GUIDA E TESTO UNICO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DPR 28/12/2000 N. 445
GUIDA E TESTO UNICO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DPR 28/12/2000 N GUIDA E TESTO UNICO IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – DPR 28/12/2000 N. 445
che cosa cambia e perchè
1. Chi può e chi deve applicare le disposizioni del testo unico (art.2)
2. Chi può utilizzare le disposizioni del testo unico (art.3)
3. Casi di impedimento (art.4)
4. Autentica di copie (art.19)
5. Legalizzazione di fotografie (art.34)
6. Presentazione di istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 21 e 38)
7. “Vietato” chiedere certificati ai cittadini (artt. 43 e 46)
8. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46)
9. Documenti di riconoscimento e di identità (art. 35)
10 Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 38 e 47)
11 Controlli e acquisizione diretta (artt. 43, 71 e 72)
12 Doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici ( art. 72, 74)
chi può e chi deve applicare le disposizioni del Testo Unico (art. 2)
Cosa cambia
L’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione viene estesa a tutti i soggetti privati che le vogliano accettare. Ciò significa che i privati, come ad esempio banche ed assicurazioni, hanno la possibilità di accettare l’autocer-tificazione, ma non sono obbligati a farlo, poiché si tratta di una facoltà e non di un obbligo.
Le disposizioni del testo unico sulla produzione di atti e documenti, quindi,
si applicano:
1. A tutte le amministrazioni pubbliche;
2. Ai gestori di servizi pubblici nei rapporti con l’utenza. I gestori di servizi pubblici sono tenuti ad applicarle nei rapporti con l’utenza, mentre nei rapporti con il personale, con le imprese che partecipano alle gare ecc. sono equiparati ai privati, e non sono quindi tenuti ad accettare l’autocertificazione, ma possono scegliere di farlo;
3. Ai privati che lo consentono.
Perchè le novità sopra descritte si sono rese necessarie perché la semplificazione prodotta dal ricorso all’autocertificazione nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi è stata tale da renderne interessante l’utilizzo anche per alcuni soggetti privati come banche, assicurazioni, ecc..
Anche per questi soggetti gli strumenti di semplificazione della documentazione amministrativa sono una risorsa capace di snellire la propria attività e di migliorare il proprio rapporto con l’utenza.
Per questo, con la legge n. 340 del 2000, le cui disposizioni in materia sono ora raccolte nel Testo Unico, è stata riconosciuta anche ai privati la possibilità di accettare le autocertificazioni dai propri clienti, senza però limitare la loro sfera di autonomia privata e quindi senza imporre loro l’obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive.
Fate attenzione
Alcuni gestori di servizi pubblici svolgono anche attività di tipo privato, ad esempio l’Ente Poste è tenuto ad accettare l’autocertificazione nella gestione del servizio postale ma non è tenuto a farlo nei servizi bancari, per i quali è assimilato a un privato.
Alcuni soggetti privati possono svolgere attività in concessione (per conto di soggetti pubblici): le banche, che sono private, sono tenute ad accettare l’auto-certificazione quando riscuotono il pagamento di tributi per conto di un’amministrazione e gestiscono quindi un servizio pubblico;
·L’autorità giudiziaria non è tenuta ad accettare l’autocertificazione;
·Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati richiedono l’autentica della firma.
Chi può utilizzare le disposizioni del testo unico (art. 3)
Cosa cambia
La possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive è estesa anche agli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili in Italia da soggetti pubblici.
Inoltre le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate anche nell’ambito di materie per cui esiste una convenzione fra l’Italia ed il Paese di provenienza del cittadino extracomunitario (ad es. convenzioni in materia tributaria). Restano comunque salvi i casi espressamente regolati dal “Testo Unico sull’immigrazione”.
Le disposizioni in materia di produzione di atti o documenti possono quindi essere utilizzate da:
· I cittadini italiani e dell’Unione europea;
· Le persone giuridiche, le società di persone, le pubbliche amministrazioni, gli enti, i comitati e le associazioni aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea;
· I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici;
· I cittadini extracomunitari che ne hanno necessità in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese di origine e l’Italia.
Perchè la limitazione della possibilità di utilizzare le autocertificazioni con le stesse modalità previste per i cittadini italiani ai soli cittadini extracomunitari residenti in Italia ha creato dei problemi operativi e degli aggravi di procedura in tutti i procedimenti in cui la situazione rilevante non è la residenza ma il possesso del regolare permesso di soggiorno.
Per questo si è ritenuto di superare questa limitazione estendendo la possibilità di utilizzare direttamente le autocertificazioni anche ai cittadini non residenti ma con regolare permesso di soggiorno, dato che anche nei loro confronti è possibile operare una verifica di quanto dichiarato presso le amministrazioni pubbliche italiane.
Casi di impedimento (art. 4)
Cosa cambia
La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo per ragioni di salute, può essere sostituita dalla dichiarazione, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da un altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.
Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione dell’esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute e va resa davanti al pubblico ufficiale, che deve accertare l’identità del dichiarante.
Per i casi di impedimento a firmare (e cioè analfabetismo o impedimento fisico) già previsti dal d.P.R. 403 del 1998, il Testo Unico elimina l’indicazione delle cause dell’impedimento mantenendo ferma l’identificazione della persona che rende la dichiarazione e l’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la dichiarazione è stata a lui resa in presenza di un impedimento a sottoscrivere
Fate attenzione per ragioni di riservatezza non deve mai essere indicata la causa dell’impedimento
·Sono legittimati ad effettuare la dichiarazione in luogo di chi si trova in una situazione di momentaneo impedimento per ragioni di salute il suo coniuge o i suoi parenti, fino al terzo grado di parentela
A tale riguardo occorre ricordare che sono parenti
-in linea retta, le persone che si trovano in una situazione di discendenza diretta (genitori/figli; nonni/nipoti; ecc.);
-in linea collaterale, le persone che hanno almeno un ascendente comune (fratelli/
sorelle, zii/nipoti ecc.
