01.02.2001 - comunicazioni

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI

La Legge n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi” è stata emanata in conseguenza del ripetersi dei gravi incendi che hanno colpito il patrimonio boschivo nazionale. Il legislatore è intervenuto con un provvedimento articolato, delegando alle Regioni le competenze principali in materia. Strumento fondamentale, individuato dalla legge per la lotta agli incendi, è il “piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”.
Con tale piano le Regioni, nel termine di 150 giorni dall’emanazione delle linee guida e direttive che dovranno essere deliberate dal Consiglio dei Ministri entro il 29 gennaio 2001, individuano: le cause determinanti ed i fattori predisponenti l’incendio, le aree a rischio ed i periodi a rischio d’incendio, gli indici di pericolosità, la consistenza e la localizzazione dei mezzi e delle risorse umane per la lotta contro gli incendi, le esigenze formative ed informative, nonché la programmazione degli interventi di prevenzione. Si richiama l’attenzione sui contenuti dell’articolo 10 (divieti, prescrizioni e sanzioni), nel quale si prevede che le zone boscate ed i pascoli, oggetto di incendio, non possano avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio stesso per un periodo di almeno 15 anni.
Si ricorda che in precedenza l’art. 9 della Legge n. 47/75, ora espressamente abrogato unitamente all’intera legge, prevedeva il vincolo suddetto per un periodo inferiore e cioè 10 anni. La Legge n. 47/75 indicava un divieto a tempo indeterminato di realizzare insediamenti o costruzioni di qualsiasi tipo nelle zone interessate dagli incendi. Il comma 1 dell’articolo 10 della Legge n. 343/2000 fissa in 10 anni dalla data dell’incendio la durata del divieto di realizzare edifici nonché interventi finalizzati ad insediamenti civili e produttivi, con la precisazione che è sempre possibile la realizzazione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente, o di interventi realizzati in base ad una concessione rilasciata precedentemente all’incendio e nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate, inoltre, per 5 anni le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con finanziamenti pubblici, tranne nel caso in cui siano autorizzate dal Ministero dell’ambiente. Negli atti di compravendita di aree ed immobili situati nelle zone interessate dagli incendi e stipulati entro 15 anni dall’evento, deve essere espressamente richiamato il vincolo quindicennale al divieto di modifica alla destinazione d’uso dell’area a pena di nullità dell’atto stesso. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di interventi finalizzati ad insediamenti civili e produttivi viene prevista l’applicazione delle pene contemplate dall’articolo 20 comma 1 lett. c, della Legge n. 47/85, e consistenti nell’arresto fino a 2 anni e nell’ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni, nonché nella demolizione dell’opera e nel ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile dell’illecito. Infine, qualora ricorrano gli estremi, la legge prevede l’applicazione delle norme sul diritto al risarcimento del danno ambientale (art. 18 della Legge n. 348/86).


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