01.04.2001 - trasporti

TASSE AUTOMOBILISTICHE RIMORCHI E SEMIRIMORCHI – ULTERIORI PRECISAZIONI – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO

TASSE AUTOMOBILISTICHE RIMORCHI E SEMIRIMORCHI – ULTERIORI PRECISAZIONI – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO TASSE AUTOMOBILISTICHE RIMORCHI E SEMIRIMORCHI – ULTERIORI PRECISAZIONI – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RIMBORSO
Il Ministero delle Finanze ed il Ministero dei Trasporti, rispettivamente attraverso un comunicato stampa ed una circolare, sono intervenuti sulla questione delle tasse automobilistiche sui rimorchi.
Entrambe le comunicazioni sono state divulgate il 28 febbraio 2001, giorno di scadenza del pagamento dei tributi in questione.
Con il comunicato stampa il Ministero delle Finanze ha chiarito che i veicoli adibiti al trasporto di merci con massa complessiva fino a 6 t. ed i veicoli eccezionali (tra i quali vi sono i mezzi d’opera) non sono tenuti al pagamento della tassa commisurato alla massa rimorchiabile se dai documenti di circolazione si ricava una impossibilità di traino (ad esempio perché manca l’annotazione del gancio di traino o manca l’agganciamento specifico).
Il Ministero dei Trasporti ha diramato ai propri uffici territoriali la circolare n.19/APC del 27/2/2001, con la quale chiarisce la portata della dichiarazione di impegno a richiedere l’annullamento della massa rimorchiabile dalla carta di circolazione che le imprese avrebbero dovuto sottoscrivere all’atto del pagamento della tassa automobilistica per non corrispondere la tassa integrativa commisurata alla massa rimorchiabile per quei veicoli che di fatto non trainano rimorchi.
Il Ministero dei Trasporti, pur confermando le disposizioni diramate con propria circolare n.144/C3/2001, precisa che l’autolimitazione può essere di tipo amministrativo, a valere sulla licenza o sull’autorizzazione.
Pertanto le imprese interessate potranno presentare domanda agli uffici provinciali della MCTC, sempre entro il termine del 31 ottobre 2001, con la quale chiedono di annotare sui suddetti titoli la seguente annotazione “il veicolo di cui alla presente licenza o autorizzazione non è autorizzato al traino dei rimorchi” e trattandosi di una richiesta non già di tipo tecnico, gli uffici la accoglieranno senza “alcuna particolare procedura di controllo”.
Sulla base di queste indicazioni e di quanto concordato fra il CENTREDIL e la Regione Lombardia in occasione di un incontro tenutosi in data 14/3/01, sarà possibile  richiedere il rimborso di quanto versato da parte di tutti coloro che hanno versato la tassa integrativa per la massa rimorchiabile per i veicoli per i quali non è dovuta
La richiesta potrà essere inoltrata dall’impresa per il tramite del Collegio Costruttori che presenterà apposita istanza.


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