DETRAZIONE 36% – CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE RETE GAS
Con la risoluzione n. 45/E del 10 aprile 2001 il Ministero delle finanze – Agenzia delle Entrate ha escluso l’applicabilità della detrazione IRPEF del 36% (art. 1, legge 449/97 e successive modificazioni e integrazioni) in relazione ai contributi versati per la realizzazione della rete e delle diramazioni di utenza per la fornitura di gas metano.
L’Agenzia delle Entrate, in particolare, ha chiarito la non spettanza dei benefici fiscali sia in quanto tali contributi non hanno le caratteristiche di oneri tributari proprie invece degli oneri di urbanizzazione (detraibili ai fini del 36% come precisato nella circolare del Ministero delle finanze n. 57/E del 24 febbraio 1998), sia in quanto la costruzione della rete di metanizzazione, di proprietà dell’azienda erogatrice, non può essere considerata alla stregua di un intervento edilizio relativo alle singole unità abitative o all’intero edificio, né come opera ad essi strettamente connessa.
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