SPORTELLO UNICO
SPORTELLO UNICO SPORTELLO UNICO
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9/2/2001 è stato pubblicato il D.P.R. n. 440 del 7/12/2000 recante un regolamento che modifica ed integra il precedente D.P.R. 447/98 sullo sportello unico per gli impianti produttivi (circolare ANCE n. 5/99).
Lo sportello unico è stato istituito dal D.P.R. 447/98 al fine della semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi.
Il D.P.R. 440/00 opera anzitutto un chiarimento sul concetto di impianti produttivi: con esso si intende ricomprendere tutte le attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni.
Il regolamento apporta modifiche ed integrazioni alla procedura dello sportello unico volte a sottolineare l’unicità del procedimento, del responsabile e del provvedimento finale. Nel contempo evidenzia il carattere semplicemente istruttorio delle attività svolte dalle amministrazioni diverse dalla struttura.
La struttura, infatti, viene avviata con la presentazione della domanda di intervento allo sportello unico, che adotta direttamente ovvero chiede alle amministrazioni di settore gli atti istruttori ed i pareri tecnici del caso; il provvedimento conclusivo costituisce titolo unico per la realizzazione dell’intervento.
Nei comuni presso i quali sia già operante lo sportello unico, le domande devono essere presentate esclusivamente alla struttura. Le amministrazioni coinvolte nel procedimento non possono rilasciare alcun atto, gli atti eventualmente rilasciati operano esclusivamente all’interno del procedimento unico.
Il regolamento torna, altresì, sul procedimento mediante conferenza di servizi riducendo i termini per il caso in cui il progetto debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale: il termine per esprimersi, da parte della competente autorità, è di centoventi giorni dal ricevimento della documentazione, esso è prorogabile per non oltre sessanta giorni.
In base alla nuova disciplina il responsabile del procedimento e non più il sindaco può direttamente convocare la conferenza di servizi qualora gli atti e pareri richiesti per l’esito finale della procedura non siano pervenuti allo sportello unico entro i termini fissati per legge.
Si richiama altresì l’attenzione sull’ipotesi in cui il progetto comporti variante agli strumenti urbanistici: la relativa istanza, se del caso, può essere rigettata direttamente dal responsabile del procedimento e non più dal sindaco; la determinazione della conferenza di servizi costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia il consiglio comunale senza dover richiedere l’approvazione della regione.
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