01.01.2001 - tributi

LEASE BACK – NUOVO ORIENTAMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE

LEASE BACK – NUOVO ORIENTAMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE LEASE BACK – NUOVO ORIENTAMENTO DEL MINISTERO DELLE FINANZE  
(Min.finanze, Circ. 30/11/00, n. 218/E)
Il Ministero delle finanze ha modificato il proprio orientamento in merito alla tassazione del contratto di leasing in seguito ai recenti orientamenti della Cassazione, che riconoscono la validità giuridica del lease-back, e ha, pertanto, invitato gli Uffici a riesaminare il contenzioso pendente, instauratosi sul presupposto dell’illiceità, in astratto, della causa del rapporto contrattuale di lease-back, procedendo all’abbandono delle controversie con le modalità di rito (in via di autotutela, mediante il ritiro dell’atto impugnato, cui consegue l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ovvero, qualora sia già intervenuta sentenza sfavorevole, prestando acquiescenza o, se già proposta l’impugnazione, rinunciando all’appello, avendo cura di pervenire a un accordo con la controparte ai fini della compensazione delle spese).
Il lease back è un’operazione con la quale un’impresa  commerciale o industriale vende un bene, di solito un immobile, a un’impresa finanziaria che contestualmente concede in locazione finanziaria il bene medesimo all’impresa venditrice; quest’ultima corrisponde i pattuiti canoni, con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto, al termine della durata del contratto, mediante il pagamento del prezzo stabilito per il riscatto.
Gli Uffici finanziari, in linea con l’indirizzo interpretativo manifestato dal SECIT, hanno considerato il contratto un negozio con cui una società finanziaria presta denaro al proprietario di un bene, il quale le trasferisce il bene stesso, fiduciariamente e senza corrispettivo, al solo scopo di garanzia, mantenendone, peraltro, la disponibilità assimilando l’operazione al mutuo assistito da garanzia reale sui beni del mutuatario e riscontrando un’ipotesi di alienazione a scopo di garanzia, volta ad eludere il divieto del patto commissorio.
Dal punto di vista fiscale, sul presupposto della nullità, per illiceità della causa, degli accordi contrattuali, è stata generalmente contestata, alle società di leasing, la detraibilità dell’IVA sul prezzo di acquisto del bene e, ai fini dell’imposizione diretta, la deducibilità delle relative quote di ammortamento.
Sempre ai fini delle imposte dirette, si è proceduto al recupero a tassazione dei canoni di leasing dedotti da parte dell’utilizzatore, salvo che per la quota riferibile agli interessi maturati, con contestuale disconoscimento della detraibilità dell’IVA addebitata dal locatore sugli stessi.
Successivamente, la giurisprudenza prevalente, maturata in ambito civilistico, è pervenuta a diverse conclusioni.
La Corte di Cassazione ha ritenuto che lo schema negoziale del lease back presenti autonomia strutturale e funzionale, quale contratto d’impresa e caratteri peculiari di natura oggettiva e soggettiva che non consentono di ritenere che esso integri, per sua natura e nel suo fisiologico operare, una fattispecie che – in quanto realizzi una alienazione a scopo di garanzia – si risolva in un negozio atipico, nullo per illiceità della causa concreta.

Disciplina IVA
A seguito di questo cambiamento di indirizzo e per garantire l’uniformità dell’attività dell’Amministrazione Finanziaria, il Ministero ha sintetizzato il trattamento da riservare, ai fini fiscali, ai rapporti che scaturiscono da un contratto di lease back.
La cessione, nei confronti della società di leasing, del bene oggetto del contratto è soggetta a IVA, in quanto ricorre sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo (l’utilizzatore del contratto di lease back è soggetto esercente attività commerciale).
La concessione in leasing del bene rientra nel campo di applicazione dell’IVA in quanto ricorrono sia il presupposto soggettivo che quello oggettivo (prestazione di servizi resa dietro corrispettivo), con applicazione dell’aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto.
Trattandosi di prestazione di servizi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il pagamento del corrispettivo, pertanto il tributo va applicato sui canoni periodicamente addebitati all’utilizzatore.
Qualora l’utilizzatore si avvalga della facoltà di riscattare il bene al termine del contratto si concretizza, ai fini IVA, una operazione di cessione imponibile.
La fattura emessa dalla società di leasing, relativa alla quota di riscatto, dovrà recare, quindi, l’indicazione dell’imposta applicata.

Disciplina ai fini delle imposte
sui redditi
Avendo a oggetto un bene strumentale, la cessione alla società finanziaria dà luogo a una plusvalenza o a una minusvalenza, rispettivamente, imponibile (art. 54, D.P.R. n. 917/1986) o deducibile (art. 66, D.P.R. n. 917/1986) in capo al cedente.
L’impresa di leasing cessionaria può dedurre le quote di ammortamento del costo fiscalmente riconosciuto del bene oggetto del contratto (art. 67, comma 8, TUIR).
Per la concessione del bene in leasing, l’impresa che concedente introita canoni di locazione finanziaria che costituiscono componenti positivi di reddito (art. 75, D.P.R. n. 917/1986) e l’impresa utilizzatrice corrisponde canoni di locazione finanziaria che costituiscono componenti negativi di reddito deducibili.
Il prezzo del riscatto del bene, qualora l’utilizzatore si avvalga di tale facoltà al termine del contratto, può essere ammortizzato (art. 67, TUIR).


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