02.10.2001 - tributi

IVA – CESSIONE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DI ASL – ESENZIONE

IVA – CESSIONE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DI ASL – ESENZIONE IVA – CESSIONE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DI ASL – ESENZIONE
(Ministero finanze – Ag. Entrate – Ris. 25/9/01, n. 135/E)
Le cessioni di aree edificabili effettuate dalle ASL nei confronti di privati, provenienti alle stesse da lasciti testamentari o da donazioni, non sono assoggettabili ad IVA e, conseguentemente, le stesse scontano l’imposta di registro in misura proporzionale (art.40, D.P.R. n. 131/1986).
La cessione di area edificabile è una operazione che rientra nel campo di applicazione dell’IVA dal momento che non è indicata fra quelle escluse (art. 2, terzo comma, lettera c, D.P.R. n. 633/1972). L’Agenzia delle Entrate sostiene, di conseguenza, che deve essere verificato, ai fini dell’applicabilità del tributo, la sussistenza del presupposto soggettivo, ovvero, nelle specie, se l’Azienda sanitaria locale possa configurarsi soggetto passivo dell’IVA (art. 4, D.P.R: n.633/1972) e, nel caso, quali siano le attività, svolte dalla stessa, assoggettabili a tale imposta.
Sono soggette ad IVA tutte le cessioni di beni effettuate dagli enti commerciali, mentre, per quanto riguarda gli enti non commerciali, assoggetta ad IVA le sole cessioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di “riordino della disciplina in materia sanitaria”, prevede l’attribuzione alle regioni delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e prevede, inoltre, che le regioni assicurano i livelli essenziali dell’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, distrettuale e ospedaliera “attraverso le Unità sanitarie locali”.
Le Unità sanitarie locali sono aziende dotate di personalità giuridica pubblica e “autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali e hanno, inoltre, una gestione ispirata a “criteri di efficacia, efficienza ed economicità” e tenuta al “rispetto del vincolo di bilancio, attraverso l’equilibrio di costi e ricavi”. E’ evidente, comunque, sostiene l’Agenzia delle Entrate, che il ruolo primario che le medesime hanno nell’erogazione di servizi pubblici di carattere sanitario e assistenziale.
Sotto il profilo fiscale tali attività sono espressamente dichiarate attività non commerciali.
Le Aziende sanitarie locali, dunque, in quanto enti non commerciali, devono assoggettare ad IVA solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di attività commerciali, secondarie ed accessorie rispetto ai loro fini istituzionali.
Le cessioni di aree riguardano, nel caso esaminato, il mero smobilizzo di un patrimonio immobiliare in alcun modo utilizzabile dalla ASL per lo svolgimento delle sue attività sanitarie ed assistenziali, ovvero per l’esercizio delle attività secondarie di natura commerciale cui sopra si accennava. Pertanto, l’attività di vendita non è riconducibile alle attività commerciali e la cessione non deve essere assoggettata ad IVA.


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