizzare l’opera; peraltro, tale principio non implica che requisiti di natura formale relativi alla regolarità della gestione delle imprese sotto il profilo dell’ordine pubblico, anche economico, possano ritenersi accertati con esclusivo riferimento al consorzio o al raggruppamento e non debbano invece essere posseduti e documentati dalle imprese designate quali esecutrici del servizio o dell’opera (C. Stato, sez. V, 24-11-1997, n. 1367).
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