01.04.2001 - economia

RINEGOZIAZIONE MUTUI FONDIARI

RINEGOZIAZIONE MUTUI FONDIARI RINEGOZIAZIONE MUTUI FONDIARI

Il decreto legge 29 dicembre 2000, n. 394, recante “Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n. 108” in materia di usura è stato convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 44. Il testo coordinato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49, del 28 febbraio 2001.
Il provvedimento in esame contiene una norma interpretativa della legge n. 108/96, resasi necessaria a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 14899/2000, che per i mutui a tasso fisso aveva prefigurato la possibilità di una “usurarietà sopravvenuta”, sancendo come rilevante, ai fini della qualificazione usuraria degli interessi, il momento del pagamento della rata e non quello della stipula.
Il comma 1, dell’art. 1, del d.l. n. 394 sancisce, invece, che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento della conclusione del contratto, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
Il comma 2, dell’art. 1, prevede una sostituzione del tasso di interesse pattuito nei finanziamenti non agevolati, nella forma di mutui a tasso fisso, con un tasso pari a 9,96%, salvo diversa pattuizione più favorevole per il debitore.Tale tasso è ridotto all’8% con riferimento ai mutui o quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni, accesi per l’acquisto o la costruzione di abitazioni, esclusi gli immobili di lusso (categorie catastali A/1,A/8 e A/9).
Il provvedimento, entrato in vigore il 1° marzo, si applica alle rate che scadono successivamente al 2 gennaio 2001. La sostituzione del tasso è automatica, il provvedimento non prevede alcun adempimento a carico del mutuatario e non comporta spese.


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