TRASPORTI – ISTITUITO LO SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA
TRASPORTI – ISTITUITO LO SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA TRASPORTI – ISTITUITO LO SPORTELLO TELEMATICO DELL’AUTOMOBILISTA
(D.P.R. 19/9/00, n.358)
In attesa della riforma del regime giuridico degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi e del conseguente riordino amministrativo è stato istituito lo “sportello telematico dell’automobilista”, allo scopo di semplificare i procedimenti relativi all’immatricolazione, alla reimmatrico-lazione, alla registrazione della proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi.
Sono escluse dall’applicazione del regolamento:
– le immatricolazioni di veicoli nuovi provenienti dall’estero attraverso canali d’importazione non ufficiali, nonchè di veicoli usati già in possesso di documentazione di circolazione rilasciata da uno Stato estero;
– le registrazioni della proprietà relative a veicoli nuovi importati dall’estero.
Lo sportello telematico dell’automobilista, che rilascia, contestualmente alla richiesta, i documenti di circolazione e di proprietà relativi alle operazioni di immatricolazione, reimmatricolazione e passaggio di proprietà, può essere attivato presso:
– gli uffici provinciali della motorizzazione;
– gli uffici provinciali dell’A.C.I. che gestiscono il P.R.A.;
– le delegazioni dell’A.C.I. e le imprese di consulenza automobilistica.
Le imprese di consulenza automobilistica e le delegazioni dell’A.C.I. devono adottare ogni misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello sportello, la conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione dello sportello, la cui presa in carico e il cui utilizzo sono annotati in appositi registri, secondo le modalità indicate dal Ministero dei trasporti e dall’A.C.I.
Procedure di competenza del Ministero dei Trasporti Lo sportello può svolgere, limitatamente alle categorie di veicoli fissate dal Ministero, le operazioni relative a: immatricolazione e connesso rilascio della carta di circolazione; rinnovo o aggiornamento della carta di circolazione; richiesta di nuova immatricolazione; consegna delle targhe; smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa.
Lo sportello non effettua le operazioni di rilascio della carta di circolazione se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, qualora richiesti dalle disposizioni di legge e di aggiornamento relativo al trasferimento di residenza delle persone fisiche.
Lo sportello, ricevuta la richiesta relativa a una delle operazioni che è tenuto a svolgere, utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti, dopo aver accertato l’identità del richiedente, verificato l’idoneità, la completezza e la conformità alle norme vigenti della domanda e della documentazione presentate, e che sia stato effettuato il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell’A.C.I. o del CED del Ministero.
Le richieste non corredate dall’attestazione dell’avvenuto pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento degli stessi non sono prese in considerazione.
Il Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti, verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti in archivio, direttamente o tramite il collegamento al sistema informativo dell’A.C.I. consente la stampa del documento richiesto, associando la carta di circolazione, in caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, al primo numero di targa del lotto assegnato allo sportello.
Entro le ore venti di ogni giornata lavorativa, lo sportello chiede di stampare l’elenco dei documenti emessi dal medesimo sportello, utilizzando le apposite procedure informatiche, direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo dell’A.C.I., al Centro elaborazione dati del Ministero, che provvede ad inviarne copia all’ufficio provinciale della motorizzazione competente per territorio.
Compimento dell’operazione Il documento si considera regolarmente rilasciato dallo sportello quando l’elenco in cui esso compare e la richiesta dell’utente, corredata dalla relativa documentazione, siano stati consegnati all’ufficio provinciale della motorizzazione nel termine previsto e risultino conformi alle indicazioni fornite dal Ministero.
In caso di accertata irregolarità, l’ufficio provinciale della motorizzazione cancella il documento irregolare dall’archivio elettronico e respinge la richiesta e la documentazione.
Entro l’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, il documento irregolare, unitamente alle targhe nel caso di immatricolazione o di reimmatricolazione, deve essere restituito all’ufficio provinciale della motorizzazione, il quale provvede a distruggere il documento e, ricorrendone il caso, ad assegnare le targhe ad altro utente.
Procedure di competenza del P.R.A.
Lo sportello può svolgere anche le operazioni relative a:
– rilascio del certificato di proprietà, con le connesse annotazioni dell’usufrutto, della locazione con facoltà di acquisto e della vendita con patto di riservato dominio;
– trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti, nonchè emissione e rilascio del nuovo certificato di proprietà;
– cessazione della circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla demolizione, relative alla definitiva esportazione all’estero;
– cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli e dei rimorchi avviati a demolizione.
Le richieste inerenti alle formalità di registrazione nel P.R.A. sono presentate agli sportelli senza vincoli di competenza territoriale.
A ogni richiesta inviata telematicamente dagli sportelli, direttamente o tramite il collegamento al Centro elaborazione dati del Ministero, il sistema informativo dell’A.C.I. attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che vale ad individuare, cronologicamente, l’ordine di presentazione delle richieste medesime.
Il sistema informativo dell’A.C.I., verificata la completezza dei dati della richiesta telematica e verificata la congruenza con le informazioni presenti in archivio, procede all’aggiornamento della banca dati del P.R.A. autorizzando, conseguentemente, l’emissione della stampa del certificato di proprietà presso lo sportello.
Entro la fine dell’orario di apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, l’elenco dei documenti emessi dallo sportello, corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione (o dell’A.C.I. per le formalità relative al P.R.A.), il quale controlla che l’elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e ad archiviarle.
Norme transitorie I collegamenti telematici sono attivati dall’ufficio provinciale della motorizzazione e dall’ufficio provinciale dell’A.C.I., che gestisce il P.R.A., secondo le direttive che saranno emanate dal Ministero e dall’A.C.I., in modo da evitare turbative di mercato e al fine di assicurare l’apertura contemporanea di un numero di sportelli adeguato alle esigenze del territorio.
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