Il grado di parentela si calcola:
-per i parenti in linea retta, contando le generazioni: genitori/figli sono dunque parenti di primo grado, nonni/nipoti di secondo; bisnonni/nipoti di terzo, ecc.;
-per i parenti in linea collaterale, risalendo dalla persona che ha l’impedimento, di figlio in padre, fino all’ascendente comune e ridiscendendo da questo, di padre in figlio, fino alla persona che rende la dichiarazione, senza contare l’ascendente: fratello/sorella sono dunque parenti di secondo grado; zio/nipote parenti di terzo grado.
Dalla parentela va distinta l’affinità, che è il rapporto che lega un coniuge ai parenti
dell’altro coniuge.
Le persone legate a chi si trova in uno stato di impedimento da un rapporto di affinità non possono rendere dichiarazioni per suo conto.
In sintesi possono effettuare la dichiarazione al posto di chi si trova in uno stato di
impedimento
-parenti in linea retta: genitori, nonni, bisnonni, figli, nipoti, pronipoti;
-parenti in linea collaterale: zii, fratelli, nipoti
Perchè l’art. 4 disciplina i casi di impedimento e introduce al comma 1 una nuova semplificazione per i casi di temporaneo impedimento per ragioni di salute che permetterà di affrontare numerose problematiche ripetutamente segnalate nel corso dell’applicazione del d.P.R. n.403 del
1998
Per ragioni di tutela della riservatezza dei dati personali è stata eliminata la menzione della causa dell’impedimento.
Autentica di copie (art. 19)
Cosa cambia
Il Testo Unico amplia i casi in cui è ammessa la possibilità, già introdotta dal d.P.R. n. 403 del 1998 per le pubblicazioni, di sostituire l’autentica di copia di un documento con la dichiarazione di conformità all’originale, effettuata con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
In particolare, è possibile attestare che è conforme all’originale:
·La copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da un’amministrazione pubblica;
·La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio o di servizio;
·La copia di documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati;
·La copia di una pubblicazione, secondo quanto già previsto dal d.P.R. n. 403/98.
L’utilizzo di questo strumento di semplificazione si aggiunge, senza prevederne però l’eliminazione, alle modalità più tradizionali di autentica delle copie già previste dalla legge n. 15 del 1968 e dal d.P.R. n. 403 del 1998:
·Autentica da parte del pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto, del notaio, del cancelliere, del segretario comunale e del funzionario incaricato dal sindaco;
·Autentica da parte del responsabile del procedimento per il quale è richiesta la copia o dal dipendente addetto a ricevere la documentazione. In questo caso la copia ha validità solo per il procedimento in corso.
Fate attenzione
·La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la conformità all’originale di una copia va sottoscritta davanti al dipendente addetto (oppure inviata per fax) o presentata con la fotocopia del documento d’identità della persona che l’ha firmata e non è dovuta l’imposta di bollo;
·Per l’autenticazione della copia davanti al pubblico ufficiale presso il quale è depositato l’originale o al quale deve essere prodotto, al notaio, al cancelliere, al segretario comunale, al funzionario incaricato dal sindaco e al dipendente addetto a ricevere la documentazione è dovuta l’imposta di bollo.
Perchè lo strumento introdotto dall’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 403 del 1998 si è dimostrato molto utile per ridurre le incombenze che l’autentica di copia pone a carico sia dell’amministrazione pubblica che dei cittadini.
Per questo si è ritenuto opportuno ampliare l’utilizzo della dichiarazione di conformità anche a casi diversi da quelli in cui è richiesta l’autentica della copia di una pubblicazione, estendendola ad una più ampia casistica di documenti amministrativi.
Legalizzazione di fotografie (art. 34)
Cosa cambia
L’art.55, comma 3 della legge n.342 del 2000, riportato all’art 34 del Testo Unico, ha definitivamente chiarito che la legalizzazione delle fotografie è esente da bollo. Rimane ferma la legalizzazione della fotografia, presentata dal diretto interessato, presso le amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali o presso il Comune.
Perchè anche in questo caso viene definitivamente chiarita una annosa problematica interpretativa relativa all’imposta di bollo.
Presentazione di istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà’ (artt. 21 e 38)
Che cosa cambia
L’autenticità della firma delle istanze e di tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di servizio pubblico viene sempre assicurata attraverso la firma di fronte al dipendente addetto oppure attraverso la presentazione o l’invio per fax allegando la fotocopia del documento d’identità della persona che l’ha firmata.
La fotocopia va inserita nel fascicolo.
Rimane l’autenticazione con le modalità tradizionali davanti al notaio, segretario comunale, dipendente incaricato dal sindaco, cancelliere, dipendente addetto a ricevere la documentazione:
·Per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rivolte ai privati;
·Per le domande relative alla riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, etc.) da parte di un’altra persona.
Fate attenzione
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà:
·Quando sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate da un’altra persona o inviate per fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate. Rimane, dove prevista in precedenza, l’imposta di bollo sulle istanze;
·Quando sono rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di bollo;
-Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte con la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico attraverso la carta di identità elettronica;
·Le istanze e le dichiarazioni sostitutive possono essere sempre inviate per fax con la fotocopia del documento d’identità della persona che le ha firmate.
