DICHIARAZIONI FISCALI – RIEPILOGO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DICHIARAZIONI FISCALI – RIEPILOGO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI FISCALI – RIEPILOGO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE
(C.M. 22/5/01, n. 48/E)
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sul provvedimento che differisce i termini per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2001 e per l’effettuazione dei relativi versamenti (D.P.C.M. 30 aprile 2001).
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (al fine di permettere ai soggetti interessati di assolvere a tutti gli adempimenti loro richiesti fruendo di un congruo periodo di tempo) ha differito per l’anno 2001 i termini relativi:
– alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive (anche in forma unificata), relative al periodo d’imposta 2000 e quelli dei relativi versamenti;
– alla presentazione in via telematica della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno 2000;
– alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche IVA relative ai primi quattro mesi dell’anno 2001 e al primo trimestre dello stesso anno;
– all’esercizio dell’opzione per avvalersi per il corrente anno del regime fiscale delle attività marginali (al 31 maggio 2001) (art. 14, comma 3, legge n. 388/2000).
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive interessa esclusivamente i soggetti (persone fisiche, società di persone, enti non commerciali, società di capitali, enti commerciali ecc.) tenuti alla redazione delle dichiarazioni sui modelli approvati nell’anno 2001 (in relazione ai quali ha effetto l’ampliamento dell’utilizzo del servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni).
Le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice e le società e le associazioni a queste equiparate (art. 6, D.P.R. n. 600/1973) presentano la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, relativamente al periodo d’imposta 2000, ovvero la dichiarazione unificata, nei casi in cui questa è prevista, tramite le banche o gli uffici postali entro la data del 31 luglio 2001.
Le dichiarazioni possono essere presentate presso le banche o gli uffici postali solo da parte dei soggetti che non siano obbligati ad utilizzare il servizio telematico.
Si ricorda, infatti, che devono effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni:
– i soggetti tenuti nell’anno 2000 alla presentazione delle dichiarazioni periodiche ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 100/1998);
– i soggetti tenuti nell’anno 2001, alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (art. 4, D.P.R. n. 322/1998);
– le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato (art. 87, comma 1, lett. a, D.P.R. n. 917/1986);
– gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (art. 87, comma 1, lett. b, D.P.R. n. 917/1986).
Si riporta il testo della circolare a commento del provvedimento in esame.
Ministero finanze – Agenzia Entrate – Circ. 22 maggio 2001, n. 48/E
Oggetto: DPCM 30 aprile 2001 –
Differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2001 e per l’effettuazione dei relativi versamenti.
Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001), emanato in forza della delega contenuta nell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al fine di permettere ai soggetti interessati di assolvere a tutti gli adempimenti loro richiesti fruendo di un congruo periodo di tempo, sono stati differiti per l’anno 2001 i termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, anche in forma unificata, relative al periodo d’imposta 2000 e quelli dei relativi versamenti, nonchè i termini di presentazione in via telematica della dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno 2000.
Sono stati altresì differiti i termini di presentazione in via telematica delle dichiarazioni periodiche IVA relative ai primi quattro mesi dell’anno 2001 e al primo trimestre dello stesso anno, atteso l’obbligo generalizzato di tale modalità di invio esteso a tutti i contribuenti interessati da tale adempimento, nonchè il termine per avvalersi per il corrente anno del regime fiscale delle attività marginali di cui all’art.14, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 388, così come anticipato con il comunicato stampa del 30 marzo 2001.
Prima di esaminare le specifiche disposizioni contenute nel menzionato decreto, si evidenzia che il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive interessa esclusivamente i soggetti (persone fisiche, società di persone, enti non commerciali, società di capitali, enti commerciali ecc.) tenuti alla redazione delle dichiarazioni sui modelli approvati nell’anno 2001 in relazione ai quali ha effetto l’ampliamento dell’utilizzo del servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni disciplinato dal successivo articolo 2.
Restano, pertanto, escluse dal predetto differimento dei termini sia di presentazione che di versamento, le dichiarazioni che devono essere redatte, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sui modelli approvati nell’anno 2000, quali quelle relative a periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2000.
Resta altresì esclusa dall’ambito di applicazione del decreto in rassegna la presentazione delle dichiarazioni modelli 730/2001 e 770/2001, per le quali si rendono applicabili gli ordinari termini di presentazione.
