REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE NELLA CAT. OS2 PER IL RESTAURO DI BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE
REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE NELLA CAT REGOLAMENTO PER LA QUALIFICAZIONE NELLA CAT. OS2 PER IL RESTAURO DI BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE
Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 3 agosto 2000 (pubblicato sul Notiziario 12/2000) era stato approvato il regolamento che fissava i requisiti necessari per conseguire la qualificazione tramite SOA nella categoria OS2 relativa ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a vincolo.
L’efficacia del decreto era stata sospesa da una pronuncia dell’autorità giudiziaria amministrativa. Ora con nuova decreto del medesimo ministero (n. 420 del 24/10/2001, pubblicato sulla G.U. n. 280 del 1/12/2001) sono state apportate al Regolamento le necessarie modifiche.
Si pubblica pertanto il regolamento approvato con D.M. 294/2000 nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.M. 420 del 24/10/2001.
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
DECRETO 3 agosto 2000, n.294
(G.U n. 246 del 20/10/2000)
Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
modificato dal Decreto del Ministero per le attività culturali 24/10/2001 n. 420 (G.U. 280 del 1-12-2001)
[ le modifiche sono stampate con diverso carattere]
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell’articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto dall’articolo 10.
3. In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la specificita’ della materia, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di seguito indicato come decreto n. 34.
Art. 2. Requisiti generali
1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1, sono stabiliti dall’articolo 17 del decreto n. 34.
2. L’iscrizione dell’impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall’articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attivita’ economica conservazione e restauro di opere d’arte.
Art. 3. Requisiti speciali
1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all’esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 1, sono:
a) adeguata idoneita’ tecnica;
b) adeguata idoneita’ organizzativa per le imprese con piu’ di quattro addetti;
c) adeguata capacita’ economica e finanziaria.
Art. 4. Idoneita’ tecnica
1. L’adeguata idoneita’ tecnica e’ dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell’impresa, restauratore di beni culturali;
b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Societa’ organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all’articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell’importo della classifica per cui e’ chiesta la qualificazione;
c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all’articolo 1, nell’ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell’importo della classifica per cui e’ chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui e’ chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell’importo della classifica per cui e’ chiesta la qualificazione.
Art. 5. Idoneita’ organizzativa
1. Le imprese con piu’ di quattro addetti devono avere una adeguata idoneita’ organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell’organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell’articolo 8, in numero non inferiore al cinquanta per cento del medesimo organico.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l’idoneita’ organizzativa dell’impresa e’ dimostrata dall’aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell’importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all’allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la societa’ organismo d’attestazione.
3. Il calcolo delle unita’ previste dai commi 1 e 2 e’ effettuato con l’arrotondamento all’unita’ superiore.
4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.
Art. 6. Capacita’ economica e finanziaria
1. L’adeguata capacita’ economica e finanziaria dell’impresa e’ dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attivita’ bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34.
Art. 7. Restauratore di beni culturali
1. Ai fini del presente regolamento, nonche’ ai fini di cui all’articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.
2. Per restauratore di beni culturali s’intende altresi’ colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attivita’ di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita’ diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell’autorita’ preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;
b) ha svolto attivita’ di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita’ diretta nella gestione tecnica dell’intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni sui quali e’ stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attivita’ di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilita’ diretta nella gestione tecnica dell’intervento, con regolare esecuzione certificata dall’autorita’ di tutela, ove ne venga accertata l’idoneita’ o venga completato il percorso formativo secondo modalita’ stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001..
Art. 8. Collaboratore restauratore di beni culturali
1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:
a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s’intende altresi’ colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L’attivita’ svolta e’ dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall’interessato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
Art. 9. Lavori utili per la qualificazione
1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all’articolo 4 e’ redatta in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.
2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, puo’ essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all’articolo 4 solo se effettivamente eseguiti dall’impresa, anche per effetto di subappalto. L’impresa appaltatrice non puo’ utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Per i lavori eseguiti all’estero si applica la disciplina prevista dall’articolo 23 del decreto n. 34.
Art. 10. Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro
1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell’invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall’articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti e’ comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’articolo 7.
2.I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’autorita’ preposta alla tutela dei beni su cui si e’ intervenuti. La loro effettiva sussistenza e’ accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.
Art. 11. Specificita’ degli interventi
1. Ferma restando la disciplina dettata dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di un’opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facolta’ della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.
Art. 12. Norma transitoria
1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito l’attestazione da parte delle Societa’ organismi di attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate dall’articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all’importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attivita’ documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell’invito alla gara ufficiosa.
2. La sussistenza dei requisiti e’ determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia.
Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 agosto 2000
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941