SICUREZZA SUL LAVORO – ADDETTI AI VIDEOTERMINALI – MODIFICHE AL D.LGS 626/94 – LEGGE COMUNITARIA 2000
SICUREZZA SUL LAVORO – ADDETTI AI VIDEOTERMINALI – MODIFICHE AL D SICUREZZA SUL LAVORO – ADDETTI AI VIDEOTERMINALI – MODIFICHE AL D.LGS 626/94 – LEGGE COMUNITARIA 2000
Sul supplemento ordinario 14/L alla G.U. del 20.01.01, n. 16 è pubblicata la Legge 29.12.2000 n. 422 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2000” che all’art. 21 prevede modifiche al D.Lgs n. 626/94 per quanto concerne gli addetti ai videoterminali.
Tali modifiche riguardano:
– l’art. 51, con la nuova definizione di lavoratore addetto al videoterminale: è il “lavoratore che utilizza l’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all’art. 54”; la vecchia definizione faceva riferimento a un utilizzo per 4 ore giornaliere per tutta la settimana lavorativa;
– l’art. 55, concernente la sorveglianza sanitaria, che rimane obbligatoria per i soli lavoratori “addetti” ai sensi del precedente art. 51; le visite mediche sono previste a cadenza almeno biennale per gli addetti “idonei con prescrizioni” e gli ultra cinquantenni, a cadenza almeno quinquennale per gli altri lavoratori addetti;
– l’art. 58 che chiarisce definitivamente che l’adeguamento dei posti di lavoro dei lavoratori addetti ai videoterminali alle prescrizioni minime dell’allegato VII del D,Lgs n. 626/94 è obbligatorio solo nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al già citato art. 51: si riconferma quindi, nella sostanza, quanto sostenuto dall’ANCE in merito alla non sanzionabilità di eventuali inosservanze alle prescrizioni di cui all’allegato VII del D.Lgs n. 626/94 quando il posto di lavoro non sia utilizzato da lavoratori non rientranti nella definizione di cui all’art. 51 (utilizzo del videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali).
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