Sicurezza sul lavoro Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale DM 2 maggio 2001
Sicurezza sul lavoro Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale DM 2 maggio 2001 Sicurezza sul lavoro Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione individuale DM 2 maggio 2001
L’art. 45, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 626/94 prevede che, tramite apposito decreto, siano indicati i criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi individuali di protezione.
Con decreto 2 maggio 2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 226 alla G.U. del 8 settembre 2001 n. 209, i ministri competenti, sentite le parti sociali, ravvisando l’opportunità di riferirsi alle norme di buona tecnica vigenti per determinare i criteri e l’uso dei dispositivi individuali di protezione, hanno indicato, per una prima serie di tali dispositivi, le norme di buona tecnica cui fare riferimento.
Nel decreto in parola sono riportate le norme UNI concernenti i dispositivi individuali di protezione relativi:
alla protezione dell’udito;
alla protezione delle vie respiratorie;
alla protezione degli occhi (filtri per saldatura, per radiazioni ultraviolette, per radiazioni infrarosse);
ad indumenti protettivi da agenti chimici.
Resta fermo il principio secondo cui sono consentiti criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi individuali di protezione, diversi da quelli riportati nelle norme UNI succitate, purché garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Con successivi decreti verranno indicati i criteri cui fare riferimento per l’individuazione e l’uso di altre tipologie di dispositivi individuali di protezione.
Il decreto in parola è a disposizione presso gli uffici del Collegio.
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