DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITA’
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITA’ DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E D’IDENTITA’
Si segnala che l’art. 35 del DPR 445/2000 chiarisce tutti i casi in cui il documento di identità può essere sostituito da un documento di riconoscimento equipollente.
Sono equipollenti alla carta d’identità:
– Il passaporto
– La patente di guida
– La patente nautica
– Il libretto di pensione
– Il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
– Il porto d’armi
– Le tessere di riconoscimento rilasciate da un’amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente.
Rimangono ferme, sempre secondo l’art. 35, le disposizioni della legge n. 127 del 1997 e del D.P.R. n. 403 del 1998 in materia di esibizione di documenti al posto dei certificati. I dati relativi al cognome, al nome, alla residenza, alla cittadinanza e allo stato civile, contenuti in documenti di identità e di riconoscimento, possono essere attestati con l’esibizione degli stessi documenti. In tal caso la fotocopia del documento viene allegata al fascicolo.
L’art. 35, inoltre, prevede che, nel caso il documento sia scaduto, possa essere ugualmente esibito con una dichiarazione dell’interessato, sulla fotocopia del documento, che indichi che i dati in esso contenuti non sono cambiati.
L’art. 38 prevede altresì che la carta d’identità elettronica possa essere utilizzata per inviare istanze e dichiarazioni per e-mail.
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