D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Sulla Gazzetta Ufficiale del 20.2.2001 è stato pubblicato il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (riprodotta nella rubrica “varie” di questo notiziario), recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
Il Testo Unico, entrato in vigore il 7 marzo 2001, costituisce una raccolta normativa organica con cui il Governo ha riordinato la materia della documentazione amministrativa, raccogliendo tutte le disposizioni stratificatesi negli anni ed introducendo, al contempo, importanti novità che completano e sviluppano le semplificazioni introdotte con le leggi Bassanini.
Le disposizioni del Testo unico si applicano agli atti e documenti che i privati debbono produrre nei confronti della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nonché dei soggetti privati che vi consentano.
Tra le novità di maggiore rilievo del T.U., il cui obiettivo di fondo è quello della “decertificazione”, cioè della completa eliminazione dell’obbligo di presentazione di certificati da parte del cittadino, ricordiamo quelle riguardanti le modalità di autenticazione di copie e sottoscrizioni, nonché l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle dichiarazioni sostitutive.
- a) In particolare, in materia di autenticazione di copie, l’articolo 19 del T.U. generalizza quanto già previsto dal D.P.R. 403/98 per le pubblicazioni quali titoli per i concorsi pubblici. In sostanza la disposizione, disciplinando “le modalità alternative all’autenticazione di copie”, introduce la possibilità di sostituire alla procedura dell’autentica di copia la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l’interessato autodichiara la conformità all’originale della copia esibita.
- b) In tema di autenticazione delle sottoscrizioni, poi, gli articoli 21 e 38 del T.U. prevedono che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rivolte alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di servizi pubblici, la sottoscrizione dell’interessato non debba essere più autenticata in nessun caso. Sarà sufficiente che quest’ultimo apponga la firma innanzi al dipendente addetto o che alleghi la fotocopia del proprio documento di identità.
Si ricorda comunque che, per le dichiarazioni rivolte ai privati e per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici, la procedura di autentica di firma permane secondo le modalità tradizionali. c) Da ultimo, in materia di autocertificazione, l’articolo 46 del T.U. riscrive, ampliandola, la casistica delle dichiarazioni sostitutive. In particolare, è prevista la possibilità di autocertificare:
– l’assenza di condanne penali (peraltro già prevista dal DPR n. 403/98), di provvedimenti riguardanti l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
– l’assenza di procedimenti penali in corso;
– l’assenza dello stato di liquidazione e fallimento, nonché di domanda di concordato preventivo.
- a) Resta fermo, come confermato anche dall’articolo 47 del T.U., che tutti gli stati, qualità personali e fatti non rientranti nel novero dell’elenco di cui all’articolo precedente, potranno essere comprovati tramite dichiarazione sostituiva di atto notorio, fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge.
Si ricorda che tutte le Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici sono tenuti ad accettare le autocertificazioni esibite o ad acquisire d’ufficio la documentazione necessaria. Eventuali comportamenti difformi costituiranno, infatti, illecito amministrativo configurando gli estremi della violazione dei doveri d’ufficio.
Viene ribadito, inoltre, l’obbligo dell’amministrazione procedente di effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con il sistema della verifica a campione ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, ed è anche riconfermata la responsabilità penale per le dichiarazioni mendaci.
Si ricorda, da ultimo, che l’art. 71, comma 3 del T.U. introduce la possibilità di sanare eventuali irregolarità od omissioni, non costituenti falsità, contenute nelle dichiarazioni sostitutive. Le irregolarità, se rilevabili d’ufficio, dovranno essere comunicate dal funzionario competente all’interessato che dovrà provvedere alla conseguente regolarizzazione, in mancanza della quale il procedimento non avrà seguito.
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Tutto ciò premesso, e relativamente all’impatto delle innovazioni contenute nella normativa in commento sul settore degli appalti di opere pubbliche, si segnala quanto segue:
- Relativamente alla fase di partecipazione alle pubbliche gare, con particolare riguardo alle modalità di comprova delle cause di esclusione, l’articolo 75 del D.P.R. n. 554/99, introdotto dal recente D.P.R. n. 412/2000, prevede espressamente la produzione del certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
Tali certificati, tuttavia, risultano oggetto di semplificazione.