Perchè l’eliminazione dell’obbligo di autentica della firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà contestuali o comunque collegate ad un’istanza rivolta alla pubblica amministrazione, e la sua sostituzione con la possibilità di firmarle in presenza del dipendente addetto o di presentarle allegando la fotocopia del documento di identità del dichiarante – come previsto dall’art. 2 della legge n. 191 del 1998 – si sono rivelate molto efficaci nel semplificare gli adempimenti connessi alla presentazione di documenti alla pubblica amministrazione.
Di fatto, l’unico onere restava quello di verificare l’esistenza di una condizione di contestualità o di collegamento fra la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e l’istanza, condizione che peraltro risulta essere presente nella gran parte dei casi pratici e rende quindi spesso superflua la distinzione.
Per questo si è ritenuto di eliminare questa distinzione, prevedendo che tali modalità di sostituzione dell’autentica valgano in tutti i casi in cui sia necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla pubblica amministrazione.
“Vietato” chiedere certificati ai cittadini (artt. 43 e 46)
Cosa cambia
In base all’art. 43 del Testo Unico, le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono chiedere ai cittadini
·I certificati in tutti i casi in cui si può fare l’autocertificazione;
·I documenti che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso.
Invece di chiedere i certificati al cittadino, le amministrazioni e i gestori di servizio pubblico devono accettare l’autocertificazione o acquisire d’ufficio le informazioni necessarie, facendosi indicare dal cittadino interessato gli elementi indispensabili al loro reperimento (ad esempio per un diploma di maturità il cittadino deve indicare la scuola e l’anno in cui lo ha conseguito).
Le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più chiedere i certificati relativi a:
a)data e luogo di nascita;
b)residenza;
c)cittadinanza;
d)godimento dei diritti civili e politici;
e)stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f)stato di famiglia;
g)esistenza in vita;
h)nascita del figlio, morte del coniuge, del genitore, del figlio ecc.;i)iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (come ad esempio l’iscrizione alla Camera di Commercio);
l)appartenenza a ordini professionali;
m)titolo di studio, esami sostenuti;
n)qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica;
o)reddito, situazione economica;
p)assolvimento di obblighi contributivi;
q)possesso e numero di codice fiscale, di partita IVA e tutti i dati presenti nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r)stato di disoccupazione;
s)qualità di pensionato e categoria di pensione;
t)qualità di studente;
u)qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v)iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z)tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa)non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
bb)non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc)vivere a carico;
dd)tutti i dati contenuti nei registri di stato civile (ad esempio la maternità, la paternità, la separazione o comunione dei beni);
ee)non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.
La richiesta di questi certificati costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Fate attenzione
Il divieto di richiedere certificati vale per le amministrazioni e non per i cittadini.
Questi possono continuare a richiedere i certificati e le amministrazioni sono sempre tenute a rilasciarli;
·Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici possono richiedere al cittadino solo i certificati che non possono essere sostituiti con l’autocertificazione, cioè i certificati medici, di conformità CE, di marchi o brevetti;
·L’esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, che sarà presente nella carta di identità elettronica) ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati (art. 45);
·Le amministrazioni devono predisporre la modulistica per le dichiarazioni sostitutive con il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art.76 e l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Nella modulistica per le istanze vanno inserite le formule delle dichiarazioni sostitutive.
Perchè il divieto, che il d.P.R. n. 403 del 1998 aveva previsto soltanto per alcune amministrazioni (scuole, motorizzazione civile, comuni, università), di richiedere certificazioni per tutti gli stati, le qualità personali o i fatti attestabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, si è rivelato lo strumento più idoneo per dare effettiva e completa realizzazione dei principi, a lungo inapplicati, della legge n.15 del 1968 e dell’art.18 della legge n. 241 del 1990.
Per questo si è ritenuto utile generalizzare a tutte le amministrazioni questo divieto, assicurando d’altra parte l’esigenza di certezza e di buon andamento dell’attività amministrativa attraverso disposizioni tese a rendere più agevoli le attività di acquisizione diretta e di controllo per via telematica, attraverso le quali si dovrebbe arrivare, a regime, alla completa eliminazione sia dei certificati che delle autocertificazioni attraverso lo scambio dei dati tra amministrazioni per via telematica.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46)
Cosa cambia
L’elenco degli stati, dei fatti e delle qualità personali attestabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione viene integrato.
Oltre ai casi già previsti dal d.P.R. n. 403 del 1998 si può attestare con dichiarazione sostitutiva di certificazione:
·Di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
·Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione possono essere presentate ai privati che vi consentono (vedi anche paragrafo 1).
Fate attenzione
La dichiarazione sostitutiva di certificazione:
·Va firmata dal cittadino interessato senza autentica anche quando è rivolta ai soggetti privati e non è dovuta l’imposta di bollo;
·Può essere presentata anche da un’altra persona oppure inviata per fax (senza allegare la fotocopia del documento di identità) o per via telematica;
·È definitiva ed ha la stessa validità del certificato o dell’atto che sostituisce;
·Le amministrazioni devono predisporre la modulistica per le dichiarazioni sostitutive con il richiamo alle sanzioni penali previste dall’art.76 e l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.
Nella modulistica per le istanze vanno inserite le formule delle dichiarazioni sostitutive
Perchè alcune certificazioni frequentemente richieste ai cittadini risultavano escluse dagli elenchi di cui all’art. 2 della legge n. 15 del 1968 ed all’art. 1, comma 1 del d.P.R. n. 403 del 1998, contenenti l’indicazione delle certificazioni per cui è ammessa la sostituzione tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione
Tale lacuna produceva spesso la conseguenza di maggiori oneri nei confronti dei cittadini.
