06.11.2001 - tributi

IVA – CRITERI PER INDIVIDUARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

IVA – CRITERI PER INDIVIDUARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA IVA – CRITERI PER INDIVIDUARE LE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
(Min. finanze – Ris. 11/10/01, n. 157/E)

L’Agenzia delle Entrate, in un caso di interpello, ha ricordato quali sono i criteri discriminanti per il riconoscimento dell’IVA agevolata alle opere di urbanizzazione.
Nella fattispecie è stato esaminato il caso di un impianto sportivo di quartiere.
La legge elenca le opere di urbanizzazione secondaria come segue:
– asili nido e scuole materne;
– scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo;
– mercati di quartiere;
– delegazioni comunali;
– chiese ed altri edifici per servizi religiosi;
– impianti sportivi di quartiere;
– centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
– aree verdi di quartiere.
Ai fini della qualificazione di questi immobili quali opere di urbanizzazione secondaria occorre che questi immobili siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare. Tali opere sono, quindi, identificate come quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.
Infatti, la norma agevolativa tende a tassare con un’aliquota IVA ridotta (10 per cento) le opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), siano indispensabili per innalzare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato, inoltre, che il termine “quartiere”, riferito ai mercati, agli impianti sportivi ed alle aree verdi non può intendersi restrittivamente in senso letterale, ma va interpretato in senso logico-evolutivo, tenendo conto della attuale realtà urbanistica.
Pertanto le opere di urbanizzazione secondaria devono essere qualificate “di quartiere” non soltanto nel caso che siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell’intera popolazione di un piccolo centro abitato; ciò al fine di non limitare l’applicazione del beneficio fiscale soltanto alle opere realizzate in quei comuni che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri.
Inoltre, affinché possa ritenersi agevolabile la realizzazione di un “impianto sportivo di quartiere”, è necessario che questo impianto sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell’intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, o dipendenti comunali o simili.
Ministero finanze – Agenzia Entrate – Ris. 11 ottobre 2001, n. 157/E
Oggetto: Interpello …./2001-Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. Istanza prot. n……./2001 del……… 2001.

Con l’istanza di interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione del d.P.R. n. 633 del 1972, è stato esposto il seguente Quesito La società ……….., premesso che deve realizzare in “project financing” la costruzione di una piscina scoperta e ristrutturare l’impianto sportivo esistente (composto da piscina coperta e palestra) di proprietà del Comune di ……. e che, in base a concessione, avrà la gestione per trent’anni dell’intero impianto sportivo, chiede di conoscere se tali opere possano essere qualificate di “urbanizzazione secondaria” e godere, pertanto, dell’aliquota IVA ridotta del 10 per cento prevista dal punto 127 quinquies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società istante ritiene applicabile al caso in esame l’aliquota agevolata del 10% prevista dalla norma citata.

Parere dell’Agenzia delle Entrate
La società istante, esperita la procedura prevista dagli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve realizzare in project financing le opere descritte in quesito, la proprietà delle quali è comunale e che, anche se saranno gestite da una società privata, sono destinate ad uso collettivo e potranno essere utilizzate anche per attività agonistica.
Al proposito, l’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dopo aver qualificato le strade, i parcheggi, gli impianti di distribuzione dell’acqua, del gas e dell’energia elettrica come opere di urbanizzazione primaria, elenca le opere di urbanizzazione secondaria come segue: “a) asili nido e scuole materne; b) scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo; c) mercati di quartiere; d) delegazioni comunali; e) chiese ed altri edifici per servizi religiosi; f) impianti sportivi di quartiere; g) centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; h) aree verdi di quartiere”.
Come precisato nella circolare ministeriale n. 14 del 17 aprile 1981, ai fini della qualificazione di tali immobili quali opere di urbanizzazione secondaria occorre che tali immobili siano realizzati in funzione, ossia al servizio, di zone urbanizzate o da urbanizzare. Tali opere sono, quindi, identificate come quelle destinate a produrre servizi di interesse collettivo, in materia di economia, istruzione, cultura e tempo libero, nell’ambito di un centro abitato, al fine di migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.
Infatti, la norma agevolativa tende a tassare con un’aliquota Iva ridotta le opere che, ancorché non necessarie alla soddisfazione dei bisogni primari dell’uomo (bisogni soddisfatti dalle opere di urbanizzazione primaria), sono indispensabili per innalzare il tenore di vita dei residenti nel centro abitato interessato, considerandolo non solo secondo i livelli economici raggiunti ma anche in base agli standard qualitativi dei servizi collettivi ricevuti.
Al riguardo si osserva che è stato già chiarito con le risoluzioni ministeriali n. 320947 del 10 giugno 1985 e n. 399623 del 3 ottobre 1985 che il termine “quartiere”, riferito ai mercati, agli impianti sportivi ed alle aree verdi non può intendersi restrittivamente in senso letterale, ma va interpretato in senso logico-evolutivo, tenendo conto della attuale realtà urbanistica; pertanto le opere di urbanizzazione secondaria sopra accennate devono essere qualificate “di quartiere” non soltanto nel caso che siano destinate ad essere utilizzate dagli abitanti di una determinata zona urbana, ma anche quando sono realizzate per essere messe a disposizione dell’intera popolazione di un piccolo centro abitato; ciò al fine di non limitare l’applicazione del beneficio fiscale soltanto alle opere realizzate in quei comuni che prevedono espressamente la suddivisione del loro territorio in quartieri.
Inoltre, affinché possa ritenersi agevolabile la realizzazione di un “impianto sportivo di quartiere”, è necessario che tale impianto sia destinato ad un uso pubblico, ovvero sia messo a disposizione dell’intera collettività, anche se dietro pagamento di un corrispettivo, e non sia destinato ad essere utilizzato esclusivamente o prevalentemente da particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli iscritti a società sportive, o dipendenti comunali o simili.
Nel caso in esame, l’impianto è da ritenersi di pubblica utilità e destinato alla collettività, anche se costruito e gestito con concessione trentennale da una società privata;
– inoltre, riguardo il possibile svolgimento di una attività agonistica, come chiarito nella risoluzione ministeriale n.361922 del 4 novembre 1986, è sufficiente che tale attività sia, come nel caso in esame, del tutto secondaria e residuale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene che gli immobili in questione siano da considerarsi “opere di urbanizzazione secondaria” e, quindi, la loro cessione rientri nella fattispecie di cui al punto 127 quinquies, parte III della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Al caso in esame sarà applicata, condividendo pertanto la soluzione proposta dalla società istante, l’aliquota IVA ridotta al 10%,.
Appare, tuttavia, opportuno precisare che, relativamente alla ristrutturazione dell’impianto sportivo esistente, saranno da assoggettare all’aliquota del 10%, in base al punto 127 quaterdecies della Tabella A, parte III, del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di recupero di cui alle lettere c), d), ed e) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457 (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, a prescindere dalla tipologia dell’immobile) mentre per i lavori relativi alla manutenzione ordinaria o straordinaria di cui alle lettere a) e b) della stessa norma si dovrà applicare l’aliquota IVA ordinaria del 20%.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale …….., viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.


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