07.12.2001 - tributi

VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2001 – 24 DICEMBRE 2001

VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2001 – 24 DICEMBRE 2001 VERSAMENTO DELL’ACCONTO IVA 2001 – 24 DICEMBRE 2001

I contribuenti mensili e quelli trimestrali entro il 24 dicembre 2001 dovranno versare l’acconto IVA relativo all’imposta dovuta per il mese di dicembre 2001 o per l’ultimo trimestre del 2001.
Sono tenuti al versamento i titolari di partita IVA che hanno iniziato l’attività precedentemente al 1° gennaio 2001.
Ai fini della determinazione dell’acconto, i contribuenti possono adottare uno dei seguenti metodi:
· “storico”: in questo caso l’importo da versare è pari all’88% del versamento dovuto, relativo a dicembre o al quarto trimestre dello scorso anno; l’importo preso a base deve essere considerato al lordo dell’acconto versato durante l’anno precedente.
· “previsionale”: si basa sul “dato previsionale” della situazione relativa al periodo di riferimento dell’anno in corso (mese di dicembre o ultimo trimestre 2001). Sull’importo presente si applicherà l’88% al fine di determinare quanto si versa.
· delle “operazioni effettuate”: si basa sulle operazioni effettuate e annotate dal 1° al 20 dicembre 2001 per i contribuenti mensili e dal 1° ottobre al 20 dicembre 2001 per i contribuenti trimestrali.
L’acconto, in ogni caso, non è dovuto se risulta inferiore a lire 200.000 (euro 103,29).
Nel caso di acconto dovuto il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24.
I codici tributo da utilizzare sono:
6013 – Versamento acconto per IVA mensile.
6035 – Versamento acconto per IVA trimestrale.
Il mancato rispetto della previsione dell’importo da versare comporterà, in caso di minor versamento rispetto a quello dovuto, l’applicazione di una sanzione pari al 30% dell’importo non versato. In ogni caso è possibile effettuare il ravvedimento delle somme non pagate, applicando una sanzione del 3,75% (entro 30 giorni), o del 6% (entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA annuale), in funzione del momento in cui viene effettuato il ravvedimento, oltre agli interessi calcolati nella misura del 3,5% annui.
Si segnala, infine, la possibilità, per i contribuenti, di effettuare i pagamenti delle imposte in euro utilizzando il Mod. F24 in tale valuta.


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