Per questo, attraverso l’art. 46 del Testo Unico, si è provveduto ad ampliare l’elenco degli stati, qualità personali e fatti comprovabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
Documenti di riconoscimento e di identità (art. 35)
Cosa cambia
All’art. 35 viene chiarito che in tutti i casi in cui nel Testo Unico viene richiesto un documento d’identità esso può essere sostituto da un documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta d’identità:
·Il passaporto
·La patente di guida
·La patente nautica
·Il libretto di pensione
·Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
·Il porto d’armi
·Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente
·L’art.38 inoltre prevede che la carta d’identità elettronica possa essere utilizzata, oltre alla firma digitale, per inviare istanze e dichiarazioni per e-mail (vedi par. 6)
·Rimangono ferme (art.35) le previsioni della legge n.127 del 1997 e del d.P.R. n. 403 del 1998 in materia di esibizione di documenti al posto dei certificati. I dati relativi al cognome, al nome, alla residenza, alla cittadinanza e allo stato civile, contenuti in documenti di identità e di riconoscimento, possono essere attestati con l’esibizione degli stessi documenti. In tal caso la fotocopia del documento viene allegata al fascicolo.
L’art.35 inoltre prevede che nel caso il documento sia scaduto possa essere ugualmente esibito, con una dichiarazione dell’interessato sulla fotocopia del documento che i dati in esso contenuti non sono cambiati.
Perchè queste disposizioni esplicitano le previsioni della normativa previgente in modo da evitare le problematiche interpretative che si sono registrate.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 38 e 47)
Cosa cambia
Tutte le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, anche quelle non collegate ad una domanda, sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate o inviate con la fotocopia del documento d’identità della persona che le ha firmate.
La firma delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai privati va autenticata con conseguente pagamento dell’imposta di bollo.
Con la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà possono essere attestati quindi:
·I fatti, le qualità personali e gli stati a conoscenza del diretto interessato, non compresi nell’elenco dei dati autocertificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione (vedi paragrafo 7);
·La conformità all’originale della copia di un documento (vedi paragrafo 4).
Inoltre l’art. 37 prevede che ai fini del rilascio dei duplicati di documenti è possibile attestarne lo smarrimento con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà nei casi in cui la legge non preveda la denuncia all’autorità giudiziaria.
Fate attenzione
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà:
·Quando sono rivolte alle amministrazioni o ai gestori di servizi pubblici non vanno autenticate, ma sono sottoscritte davanti al dipendente addetto oppure presentate da un’altra persona o inviate per fax allegando la fotocopia del documento di identità della persona che le ha firmate;
·Quando sono rivolte ai privati vanno autenticate ed è dovuta l’imposta di bollo;
·Hanno valore definitivo e la stessa validità temporale dell’atto che sostituiscono;
·Le amministrazioni pubbliche e i gestori di servizi pubblici che non accettano le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà violano i doveri d’ufficio.
Controlli e acquisizione diretta (artt. 43, 71 e 72)
Cosa cambia
Per agevolare i controlli, anche a campione e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e l’acquisizione diretta di dati e documenti, che le amministrazioni sono tenute ad effettuare, il Testo Unico prevede che:
·I controlli e l’acquisizione diretta possono essere effettuati per via telematica o per fax;
·Le amministrazioni certificanti (cioè le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei loro archivi i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti) sono tenute a consentire, senza oneri, la consultazione per via ordinaria e per via telematica dei loro archivi;
·La consultazione diretta degli archivi, da parte dalle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi ai fini delle attività di controllo e di acquisizione d’ufficio, è da ritenersi compatibile con la normativa in materia di tutela dei dati personali, perché la legge n. 340 del 2000, prevede, con disposizione ora trasferita nel Testo Unico, che tale consultazione sia da considerarsi effettuata per finalità di rilevante interesse pubblico.
Per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non è prevista l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
E’ comunque vietato al personale accedere a dati diversi da quelli che si devono controllare o acquisire d’ufficio.
L’amministrazione che detiene gli archivi deve rilasciare a quelle che effettuano i controlli un’autorizzazione nella quale siano indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali;
·Quando l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza;
·Per effettuare il controllo sulle dichiarazioni sostitutive può essere richiesta la conferma scritta della veridicità della dichiarazione resa.
Per quanto riguarda le responsabilità delle amministrazioni il Testo Unico stabilisce che:
·La mancata risposta alle richieste di controllo entro 30 giorni costituisce violazione dei doveri di ufficio;
·Le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione.
Inoltre il Testo Unico stabilisce le modalità per i controlli da parte dei soggetti privati ai quali è stata estesa la facoltà di accettare le autocertificazioni:
·L’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati da essa custoditi.
Infine se le dichiarazioni sostitutive presentano delle irregolarità o delle omissioni che non costituiscono falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione da parte dell’interessato, il procedimento per il quale è stata resa la dichiarazione non ha seguito.
Fate attenzione
·Il dipendente che riceve le dichiarazioni sostitutive non è responsabile del loro contenuto: se in seguito a una verifica una dichiarazione si rivela falsa, la responsabilità è esclusivamente del cittadino che ha reso la dichiarazione, il quale decade dai benefici ottenuti e viene denunciato all’autorità giudiziaria.
Perchè la grande attenzione alle esigenze di semplificazione dell’attività amministrativa che ha contraddistinto la normativa di riforma degli ultimi anni non ha offuscato la consapevolezza dell’importanza della certezza pubblica, che si è cercato di garantire prevedendo e potenziando il sistema dei controlli sulle autocertificazioni.
Le disposizioni contenute a tale riguardo nel d.P.R. n. 403 del 1998 si sono dimostrate in tal senso particolarmente significative.
