AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO – NOVITÀ’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2002
AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO – NOVITÀ’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2002 AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO – NOVITÀ’ INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2002
(L. 28/12/01, n.448, art.9)
L’art.9, commi primo e secondo, della Legge 28 dicembre 2001, n.448 (Legge Finanziaria 2002) ha introdotto alcune significative novità in tema di detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd 36%), non solo prorogando tale beneficio per tutto il 2002, ma anche estendendo la suddetta agevolazione anche a favore degli acquirenti di unità abitative facenti parte di immobili integralmente ristrutturati da imprese di costruzione.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con due successive Circolari, la n.9/E del 30 gennaio e la n.15/E del 1° febbraio 2002 è intervenuta al fine di far chiarezza su alcuni dubbi di carattere operativo.
In merito alla proroga per tutto il 2002 delle agevolazioni previste all’art.1 delle Legge 27 dicembre 1997, n.449, e sue successive modificazioni, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che la detrazione, spettante al contribuente in relazione alle spese sostenute nel corso del 2002, non può più essere ripartita in quote costanti di pari importo alternativamente in cinque o dieci periodi d’imposta, ma obbligatoriamente in dieci rate annuali.
Viene inoltre introdotta una differenziazione nel calcolo del tetto massimo di spesa ( 77.468,53/Lit. 150.000.000) cui commisurare l’importo detraibile, a seconda che i lavori realizzati nel corso del 2002 siano o meno da intendere come prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti.
Nel caso, infatti, che questi si concretizzino in una prosecuzione di interventi iniziati prima del 1°gennaio 2002, ai fini del calcolo del suddetto limite è necessario tener presente che la detrazione spetterà solamente se e nella misura in cui tale tetto massimo non sia già stato utilizzato in precedenza.
A titolo esemplificativo, il Ministero ha ritenuto utile avanzare alcune ipotesi di calcolo. Si ipotizzi, per esempio, il caso in cui, per un intervento iniziato nel 2001, siano stati sostenuti costi per un totale di Lit. 90.000.000 ( 46.481,12). Nel 2002, nell’eventualità che lo stesso intervento venga protratto, circoscrivendo di fatto la portata agevolativa della disposizione, il Legislatore, come confermato dall’Amministrazione finanziaria, ha stabilito che potranno essere considerate ai fini della detrazione spese per un importo massimo di Lit. 60.000.000 ( 30.987,41).
Diversamente, quando i lavori non siano da considerarsi una continuazione di interventi già iniziati, a maggior ragione se per questi si sia ottenuta una diversa abilitazione all’esecuzione, non interverrà alcuna limitazione all’importo massimo di spesa ammessa a detrazione.
Novità più rilevanti sono state introdotte con l’estensione del beneficio agli acquirenti e assegnatari di unità abitative poste in immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.
Il comma secondo dell’art.9 della Legge 448/2001 stabilisce che la detrazione si applichi a condizione che sull’intero fabbricato siano stati eseguiti interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia entro il 31 dicembre 2002 e che l’acquisto avvenga entro il 30 giugno 2003.
La detrazione compete nei limiti del 36% del valore degli interventi, che si assume pari al 25% del prezzo di vendita, come risulta dall’atto di compravendita o assegnazione, con un tetto massimo di 77.468,53/Lit.150.000.000.
A questo riguardo, nel precisare che il 25% su cui determinare la detrazione di imposta deve essere calcolato sul prezzo complessivo di vendita dell’immobile, a prescindere dal fatto che i costi di recupero siano stati sostenuti dall’impresa venditrice prima del 1° gennaio 2002, l’Amministrazione finanziaria, con le stesse Circolari n.9/E e 15/E, ha sostanzialmente chiarito che il beneficio fiscale si può applicare a tutti gli atti di acquisto effettuati a partire dal 1° gennaio 2002 ed entro il 30 giugno 2003, purché gli interventi sull’immobile siano iniziati successivamente al 1° gennaio 1998 (data di entrata in vigore della legge 449/1997) e risultino, comunque, terminati entro il 31 dicembre 2002. Pertanto sono ammessi a detrazione gli acquisti di unità abitative ristrutturate con riferimento alle quali i lavori siano stati ultimati anche prima del 1° gennaio 2002.
Quanto alle procedure operative, nel caso di acquisto o assegnazione di unità abitative ristrutturate, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per quanto riguarda, infine, i pagamenti, questi devono in ogni caso essere eseguiti con bonifico bancario, tranne nel caso in cui l’acquirente subentri, mediante accollo, nel contratto di mutuo stipulato dall’impresa. In caso contrario, se è lo stesso acquirente beneficiario della detrazione ad accendere un mutuo finalizzato all’acquisto dell’immobile, le somme versate all’impresa cedente devono essere pagate mediante bonifico bancario.
L’acquirente deve inoltre inviare la comunicazione per fruire della detrazione al Centro Operativo di Pescara, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui fruisce della detrazione.
Nell’ipotesi, di pagamento di acconti, la detrazione è ammessa a condizione che venga stipulato un compromesso, regolarmente registrato, ove risulti il prezzo di vendita dell’immobile. In tal caso, la comunicazione deve essere inviata al Centro Operativo di Pescara dopo la registrazione del compromesso ed entro il termine di presentazione della dichiarazione di redditi.
Per completezza espositiva, si ricorda che il Legislatore, al comma sesto del citato art.9 della Legge 448/2001, estende la presente detrazione IRPEF anche alle spese di manutenzione e salvaguardia dei boschi, sulle quali il Ministero dell’Economia e delle Finanze è in procinto di emanare un decreto al fine di individuarne le modalità operative. Per questa fattispecie, il Legislatore ha diversamente stabilito il mantenimento della ripartizione quinquennale o decennale della detrazione, a scelta del contribuente.
Si precisa, infine, che l’art.9 della Legge 448/2001 ha prorogato per un altro anno l’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata al 10% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma primo dell’art.3, Legge 457/1978, in attuazione della Direttiva 99/85 che ne prevede l’applicazione per massimo tre anni nei settori ad alta intensità di manodopera. Il Ministero, a tal proposito, ha sottolineato che la proroga esaurisce tale termine e deve intendersi come conclusiva.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941