Infatti, l’articolo 46 del T.U., ampliando l’elenco dei documenti “autocertificabili”, li ha espressamente annoverati, ancorchè, a ben vedere, il certificato del casellario giudiziale fosse già stato “decertificato” in forza del D.P.R. n. 403/98.
Al riguardo, si deve ritenere che la mancata considerazione da parte dell’articolo 75 della misura semplificatoria relativa al casellario giudiziale sia stato frutto di una mera svista del legislatore.
L’incongruenza, tuttavia, è da ritenersi superata, atteso che il suddetto art. 46 ha richiamato espressamente tale certificato fra quelli oggetto di autocertificazione.
Pertanto, sia con riferimento al certificato del casellario giudiziale che a quello dei carichi pendenti, si deve ritenere che, in forza del principio della successione delle leggi nel tempo, la disciplina semplificatoria di cui al T.U. prevalga su tutte le disposizioni previgenti, ivi compreso il cennato D.P.R. n. 412/2000.
Infatti, il suddetto D.P.R. n. 412 è oramai da ritenersi entrato in vigore anteriormente al T.U. in esame, atteso che, in mancanza di espressa disposizione sulla sua entrata in vigore, e per diffusa prassi amministrativa è stato applicato non appena decorso l’ordinario termine di vacatio legis (ovvero il 1° febbraio 2001), spesso per autodeterminazione della stazione appaltante che ne ha recepito il contenuto nei bandi di gara. E ciò nonostante che esso, integrando il regolamento
generale sui lavori pubblici di cui al D.P.R. n. 554/99, avrebbe dovuto analogamente entrare in vigore decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione come peraltro ribadito verbalmente dal Ministero dei lavori pubblici ma mai confermato per iscritto.
Pertanto i concorrenti alle gare potranno autodichiarare anche l’inesistenza delle situazioni di cui alla lett. b) (inesistenza di provvedimenti o procedimenti in corso per l’applicazione di misure di prevenzione) ed alla lett. c) (inesistenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sulla moralità professionale) dell’art. 75 del D.P.R. n. 554/99, introdotto dal D.P.R. n. 412/2000.
Sul punto, comunque, si chiederà espressa conferma scritta al Ministero dei lavori pubblici.
- Per quanto concerne la certificazione attestante l’ottemperanza agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie di cui all’art. 17 della legge n. 68/99 – valevole per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbia-noeffettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 – sembra potersi escludere la possibilità di usufruire delle forme della dichiarazione sostituiva di atto notorio, di cui all’art 47 del T.U.
Ciò in quanto detto certificato, essendo espressamente richiesto dalla legge in parola, rientra tra le ipotesi di eccezione alla regola generale contemplate dal 3° comma dell’art. 47 cit..
Al riguardo, tuttavia, si ritiene possibile ricorrere al nuovo meccanismo sull’autenticazione delle copie, contenuto nell’art. 19 del T.U..
- In ultimo, relativamente alla procedura di controllo “a campione” di cui all’art. 10 comma 1 quater della legge n. 109/94, non sembra possibile utilizzare le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in luogo della documentazione richiesta dall’amministrazione per comprovare i requisiti di ordine speciale delle imprese concorrenti (bilanci, dichiarazioni fiscali, certificati lavori, ecc.),
poiché, anche in tal caso, l’eccezione alla semplificazione amministrativa è prevista per legge e dunque ammessa ai sensi del citato art. 47 del T.U..
Si ritiene, però, che possa ugualmente trovare applicazione la regola generale relativa alle modalità alternative all’au-tenticazione delle copia di cui all’art. 19 e ciò sia in riferimento ai bilanci, in quanto documenti “conservati” da una pubblica amministrazione (camere di commercio); sia in riferimento ai certificati lavori, ma solo se “rilasciati” da una pubblica amministrazione.
La possibilità di autodichiarare la conformità all’originale della copia prodotta vale anche per le dichiarazioni fiscali, come espressamente previsto dallo stesso art. 19.
- Quest’ultima misura semplificatoria non sembra invece applicabile alle attestazioni SOA, che, essendo documenti rilasciati da soggetti privati, restano assoggettate alle regole ordinarie in tema di autenticazione delle copie di cui all’art. 18 del T.U..
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