01.07.2001 - sicurezza

DECRETO LEGISLATIVO 626/94 – ADEGUAMENTO ATTREZZATURE – SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2001

DECRETO LEGISLATIVO 626/94 – ADEGUAMENTO ATTREZZATURE – SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2001

DECRETO LEGISLATIVO   626/94 – ADEGUAMENTO ATTREZZATURE – SCADENZA                        DEL 30 GIUGNO 2001

IL D.Lgs. 359/99 (cfr. Not. 12/1999) ha stabilito l’obbligo di adeguare alcune attrezzature e macchinari ai requisiti di sicurezza indicati dall’allegato XV del D.Lgs. 626/94 entro il 30 giugno 2001.
Tale obbligo riguarda le attrezzature già messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme specifiche di attuazione di direttive comunitarie.
Si tratta in particolare di:

1) Attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non semoventi (compresi i carrelli elevatori);

2) Attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
Le prescrizioni, che riguardano essenzialmente i rischi di ribaltamento e/o di schiacciamento, tendono a garantire un livello minimo di sicurezza anche per le attrezzature più datate, in assenza di specifiche indicazioni normative.
Per il caso specifico dei carrelli elevatori, allo scopo di evitare i rischi di ribaltamento, è previsto che gli stessi siano dotati (ad esempio di:

– Cabina per il conducente;

– Struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello stesso;

– Struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;

– Struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
Le attrezzature mobili semoventi il cui spostamento può comportare rischi per le persone devono essere dotate di dispositivi per:

– Evitare la messa in moto non autorizzata;

– Consentire l’arresto di emergenza nel caso di guasto dell’impianto di frenatura principale;

– Illuminazione nel caso di uso notturno o in locali bui;

– Far fronte agli incendi quando esiste il rischio incendio, con dispositivi a bordo o a distanza ravvicinata;

– Arrestare automaticamente l’attrezzatura mobile quando, comandata con sistemi immateriali, esce dal campo di controllo dei sistemi stessi.
Va evidenziato che le prescrizioni in discorso si applicano allorché esiste, per le attrezzature di lavoro considerate, un rischio corrispondente.
E’ pertanto desumibile l’intenzione del legislatore di condizionarne l’adozione all’esito della valutazione del rischio da parte del datore di lavoro, purché questa sia stata condotta con specifico riferimento:

– Alle caratteristiche costruttive delle attrezzature in questione;

– Alle effettive modalità di utilizzo delle stesse;

– Ai luoghi in cui sono impiegate.


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