FINANZIARIA 2001 NUOVI CRITERI DI CALCOLO DELL’ACCONTO ICI
FINANZIARIA 2001 NUOVI CRITERI DI CALCOLO DELL’ACCONTO ICI FINANZIARIA 2001 NUOVI CRITERI DI CALCOLO DELL’ACCONTO ICI
(Min. fin., Circ. 7/3/01, n. n. 3/FL)
Il Ministero delle finanze ha spiegato le modifiche apportate dalla finanziaria alla disciplina dei versamenti dell’imposta comunale sugli immobili, in particolare per quanto riguarda il pagamento in due rate, nella misura del 50 per cento, o in unica soluzione, la disciplina tributaria delle pertinenze, i soggetti passivi, i termini per gli accertamenti e i versamenti per immobili in multiproprietà (artt. 18, 19 e 64, legge n. 388/2000).
I soggetti passivi del tributo devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate:
– l’importo della prima rata deve essere pari al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 30 giugno di ciascun anno;
– l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Tale importo deve essere versato dal 1º al 20 dicembre di ciascun anno.
La norma riconosce, inoltre, al contribuente la facoltà di versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione, entro il termine del 30 giugno di ogni anno.
È ovvio che in questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e le detrazioni in vigore nel comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.
La finanziaria, pur lasciando immutati i termini di versamento, contiene delle innovazioni che riguardano da un lato la percentuale dell’imposta da corrispondere alla prima rata, dall’altro i parametri di riferimento sui quali calcolare il tributo.
La finalità del nuovo sistema di pagamento appare essere quella di facilitare al contribuente il computo dell’ICI almeno nella fase del versamento dell’acconto, quando cioè potrebbero non essere ancora conosciute l’aliquota e le detrazioni deliberate dal comune per l’anno in corso.
Nella pratica, tuttavia, si possono verificare talune situazioni particolari alle quali il Ministero ha riservato un’analisi specifica.
Variazione d’uso dell’immobile
Se nell’anno in corso l’immobile viene destinato ad altro uso l’ICI deve essere calcolata applicando alla nuova fattispecie impositiva le aliquote e le detrazioni in vigore per l’anno precedente per tale fattispecie.
Con riferimento, ad esempio, al caso in cui il contribuente possiede un terreno agricolo che nel 2001 diventa edificabile o un immobile che solo nel 2001 adibisce ad abitazione principale, l’imposta dovrà essere commisurata ai dodici mesi dell’anno 2000 sulla base rispettivamente del valore venale in comune commercio e delle aliquote in vigore per i terreni edificabili e delle aliquote e delle detrazioni vigenti per le abitazioni principali nello stesso anno 2000.
Periodo di possesso
Ulteriori ipotesi si possono verificare quando il contribuente abbia acquistato l’immobile nel corso dell’anno precedente, per cui il possesso non si è protratto per dodici mesi. Ad esempio, se il contribuente ha acquistato un immobile il 1º ottobre 2000, entro il mese di giugno, dovrà calcolare l’ICI dovuta per l’anno 2001 sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, indipendentemente cioè dalla circostanza che nell’anno 2000 abbia avuto il possesso dell’immobile per soli tre mesi.
Non essendoci identità di situazioni rispetto allo scorso anno, si dovrà procedere a un calcolo che ha come risultato un importo che non è ovviamente pari alla metà della somma che è stata effettivamente corrisposta l’anno precedente, ma un importo pari al 50 per cento della somma che si sarebbe dovuta versare se si fosse posseduto l’immobile per i dodici mesi dell’anno precedente.
Possesso inferiore a sei mesi
Vi possono inoltre essere dei casi in cui il contribuente, al momento del pagamento della prima rata dell’anno, e cioè al 30 giugno, non ha avuto il possesso dell’immobile per sei mensilità, ad esempio, quando il contribuente abbia venduto un immobile il 28 febbraio 2001, possedendolo dunque nell’anno 2001 per soli due mesi.
Questa circostanza è determinante per affermare che sarebbe in aperto contrasto con le norme che disciplinano il presupposto impositivo del tributo, imporre al soggetto passivo ICI di calcolare l’imposta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
Se così fosse, infatti, si addosserebbe a quest’ultimo l’onere di anticipare una somma superiore a quella realmente dovuta per l’anno in corso, in violazione della disposizione che stabilisce che l’imposta è dovuta per anno solare, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso, costringendolo poi a presentare istanza di rimborso per l’ammontare del tributo versato in eccedenza.