Prendendo spunto dalle esperienze di attuazione di queste disposizioni, il Testo Unico ha precisato meglio le misure organizzative da adottare per assicurare l’efficacia dei controlli, affermando in particolare dei precisi doveri e delle responsabilità per le amministrazioni certificanti, sia nel mettere a disposizione le proprie banche dati, sia nell’approntare e nel rendere noti gli adempimenti organizzativi necessari per dare risposta alle amministrazioni che richiedono la conferma dei dati autocertificati dai cittadini.
Doveri e responsabilità dei dipendenti pubblici (artt. 72, 74)
Cosa cambia
Il Testo Unico prevede espressamente che costituisca violazione dei doveri d’ufficio la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi previsti dall’articolo 43 (vedi par. 7), in cui ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva.
Inoltre l’articolo 73 prevede che la mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta di controllo, costituisce violazione dei doveri d’ufficio per il funzionario che se ne rende responsabile.
Queste previsioni esplicitate dal Testo Unico completano quelle già introdotte dalla legge n.127 del 1997 e dal d.P.R. n.403 del 1998.
In conclusione costituiscono violazione dei doveri d’ufficio:
·La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni;
·La mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà;
·La richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva;
·Il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento;
·La richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita.
Fate attenzione
I dipendenti pubblici, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per il contenuto delle dichiarazioni sostitutive e per l’emanazione di atti sulla base di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.
Perchè il principale ostacolo alla semplificazione della documentazione amministrativa è sempre stata la “resistenza burocratica” alle norme che la prevedevano: è emblematica in tal senso, la prolungata disattenzione riservata alla legge n. 15 del 1968.
L’esperienza delle norme più recenti in materia, dalla legge n. 127 del 1997 al d.P.R. n. 403 del 1998, ha dimostrato che queste resistenze possono essere superate, oltre che con l’evidenziazione dei vantaggi dell’uso degli strumenti di semplificazione anche per le amministrazioni e con le idonee iniziative tese alla responsabilizzazione e all’aggiornamento del personale, anche con la previsione di sanzioni nei confronti di chi rifiuta di accettare questi strumenti.
Per questo nel Testo Unico è stata estesa la gamma delle ipotesi di violazione dei doveri d’ufficio, allo scopo di assicurare l’applicazione ed il pieno utilizzo del maggior numero possibile di strumenti di semplificazione
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . ) in via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
D I C H I A R A
– di essere nato/a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . .), il . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– di essere residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– di essere cittadino italiano (oppure) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– di godere dei diritti civili e politici
– di essere: celibe/nubile/di stato libero
– di essere coniugato/a con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– di essere vedovo/a di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– di essere divorziato/a da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– che la famiglia convivente si compone di: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (cognome e nome – luogo e data di nascita – rapporto di parentela)
– di essere tuttora vivente
– che il/la figlio/a è nato/a in data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( . . . .)
– che il proprio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (rapporto di parentela – cognome e nome),nato il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . è morto in data a. . . . . . .
– di essere iscritto nell’albo o elenco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tenuto da pubblica amministrazione di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– di appartenere all’ordine professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– titolo di studio posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rilasciato dalla scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– esami sostenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali , per l’anno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .è la seguente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– assolvimento di specifici obblighi contributivi con indicazione dell’ammontare corrisposto. . . . . . . . . . . . . .
– possesso e numero del codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– stato di disoccupazione
– qualità di pensionato e categoria di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– qualità di studente presso la scuola/università . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– di essere nella seguente posizione agli effetti e adempimenti degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
– di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
– qualità di vivenza a carico di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– nei registri dello stato civile del comune di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . risulta che. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre)
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.
Il/la sottoscritto/a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . . .) il. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., residente a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (. . . . .) in Via . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,n. . . . . . . , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiaro di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(luogo, data)
Il Dichiarante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)
INDICE
CAPO I Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Soggetti
Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
Art. 5 Rappresentanza legale
CAPO II Documentazione amministrativa
SEZIONE I Documenti amministrativi e atti pubblici
Art. 6 Riproduzione di documenti
Art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici
SEZIONE II Documento informatico
Art. 8 Documento informatico
Art. 9 Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Art. 10 Forma ed efficacia del documento informatico
Art. 11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
Art. 12 Pagamenti informatici
Art. 13 Libri e scritture
SEZIONE III Trasmissione di documenti
Art. 14 Trasmissione del documento informatico
Art. 15 Trasmissione dall’estero di atti agli uffici di stato civile
Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
Art. 17 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
SEZIONE IV Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni
Art. 18 Copie autentiche
Art. 19 Modalità alternative all’autentica-zione di copie
Art. 20 Copie di atti e documenti informatici
Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni
SEZIONE V Firma digitale
Art. 22 Definizioni
Art. 23 Firma digitale
Art. 24 Firma digitale autenticata
Art. 25 Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
Art. 26 Deposito della chiave privata
Art. 27 Certificazione delle chiavi
Art. 28 Obblighi dell’utente e del certificatore
Art. 29 Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie
Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme
Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione
Art. 32Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero
Art. 34 Legalizzazione di fotografie
SEZIONE VII Documenti di riconoscimento e di identità
Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento
Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici
SEZIONE VIII Regime fiscale
Art. 37 Esenzioni fiscali
CAPO III Semplificazione della documentazione amministrativa
SEZIONE I Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione
Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
Art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
SEZIONE II Certificati
Art. 40 Certificazioni contestuali
Art. 41 Validità dei certificati
Art. 42 Certificati di abilitazione
SEZIONE III Acquisizione diretta di documenti
Art. 43 Accertamenti d’ufficio
Art. 44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
SEZIONE IV Esibizione di documento
Art. 45 Documentazione mediante esibizione
SEZIONE V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
Art. 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
CAPO IV Sistema di gestione informatica dei documenti
SEZIONE I Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti
Art. 50 Attuazione dei sistemi
Art. 51 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
Art. 52 Il sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 53 Registrazione di protocollo
Art. 54 Informazioni annullate o modificate
Art. 55 Segnatura di protocollo
Art. 56 Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 57 Numero di protocollo
SEZIONE II Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Art. 58 Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
Art. 59 Accesso esterno
Art. 60 Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
SEZIONE III Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti
Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi
Art. 62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
Art. 63 Registro di emergenza
SEZIONE IV Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
Art. 66 Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
SEZIONE V Disposizioni sugli archivi
Art. 67 Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito
Art. 68 Disposizioni per la conservazione degli archivi
Art. 69 Archivi storici
SEZIONE VI Attuazione ed aggiornamento dei sistemi
Art. 70 Aggiornamenti del sistema
CAPO V Controlli
Art. 71 Modalità dei controlli
Art. 72 Responsabilità dei controlli
CAPO VI Sanzioni
Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
Art. 74 Violazione dei doveri d’ufficio
Art. 75 Decadenza dai benefici
Art. 76 Norme penali
CAPO VII Disposizioni finali
Art. 77 Norme abrogate
Art. 78 Norme che rimangono in vigore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n.50 come modificato dall’articolo 1, comma 6, lettera e) della legge 24 novembre 2000, n.340;
VISTO il punto 4) dell’allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTO il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTE le deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’ identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
e) DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona dell’interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi dell’art.43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l’insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l’insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l’associazione, all’originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.
Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l’integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all’eventuale uso di chiavi biometriche di cui all’articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l’emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l’operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione d’intesa con l’amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell’interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell’articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell’articolo 2702 del codice civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 soddisfa l’obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l’uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all’articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all’articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all’indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l’ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall’estero di atti agli uffici di stato civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n.675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L’Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l’acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull’esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell’atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L’autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l’originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell’attestazione di conformità con l’originale scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Se la copia dell’atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l’interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l’autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l’amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all’autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell’originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell’articolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell’ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell’ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l’elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest’ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
h) per indirizzo elettronico, l’identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest’ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;
l) per revoca del certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l’operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l’efficacia, e l’opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.
2. L’apposizione o l’associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all’insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l’ha certificata.
5. L’uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
6. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l’ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell’articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
2. L’autenticazione della firma digitale consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi dell’articolo 28, primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L’apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell’originale, secondo le disposizioni dell’articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.
2. L’uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell’articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all’articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall’articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all’inizio dell’attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell’autorizzazione all’attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all’amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all’attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell’utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell’istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all’attività professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali,emanate ai sensi dell’articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest’ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell’autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell’attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all’utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all’articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l’uso delle firme autografe nell’ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all’estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l’articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.(R)
3. Nei documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d’identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità elettronica e del documento d’identità elettronico sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d’identità e il documento elettronico possono contenere:
a) l’indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d’identità elettronica può altresì essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37(L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di bollo.
2. L’imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l’atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA SEZIONE ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.
Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L)
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l’assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l’interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell’interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate attività, ancorché definiti “certificato”, sono denominati rispettivamente “diploma” o “patentino”.
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d’ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.(L)
3. Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all’estero, vengono acquisiti d’ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere all’acquisizione d’ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all’atto della presentazione dell’istanza sia richiesta l’esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)
2. Nei casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l’esibizione da parte dell’interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l’acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.(R)
3. Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.(R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà
1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’articolo 46 sono comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall’articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l’informativa di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell’ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall’Autorità per l’informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.
Articolo 52 (R)
Il sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata “sistema” deve:
a) garantire la sicurezza e l’integrità del sistema;
b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall’amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell’adozione dei provvedimenti finali;
d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
e) consentire, in condizioni di sicurezza, l’accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione d’archivio adottato.
Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo
1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:
a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;
b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;
c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f) l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l’operazione di registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.
3. L’assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.
5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell’amministrazione.
Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate
1. Le informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del provvedimento d’autorizzazione.
Articolo 55 (R)
Segnatura di protocollo
1. La segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all’articolo 57;
b) la data di protocollo;
c) l’identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area organizzativa individuata ai sensi dell’articolo 50, comma 4.
2. L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all’operazione di registrazione di protocollo.
3. L’operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell’ufficio cui il documento e’ assegnato o il codice dell’ufficio che ha prodotto il documento, l’indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento.
L’amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo 56 (R)
Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
1. Le operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 57 (R)
Numero di protocollo
1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE SECONDA
ACCESSO AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1. L’accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all’Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all’articolo 61.
2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.
3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo 59 (R)
Accesso esterno
1. Per l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l’impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni da parte dell’interessato.
2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell’ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l’impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.
3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell’interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione – anche per via telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo 60 (R)
Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell’articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell’ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:
a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l’indicazione alternativa o congiunta dell’oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;
b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l’indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall’amministrazione al documento spedito.
3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l’accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo 61 (R)
Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi
1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell’articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.
2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.
3. Il servizio svolge i seguenti compiti:
a) attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all’inserimento e alla modifica delle informazioni;
b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all’articolo 53;
d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;
e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;
g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54;
h) vigila sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo 62 (R)
Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.
2. E’ consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.
3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo 63 (R)
Registro di emergenza
1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica.
Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l’ora di inizio dell’interruzione nonché la data e l’ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2. Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area organizzativa omogenea. (R)
5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un’apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza.(R)
SEZIONE QUARTA
SISTEMA DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo 64(R)
Sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione.
2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell’azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.
3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.
