06.11.2001 - tributi

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA – TELEFONI CELLULARI

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA – TELEFONI CELLULARI TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA – TELEFONI CELLULARI
(Min. finanze – Ris. 16/10/01, n. 158/E)

Per le società e gli enti commerciali, la destinazione d’uso dei cellulari in materia di tassa di concessione governativa non può mai essere residenziale.
Questo il principio espresso dall’Agenzia delle Entrate in tema di modalità di applicazione della tassa di concessione governativa per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (art. 21, tariffa annessa al D.P.R. n. 641/1972).
E’ stato chiesto se, per l’applicazione della tassa di concessione governativa nella misura di L 10.000 mensili sia sufficiente la dichiarazione di destinazione d’uso residenziale, resa dall’utente sotto la propria responsabilità, all’atto della sottoscrizione del contratto d’abbonamento concluso con il gestore del servizio radiomobile pubblico terrestre.
La normativa stabilisce l’ammontare della tassa dovuta per:
– “Licenza o documento sostitutivo per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (…): per ogni mese di utenza:
– utenze residenziali L.10.000;
– utenze affari L.25.000″.
Il quesito investe i limiti dell’estensione interpretativa della locuzione “utenza residenziale” e, in specie, se nel suo ambito semantico sia possibile ricomprendere la dichiarazione di una società commerciale, che (svolgendo per sua natura giuridica attività economiche) integra il parametro alternativo “utenze affari”.
Prendendo le mosse dalla locuzione “utenza residenziale”, ed in particolare dall’aggettivo presente, si può ragionevolmente indurre che lo stesso si riferisca alla fattispecie della residenza così come è disciplinata dal diritto civile e, quindi: “la residenza e’ nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. Da questa sola definizione deriva che la residenza è riferita direttamente al luogo in cui un soggetto è abitualmente ed effettivamente presente, ma non è meglio individuabile né la qualità giuridica del soggetto né l’attività specifica svolta. D’altra parte, anche in materia fiscale, il termine residenza si riferisce indistintamente a tutti i soggetti, comprese le società di capitali, gli enti pubblici e privati, commerciali e non (art. 87, lett. a), b), c), D.P.R. n. 917/1986).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, di conseguenza, che è necessario fare riferimento all’altra locuzione, “utenza affari”, e verificare se questa offra maggiori elementi interpretativi utili per chiarire meglio i diversi ambiti di applicazione. A tale proposito, si deve rilevare che nel codice civile il termine affari ricorre nella fattispecie giuridica (che si affianca alla residenza) del domicilio, ovvero il luogo in cui una persona “ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi”. Pur facendo ancora riferimento al luogo, il legislatore distingue la residenza dal domicilio, identificando quest’ultimo per il comportamento specifico del soggetto, ovvero la cura di affari e interessi. Questo elemento può essere assunto come criterio di distinzione anche per i parametri “utenza affari” e “utenza residenziale”, attribuendo il primo a chi con l’uso del servizio radio-mobile svolge principalmente i suoi affari e interessi, e il secondo a tutti gli altri soggetti.
Di conseguenza, visto che alcuni soggetti (società di persone o di capitali e gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali) svolgono attività d’impresa per presunzione assoluta, qualsiasi utilizzo da parte degli stessi del servizio radiomobile è per definizione classificabile all’interno del parametro “utenza affari”.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate afferma che il Gestore del servizio che si trovi ad acquisire dichiarazioni di destinazione ad “uso residenziale” rese da società commerciali (ma più in generale da persone giuridiche, enti non personificati, società di persone, comitati, che svolgono prevalentemente attività di affari) deve interpretare le stesse come destinate ad un uso di attività economica e ricomprenderle nel parametro “utenza affari”, applicando la tassa di L.25.000 mensili.


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