SEMPLIFICAZIONE TRIBUTARIA – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA DI VARIAZIONE DATI
SEMPLIFICAZIONE TRIBUTARIA – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA DI VARIAZIONE DATI SEMPLIFICAZIONE TRIBUTARIA – TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DENUNCIA DI VARIAZIONE DATI
(D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, G.U. 16 novembre 2001, n. 267)
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il regolamento che disciplina il servizio di collegamento telematico con l’Agenzia delle Entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali. In particolare, con l’entrata in vigore di questo regolamento, non sarà più necessario il cambio di partita IVA nell’ipotesi di variazione di domicilio fiscale e sarà consentito a tutti i contribuenti, società di persone, di capitali e altri soggetti collettivi la possibilità di presentare in via telematica le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.
L’intermediario, infine, dovrà presentare on-line le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione attività conservando l’originale della dichiarazione sottoscritta dal contribuente.
Partita IVA e domicilio fiscale
La partita IVA attribuita al contribuente non sarà più modificata, anche nel caso in cui il contribuente cambi il proprio domicilio fiscale. Con il regolamento approvato, viene estesa a tutti i contribuenti, società di persone, società di capitali e altri soggetti collettivi, la possibilità di presentare in via telematica le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività.
Modalità di trasmissione
Le dichiarazioni di inizio, cessazione e variazione sono presentate in via telematica ovvero in duplice esemplare.
Le dichiarazioni stesse possono, in alternativa, essere inoltrate in unico esemplare a mezzo servizio postale mediante raccomandata, con l’obbligo di garantire l’identità del soggetto dichiarante mediante allegazione di idonea documentazione. In tal caso si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
Attribuzione partita IVA
L’ufficio rilascia o invia al contribuente certificato di attribuzione della partita IVA o dell’avvenuta variazione o cessazione del l’attività e nel caso di presentazione diretta consegna la copia della dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
Soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese
I soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea) possono assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni presentando le dichiarazioni stesse all’ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all’Agenzia delle Entrate e rilascia apposita certificazione del l’avvenuta operazione. Nel caso di inizio dell’attività l’ufficio del registro delle imprese comunica al contribuente il numero di partita IVA attribuito in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.
Presentazione unica all’ufficio del registro delle imprese
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate può essere stabilita la data a decorrere dalla quale le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività sono presentate esclusivamente all’ufficio del registro delle imprese ovvero in via telematica secondo le disposizioni di cui ai commi successivi.
Presentazione da parte dei contribuenti
Queste dichiarazioni possono essere presentate in via telematica direttamente dai contribuenti o tramite i soggetti intermediari. In tal caso si considerano presentate nel giorno in cui sono trasmesse al l’Agenzia delle Entrate in via telematica e il procedimento di trasmissione si considera concluso nel giorno in cui è completata la ricezione da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione delle dichiarazioni è data dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuto ricevimento delle dichiarazioni stesse.
Adempimenti degli intermediari
Gli intermediari restituiscono al contribuente una copia della dichiarazione attestante la data di consegna con l’impegno alla trasmissione in via telematica e rilasciano la certificazione restituita dall’Agenzia delle Entrate attestante l’avvenuta operazione e contenente, in caso di inizio attività, il numero di partita IVA attribuito al contribuente.
Comunicazione delle opzioni
Nel caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta è comunicata con le stesse modalità e i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto.
Registrazione telematica dei contratti di locazione
I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione possono procedere alla registrazione stessa per via telematica avvalendosi di soggetti delegati in possesso di adeguata capacità tecnica economica e finanziaria, ovvero degli incaricati della trasmissione telematica.
Adempimenti dei soggetti delegati
I soggetti delegati devono essere autorizzati dall’Agenzia delle Entrate con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Registrazione telematica I soggetti obbligati alla registrazione dei contratti di locazione in possesso di almeno cento unità immobiliari, sono tenuti ad adottare la procedura di registrazione telematica degli stessi direttamente oppure tramite i soggetti delegati o gli incaricati della trasmissione.
Le modalità di registrazione telematica dei contratti, di locazione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
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