4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R)
Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre a possedere i requisiti indicati all’articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve :
a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;
c) fornire informazioni statistiche sull’attività dell’ufficio;
d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l’iter dei procedimenti complessi.
Articolo 66 (R)
Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.
SEZIONE QUINTA
DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI
Articolo 67 (R)
Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito
1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente. (R)
3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell’archivio di deposito. (R)
Articolo 68 (R)
Disposizioni per la conservazione degli archivi
1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell’archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 (R)
Archivi storici
1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l’accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.
SEZIONE SESTA
ATTUAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo 70 (R)
Aggiornamenti del sistema
1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
Articolo 71 (L-R)
Modalità dei controlli
1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (L)
Articolo 72(R)
Responsabilità dei controlli
1. Ai fini dei controlli di cui all’articolo 71 le amministrazione certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R)
2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio. (R)
CAPO VI
SANZIONI
Articolo 73 (L)
Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da terzi.
Articolo 74 (L-R)
Violazione dei doveri d’ufficio
1. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R) b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento; (R) c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell’atto di nascita. (R)
Articolo 75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo 76 (L)
Norme penali
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n.15; l’articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537; l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall’articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l’articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l’articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell’articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore :
a) tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
b) l’articolo 16 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R.26 ottobre 1972 n.642 in materia di imposta di bollo;
c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;
d ) l’articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell’ordine, ai sensi dell’articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolato del testo unico
riferimento previgente
Articolo 1 (Definizioni)
comma 1 lettera a)
articolo 22, comma 2 L.241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98
comma 1 lettera b)
articolo 1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97 comma 1 lettere c), d) —
comma 1 lettera e)
articolo1, comma1, lett.b) D.P.C.M. n. 437/99
comma 1 lettere f), g), h) —
comma 1 lettera i)
articolo 20, secondo comma L.15/68 comma 1 lettera l)
articolo 15, primo comma L.15/68
comma 1 lettera m) —
comma 1 lettera n)
articolo 1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97 comma 1 lettere o), p) —
comma 1 lettera q), primo periodo
articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera q), secondo periodo articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera r)
articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera s)
articolo 1 D.P.R. 428/98
Articolo 2 (Oggetto)
comma 1
articolo 1 L.15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo L.340/2000
Articolo 3 (Soggetti)
comma 1
articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2
articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3 —
comma 4
articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99
Articolo 4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)
comma 1
articolo 4 D.P.R. 403/98
comma 2 —
comma 3 —
Articolo 5 (Rappresentanza legale) comma 1
articolo 8 L.15/68
Articolo 6 (Riproduzione e conservazione di documenti)
comma 1
articolo 25 L. 15/68 e art. 15 D.P.R. 513/1997
Articolo 7 (Redazione e stesura di atti pubblici)
comma 1
articolo 12, primo comma L.15/68
comma 2
articolo 13 primo e secondo comma L.15/68
Articolo 8 (Documento informatico) comma 1
articolo 2 D.P.R. 513/97
comma 2
articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4
articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 9 (Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
comma 1
articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 4
articolo 18 comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 10 (Forma ed efficacia del documento informatico)
comma 1
articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2
articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3
articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 4
articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 11 (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica) comma 1
articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 12 (Pagamenti informatici) comma 1
articolo 14 D.P.R. 513/97
Articolo 13 (Libri e scritture) comma 1
articolo 15 D.P.R. 513/97
Articolo 14 (Trasmissione del documento informatico)
comma 1
articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 15 (Trasmissione dall’estero di atti agli uffici di stato civile) comma 1
articolo 19 L.15/68
Articolo 16 (Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi) comma 1
articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2
articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3
articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 17 (Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica) comma 1
articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 18 (Copie autentiche) comma 1
articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L.15/68
comma 2
articolo 14, secondo comma L.15/68 comma 3
articolo 3, comma 4 D.P.R. 403 /98
Articolo 19 (Modalità alternative alla autenticazione di copie)
comma 1
articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici)
comma 1
articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2
articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3
articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4
articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97
comma 5
articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97
Articolo 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni)
comma 1 —
comma 2 —
Articolo 22 (Definizioni)
comma 1, lettera a)
articolo 1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera b)
articolo 1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera c)
articolo 1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera d)
articolo 1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera e)
articolo 1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera f)
articolo 1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera g)
articolo 1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera h)
articolo 1, comma 1 let. l) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera i)
articolo 1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera l)
articolo 1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera m)
articolo 1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera n)
articolo 1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97 comma 1, lettera o)
articolo 1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97 Articolo 23 (Firma digitale)
comma 1
articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97 comma 4
articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97 comma 5
articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97 comma 6
articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97 comma 7
articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97
Articolo 24 (Firma digitale autenticata) comma 1
articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97 comma 4
articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97 comma 5
articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97 comma 6
articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97
Articolo 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni) comma 1
articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 26 (Deposito della chiave privata)
comma 1
articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2
articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3
articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 27 (Certificazione delle chiavi) comma 1
articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2
articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3
articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4
articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 28 (Obblighi dell’utente e del certificatore)
comma 1
articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2
articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 29 (Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione)
comma 1
articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo 17, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97 comma 4
articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 30 (Modalità per la legalizzazione di firme)
comma 1
articolo 15 secondo comma L.15/68
Articolo 31 (Atti non soggetti a legalizzazione)
comma 1
articolo 18, primo e secondo comma L.15/68
Articolo 32 (Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)
comma 1
articolo 16 L.15/68
Articolo 33 (Legalizzazione di firme di atti da e per l’estero)
comma 1
articolo 17, primo comma L.15/68
comma 2
articolo 17, secondo comma L.15/68 comma 3
articolo 17, terzo comma L.15/68
comma 4
articolo 17, quarto comma L.15/68 comma 5
articolo 17, quinto comma L.15/68
Articolo 34 (Legalizzazione di fotografie) comma 1
articolo 2, comma 7 L.127/97come modificato dall ‘articolo 55 comma 3 della L.342/2000
Articolo 35 (Documenti di identità e di riconoscimento)
comma 1 —
comma 2
articolo 292 R.D. n. 635/40
comma 3
articolo 2, comma 9 L.127/97
Articolo 36 (Carta d ‘identità e documenti elettronici)
comma 1
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall ‘articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 2
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall ‘articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 3
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall ‘articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 4
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall ‘articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 5
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall ‘articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 6
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall ‘articolo 2, comma 4 L.191/98 comma 7
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall ‘articolo 2, comma 4 L.191/98
Articolo 37 (Esenzioni fiscali) comma 1
articolo 21, primo comma L.15/68
comma 2
articolo 23, primo comma L. 15/68
Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)
comma 1
art.3 comma 11 della L.127/97 come modificato dall ‘art. 2 comma 10 della L.191/98
comma 2 —
comma 3
articolo 3, comma 11 L.127/97, come modificato dall ‘art.2 comma 10 della L.191/98
Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)
comma 1
articolo 3, comma 5 L.127/97
Articolo 40 (Certificazioni contestuali) comma 1
articolo 11 L.15/68
Articolo 41 (Validità dei certificati) comma 1
articolo 2, comma 3 L.127/97, come modificato dall ‘art.2 comma 2 della L.191/98 comma 2
articolo 2, comma 4 L.127/97
Articolo 42 (Certificati di abilitazione) comma 1
articolo 12 D.P.R. 403/98
Articolo 43 (Accertamenti d’ufficio) comma 1 —
comma 2
articolo 3, comma 1 L.340/2000
comma 3 —
comma 4 —
comma 5
articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 6
articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile)
comma 1
articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2
articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 45 (Documentazione mediante esibizione)
comma 1
articolo 3, comma 1 L.127/97
comma 2
articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98
comma 3 —
Articolo 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)
comma 1
articolo 2, primo comma L.15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/1998
Articolo 47 (Dichiarazioni sostitutive dell atto di notorietà )
comma 1
articolo 4, primo comma L.15/68
comma 2
articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98 comma 3
articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 4 —
Articolo 48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive) comma 1
articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 2
articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98 comma 3
articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)
comma 1
articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 2
articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 50 (Attuazione dei sistemi) comma 1
articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo 21, comma 3 D.P.R.428/98 comma 4
articolo 2, comma 2 D.P.R.428/98
comma 5
articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni) comma 1
articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97 comma 2
articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97 comma 3
articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 52 (Sistema di gestione informatica dei documenti)
comma 1
articolo 3 D.P.R. 428/98
Articolo 53 (Registrazione di protocollo) comma 1
articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2
articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3
articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4
articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5
articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 54 (Informazioni annullate o modificate)
comma 1
articolo 5 comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98
comma 2
articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98
Articolo 55 (Segnatura di protocollo) comma 1
articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2
articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3
articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4
articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5
articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti) comma 1
articolo 7 D.P.R. 428/98
Articolo 57 (Numero di protocollo) comma 2
articolo 8 D.P.R. 428/98
Articolo 58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema) comma 1
articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2
articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3
articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 59 (Accesso esterno) comma 1
articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98 comma 4
articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)
comma 1
articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo 11, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi)
comma 1
articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema) comma 1
articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98 comma 4
articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 63 (Registro di emergenza) comma 1
articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98 comma 4
articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98 comma 5
articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali)
comma 1
articolo 15, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo 15, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo 15, comma 3 D.P.R. 428/98 comma 4
articolo 15, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali) comma 1
articolo 16 D.P.R. 428/98
Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali)
comma 1
articolo 17 D.P.R. 428/98
Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all ‘archivio di deposito)
comma 1
articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3 —
Articolo 68 (Disposizioni per la conservazione degli archivi)
comma 1
articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98 comma 2
articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98 comma 3
articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 69 (Archivi storici)
comma 1
articolo 20 D.P.R. 428/98
Articolo 70 (Aggiornamenti del sistema) comma 1
articolo 22 D.P.R. 428/98
Articolo 71 (Modalità dei controlli) comma 1
articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98 comma 2
articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98 comma 3 —
comma 4
articolo 2 comma 1, secondo periodo L.340/2000
Articolo 72 (Responsabilità dei controlli) comma 1 —
comma 2 —
Articolo 73 (Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione) comma 1
articolo 24 L.15/68
Articolo 74 (Violazione dei doveri d ‘ufficio) comma 1
articolo 3, comma 4 L.127/97
comma 2, lettera a)
articolo 3, comma 3 D.P.R.403/98
comma 2, lettera b)
articolo 7, comma 5 D.P.R.403/98
comma 2, lettera c) —
Articolo 75 (Decadenza dai benefici) comma 1
articolo 11, comma 3 D.P.R.403/98
Articolo 76 ( Norme penali) comma 1
articolo 26, primo comma L.15/68
comma 2
articolo 26, secondo comma L.15/68 comma 3
articolo 26, secondo comma L.15/68 comma 4
articolo 26, terzo comma L.15/68
Articolo 77 (Norme abrogate) comma 1 —
comma 2 —
Articolo 78 (Norme che rimangono in vigore)
comma 1 —
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941