1. Termini di presentazione delle dichiarazioni.
1.1 Presentazione tramite le banche o gli uffici postali.
L’art. 1 del DPCM 30 aprile 2001 prevede al primo comma che le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice, di cui all’art. 6 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonchè le società e le associazioni ad esse equiparate a norma dello stesso articolo, presentano la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP, relativamente al periodo d’imposta 2000, ovvero la dichiarazione unificata, nei casi in cui questa e’ prevista, tramite le banche o gli uffici postali entro la data del 31 luglio 2001.
Occorre tener presente al riguardo che le dichiarazioni possono essere presentate presso le banche o gli uffici postali solo da parte dei soggetti che non siano obbligati ad utilizzare il servizio telematico.
I soggetti invece che, relativamente ai modelli approvati nell’anno 2001, sono tenuti ad adottare esclusivamente tale modalita’ di presentazione delle proprie dichiarazioni, sono elencati nell’art. 2 del predetto decreto, che disciplina appunto i termini di presentazione telematica delle dichiarazioni per il corrente anno.
Il medesimo art. 1 stabilisce inoltre al comma 2 il nuovo termine di presentazione tramite le banche e gli uffici postali per le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, compresa quella unificata, degli enti non commerciali e soggetti ad essi equiparati, delle società ed enti di ogni tipo non residenti nel territorio dello Stato, di cui all’art. 87, comma 1, lettere c) e d), del TUIR, nonche’ delle dichiarazioni IRAP dei soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi i cui termini di presentazione previsti in via ordinaria scadono entro il 20 luglio 2001, sempreche’ ovviamente non siano tenuti all’utilizzo del servizio telematico quali sostituti d’imposta obbligati alla presentazione della relativa dichiarazione solo con tale modalità.
Tali soggetti, tenuti a presentare la dichiarazione non in termine fisso ma nei termini, previsti dall’art. 2, commi 2 e 3, del DPR n. 322 del 1998, correlati alla data di approvazione del bilancio o del rendiconto ovvero alla fine del periodo d’imposta, potranno presentare la dichiarazione su supporto cartaceo entro il 20 luglio 2001, semprechè ovviamente non rientrino tra i soggetti obbligati all’invio telematico di cui al richiamato art. 2 dello stesso decreto.
Le dichiarazioni dei medesimi soggetti, i cui termini ordinari scadono successivamente alla predetta data del 20 luglio 2001, devono pertanto essere presentate tramite le banche o gli uffici postali, ove consentito, nei termini ordinari ed analogamente nei termini ordinari devono essere effettuati i relativi versamenti di imposta.
E’ il caso, ad esempio, degli enti locali, tenuti all’approvazione del rendiconto entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che provvedono a tale adempimento nel periodo compreso dal 21 al 30 giugno 2001. In tale ipotesi, gli enti locali non possono fruire del differimento dei termini di presentazione della dichiarazione tramite le banche o gli uffici postali, in quanto il termine ordinario della stessa scade ad un mese dall’approvazione del rendiconto e cioè dopo il 20 luglio 2001; di conseguenza, non si rende applicabile neppure il differimento per il relativo versamento, mentre i medesimi soggetti potranno fruire del differimento del termine disposto dal decreto in esame per la presentazione tramite il servizio telematico nei sensi che saranno illustrati al paragrafo successivo, in quanto i relativi termini ordinari scadono entro il 31 ottobre 2001.
1.2. Presentazione in via telematica.
Con l’art. 2 del decreto vengono unificati alla data del 31 ottobre 2001 tutti i termini di trasmissione telematica scadenti entro tale data e relativi alle dichiarazioni dei redditi ed IRAP, compresa la dichiarazione unificata.
In ordine all’utilizzo del servizio telematico, nel comma 1 del predetto articolo vengono espressamente elencati i soggetti interessati al differimento dei termini di presentazione telematica, in quanto obbligati nell’anno in corso a presentare tutte le proprie dichiarazioni esclusivamente con detta modalita’. Rientrano tra tali soggetti:
A) i contribuenti obbligati nell’anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA;
B) i soggetti tenuti nell’anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta;
C) le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR.
Con il richiamato comma 1 viene pertanto previsto che le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, compresa quella unificata, redatte sui modelli approvati nell’anno 2001, per le quali deve essere utilizzato il servizio telematico, sia Entratel che Internet, dovranno essere presentate all’Agenzia delle Entrate entro la data del 31 ottobre 2001 in tutti i casi in cui il termine ordinario per la trasmissione in via telematica, stabilito dal DPR n. 322 del 1998, scade entro tale data.
Dal tenore letterale della norma in rassegna, che fa riferimento alla “presentazione in via telematica” e non piu’ alla “trasmissione in via telematica”, deriva inoltre che nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi degli intermediari di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322 del 1998 per la presentazione telematica, deve consegnare la dichiarazione all’intermediario che si assume l’impegno di effettuarne la trasmissione all’Agenzia delle Entrate in tempo utile per consentire a quest’ultimo di trasmetterla entro il 31 ottobre 2001.
