IMPOSTA DI REGISTRO 1 PER CENTO – AGEVOLAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A PIANI URBANISTICI – ISTANZA DI RIMBORSO
IMPOSTA DI REGISTRO 1% – AGEVOLAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A PIANI URBANISTICI – ISTANZA DI RIMBO IMPOSTA DI REGISTRO 1% – AGEVOLAZIONE PER IL TRASFERIMENTO DI IMMOBILI IN AREE SOGGETTE A PIANI URBANISTICI – ISTANZA DI RIMBORSO
La Legge 23 dicembre 2000 n° 388, art. 33, comma 3, ha introdotto dal 1° gennaio 2001, l’applicazione dell’imposta di registro alI’1% e delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente approvati ai sensi della normativa statale o regionale, con la condizione dell’utilizzazione edificatoria entro cinque anni dal trasferimento.
Nel corso della discussione relativa al Disegno di Legge Finanziaria 2002, è stata approvata una norma interpretativa della suddetta disposizione che precisa l’esatto ambito applicativo dei benefici fiscali.
In particolare, viene chiarito che il regime fiscale agevolato (imposta di registro all’1% ed imposte ipotecarie e catastali in misura fissa) si applica “anche nel caso in cui l’acquirente non disponesse in precedenza di altro immobile compreso nello stesso piano urbanistico”. Devono, in tal modo, ritenersi superate le limitazioni poste dall’orientamento ministeriale con le circolari n. 1/E e 6/E del gennaio 2001.
Si richiama l’attenzione sulla possibilità per le imprese di esperire l’azione di rimborso e attivare un ricorso che possa riconoscere l’infondatezza della interpretazione restrittiva data dal Ministero.
Presso gli uffici del Collegio sono disponibili gli schemi per la richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata per il trasferimento di immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati e per la successiva impugnazione, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, del silenzio rifiuto in ordine alla suddetta richiesta.
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