VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SU LIBRI E REGISTRI CONTABILI
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SU LIBRI E REGISTRI CONTABILI VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SU LIBRI E REGISTRI CONTABILI
(Min. finanze – Ris. 31/10/01, n.174/E)
L’art. 8 della L. 383/2001 ha soppresso la bollatura dei registri Iva e dei registri previsti ai fini delle imposte sui redditi mentre rimane l’obbligo di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo.
L’agenzia delle Entrate con risoluzione n. 174 del 31.10.2001 ha istituito il codice tributo per il versamento ditale imposta, che andrà effettuato prima di iniziare ad usare il registro.
Il codice tributo da utilizzare tramite il Mod. F23 è il seguente:
458T – “Imposta di bollo su libri e registri” – all. A, parte I, art. 16, DPR 642/72.
Ministero finanze – Ris. 31/10/01, n.174/E OGGETTO: Mod. F23 – Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta di bollo dovuta su libri e registri contabili.
L’art. 8, comma 4, lett. b), della legge 18 Ottobre 2001, n. 383, ha introdotto nella tariffa All. A, parte I, art. 16, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 642, concernente l’imposta di bollo, la possibilità di assolvere l’imposta di bollo sui libri e registri anche mediante il versamento di cui al Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Pertanto, ai fini del versamento, si rende necessario istituire un codice-tributo da utilizzare tramite il Mod. F23.
Il codice tributo è il seguente: 458T, denominato “Imposta di bollo su libri e registri”- all A, parte I, art. 16, DPR 642/72.
Ai fini della regolazione contabile, si comunica che le somme relative ai versamenti effettuati con il suddetto codice tributo vanno imputate al capitolo 1205, art. 1, del bilancio dello Stato.
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