L’intermediario, dovendo rispettare la predetta data, può accettare o rifiutare l’incarico di trasmettere la dichiarazione predisposta dal contribuente, mentre è obbligato a trasmettere le dichiarazioni da lui stesso predisposte nonchè quelle per le quali ha accettato l’incarico della trasmissione.
In tal caso l’intermediario abilitato continuerà a rilasciare al contribuente una copia della dichiarazione nella quale devono essere indicati, nel riquadro “Presentazione della dichiarazione”, l’impegno a trasmettere la stessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate nonchè la data della consegna della dichiarazione medesima all’intermediario.
Detto riquadro, debitamente sottoscritto dall’intermediario, costituisce per il contribuente la ricevuta di consegna della dichiarazione e, quindi, la prova della presentazione della stessa.
Nel caso, invece, il contribuente provveda a trasmettere direttamente la dichiarazione in via telematica (tramite Entratel o Internet), la dichiarazione stessa si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è costituita dalla comunicazione trasmessa dall’Agenzia medesima.
Pertanto, a seguito della citata disposizione, ogni qualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificamente previsto per la modalità adottata.
Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto.
Il termine per il versamento delle relative imposte resta invece ancorato, così come previsto dall’art. 2, comma 4-bis, del DPR n. 322 del 1998 e successive modificazioni, al termine di presentazione tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, come sarà precisato nel paragrafo successivo.
In merito al procedimento per ottenere l’abilitazione al servizio telematico – Entratel o Internet – si rinvia alle istruzioni fornite da ultimo con le circolari n. 206/E del 16 novembre 2000 e n. 21/ E del 5 marzo 2001.
Il comma 2 dell’art. 2 del D.P.C.M. 30 aprile 2001 consente inoltre a tutti i contribuenti che intendono fruire della facoltà di presentare la dichiarazione in via telematica, pur non essendone obbligati, di godere del medesimo differimento del termine al 31 ottobre 2001 per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, anche in forma unificata.
Per effetto di quanto disposto dal comma 3 del medesimo art. 2, viene altresì differito al 20 luglio 2001 il termine di presentazione in via telematica della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto da presentare autonomamente per l’anno 2000. Tale termine resta così definito sia per i contribuenti che sono obbligati all’utilizzo del servizio telematico, sia per quelli che scelgono tale modalita’ di invio.
Si ricorda peraltro che nessun differimento è stato previsto per la presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma relativa all’anno 2000 tramite una banca o un ufficio postale, che resta stabilito al 31 maggio 2001, nè per il relativo versamento, fissato al 16 marzo 2001, mentre per i casi in cui occorre comprendere la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata si applicano le disposizioni sopra illustrate.
Infine, l’art. 3 del decreto differisce i termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 100 e successive modificazioni, relative ai mesi da gennaio ad aprile del 2001 ed al primo trimestre dello stesso anno, al fine consentire ai contribuenti di adeguare le proprie strutture organizzative alle modalità di presentazione delle predette dichiarazioni, per le quali viene previsto l’utilizzo esclusivo del servizio telematico, diretto (Entratel o Internet, secondo le istruzioni fornite con le citate circolari) ovvero tramite gli intermediari abilitati.
In particolare, i termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001 sono differiti al successivo 20 giugno, mentre i termini per la presentazione delle dichiarazioni periodiche relative al mese di aprile 2001 nonchè al primo trimestre del 2001, sono differiti al 20 luglio 2001.
Anche per dette dichiarazioni non viene previsto un termine di consegna agli intermediari che dovranno provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro il quale le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
Valgono pertanto anche per le dichiarazioni periodiche i chiarimenti forniti con la presente circolare per la presentazione telematica della dichiarazione annuale.
2. Termini per l’effettuazione dei versamenti.
2.1. Differimento dei termini di versamento.
L’art. 1 del decreto detta inoltre disposizioni in ordine al differimento dei termini per i versamenti relativi alle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, redatte sui modelli approvati nell’anno 2001, che sono state oggetto di differimento quanto alla presentazione nei sensi chiariti nel precedente paragrafo.
In particolare, i versamenti delle imposte relative alle predette dichiarazioni concernenti il periodo d’imposta 2000, presentate dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni di cui all’art. 6 del DPR n. 600/1973, indipendentemente dal fatto che la presentazione avvenga tramite le banche o gli uffici postali ovvero in via telematica, possono essere effettuati entro il 20 giugno 2001 senza alcuna maggiorazione e devono comunque essere effettuati entro il 20 luglio 2001 con applicazione alle somme da versare della maggiorazione dello 0,40 per cento calcolata a partire dal 21 giugno.