In questo caso l’interessato, entro il mese di giugno, potrà versare l’ICI dovuta per l’anno 2001 commisurandola ai due dodicesimi dell’importo calcolato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, ed entro il 20 dicembre dovrà versare l’eventuale conguaglio che risulta dalle variazioni regolamentari deliberate dal comune per l’anno 2001.
Il contribuente, al fine di evitare l’effettuazione del conguaglio, potrebbe anche, entro il 30 giugno, versare l’ICI dovuta in unica soluzione, sulla base dell’aliquota deliberata per l’anno in corso.
Possesso per tre mesi
La stessa modalità di calcolo deve essere adottata nel caso in cui il contribuente abbia acquistato un immobile il 1º aprile 2001 possedendolo dunque, fino al 30 giugno, per soli tre mesi.
Il contribuente entro il 30 giugno potrà versare l’ICI dovuta per l’anno in corso commisurandola ai tre dodicesimi dell’importo calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni vigenti per l’anno precedente.
In via generale, le modalità di calcolo dell’importo da versare a titolo di acconto illustrate negli ultimi due esempi si rendono applicabili in tutte le ipotesi in cui il soggetto passivo ICI non abbia avuto il possesso dell’immobile per i primi sei mesi dell’anno nel corso del quale deve effettuare il pagamento.
Disciplina tributaria delle pertinenze
La finanziaria ha stabilito che, fino all’anno di imposta 2000 compreso, l’aliquota ridotta deliberata dai comuni in misura non inferiore al 4 per mille, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze.
La norma è rivolta ai comuni che abbiano deliberato una riduzione di aliquota ICI in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
La disposizione della finanziaria interviene, quindi, ancora una volta a dettare gli esatti termini entro i quali inquadrare le pertinenze per tutti gli anni pregressi, fino al 2000 compreso.
A questo proposito il Ministero chiarisce che dal 1º gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il comune abbia o meno deliberato l’estensione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze.
Soggetti passivi
La finanziaria per gli immobili insistenti su aree demaniali, ha stabilito che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo dell’ICI è il concessionario.
La disposizione ha una portata innovativa, e trova quindi applicazione soltanto dal 1º gennaio 2001. Fino al 31 dicembre 2000, infatti, il concessionario non poteva essere considerato soggetto passivo dell’ICI poiché, anche se di fatto possedeva l’immobile, il possesso non era a titolo di proprietà, di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie o di locazione finanziaria, che erano le fattispecie cui era giuridicamente connesso l’obbligo di assolvere il pagamento del tributo comunale.
Termini per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento
Sono stati differiti al 31 dicembre 2001 i termini per la notificazione degli avvisi di liquidazione e di accertamento dell’ICI scadenti il 31 dicembre 2000, limitatamente però alle annualità di imposta 1995 e successive.
Pertanto, gli atti impositivi interessati alla proroga sono gli avvisi di: liquidazione sulla base delle dichiarazioni relativi all’ICI dovuta per gli anni 1995, 1996, 1997 e 1998; accertamento in rettifica relativi all’ICI dovuta per gli anni 1995, 1996 e 1997; accertamento d’ufficio relativi all’ICI dovuta per l’anno 1995; liquidazione a seguito di attribuzione della rendita da parte degli Uffici del territorio competenti relativa alle annualità di imposta 1994 e successive.
Versamento per immobili in multiproprietà
Per le ipotesi di proprietà turnaria o di multiproprietà viene stabilito che il pagamento dell’ICI è effettuato dall’amministratore di condominio o della comunione.
Per tale fattispecie l’amministratore è autorizzato a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio e ad attribuire le relative quote al singolo titolare dei diritti di godimento addebitandole nel rendiconto annuale.
Fabbricati rurali
Infine il Ministero ricorda che la legge finanziaria ha inoltre stabilito la proroga dei termini per: le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, che viene fissato al 31 dicembre 2001; la presentazione delle denunce di accatastamento da fabbricati rurali, che viene invece differito al 1º luglio 2001.
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