Vengono, inoltre, differiti alla data del 20 luglio 2001 i termini dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, compresa la dichiarazione unificata, dei soggetti diversi dalle persone fisiche e società di persone o associazioni di cui all’art. 6 del DPR. n. 600 del 1973, i cui termini ordinari di versamento scadono entro il 20 luglio 2001. Anche in questo caso il differimento si applica anche alle dichiarazioni che, in base a quanto previsto dall’art. 2 del medesimo decreto, vengono presentate in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, nei termini stabiliti dal medesimo art. 2, sia dai soggetti obbligati a tale adempimento (quali i soggetti di cui all’art. 87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) sia dai contribuenti che scelgono tale modalità di presentazione.
Pertanto, anche i soggetti di cui all’art. 88 del TUIR, non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (quali ad esempio le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province e i comuni), fruiscono del differimento dei termini per il versamento dell’IRAP previsto dal decreto in esame, solo qualora i termini ordinari per il versamento di tale imposta scadano entro il 20 luglio 2001.
Si precisa, altresì, che la maggiorazione a titolo di interesse nella misura dello 0,40 per cento si applica per i soggetti indicati nell’art. 1, comma 2, del decreto in esame, solo a decorrere dal ventunesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine di versamento previsto in via ordinaria e collegato alla presentazione delle dichiarazioni tramite una banca o un ufficio postale, atteso che i diversi termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni in via telematica non rilevano ai fini dei versamenti delle imposte (art. 2, comma 4-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322).
Per i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata resta altresi’ applicabile la disposizione prevista dall’art. 6 del DPR. n. 542 del 14 ottobre 1999 che prevede la maggiorazione delle somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del 16 marzo, prevista per il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale e calcolata fino alla data di versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione unificata.
Pertanto, nel caso, ad esempio, delle persone fisiche e delle societa’ o associazioni di cui all’articolo 6 del DPR n. 600 del 1973, resta applicabile la specifica maggiorazione dello 0,40 per cento prevista dal citato art. 6 del decreto n. 542 del 1999 fino al 20 giugno 2001, mentre qualora il versamento venga effettuato nel piu’ ampio termine del 20 luglio 2001 dovrà applicarsi l’interesse dello 0,40 per cento, previsto dell’articolo 1 del decreto in esame, sull’importo dell’IVA dovuta già aumentato della predetta specifica maggiorazione applicata fino alla data del 20 giugno 2001.
2.2. Rateizzazione dei versamenti.
Com’è noto, tutti i contribuenti possono rateizzare i versamenti, corrispondendo le somme risultanti dalle dichiarazioni in rate mensili di uguale importo, con scadenze diverse a seconda che il soggetto sia o meno titolare di partita IVA.
Infatti, i versamenti rateali devono essere effettuati, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, entro il giorno 16 di ciascun mese per i soggetti titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti, fermo restando che il pagamento integrale deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Considerato che il DPCM 30 aprile 2001 ha differito, come sopra illustrato, i termini di versamento delle imposte per l’anno 2001, si rende opportuno precisare le nuove date entro le quali e’ possibile effettuare i versamenti rateizzati, tenendo conto della disposizione di cui all’art. 18, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 241/1997, in base alla quale i versamenti scadenti di sabato o di giorno festivo si considerano tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo, nonche’ di quanto gia’ precisato in materia con la circolare n. 137/E del 22 giugno 1999.
Sugli importi rateizzati sono dovuti, com’è noto, gli interessi nella misura del 6 per cento annuo, da calcolarsi in misura forfetaria secondo il metodo commerciale (30 giorni per ogni mese) a prescindere dal giorno del versamento, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata.
I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 20 giugno od entro il 20 luglio (nel primo caso, senza alcuna maggiorazione e nel secondo caso con la maggiorazione dello 0,40 per cento).
Pertanto, la seconda rata deve essere versata, rispettivamente, nel primo caso entro il 2 luglio (in quanto il 30 giugno cade di sabato) ovvero, nel secondo caso, entro il 31 luglio, con l’applicazione degli interessi dello 0,17 per cento (16,6 periodico, secondo la formula C x i x t / 36.000, già illustrata nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione) calcolati per il periodo di dieci giorni decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Per le rate successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria per ogni mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
(Si veda la Tabella 1)
Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,50 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, secondo il seguente prospetto:
(Si veda la Tabella 2)
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