CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO CHIARIMENTI MINISTERIALI
CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO CHIARIMENTI MINISTERIALI CREDITO DI IMPOSTA PER I REDDITI PRODOTTI ALL’ESTERO CHIARIMENTI MINISTERIALI
(ART.15 TUIR)
Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze n. 104/E del 3 luglio 2001 sono stati forniti chiarimenti in merito, tra l’altro, alle modalità applicative per fruire del credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, previsto dall’art.15 del TUIR, nonché in ordine alla documentazione necessaria ai fini del recupero delle imposte pagate all’estero in via definitiva.
L’art.15 del TUIR (DPR 917/1986) concede al contribuente, per i redditi prodotti all’estero ed assoggettati ad imposizione concorrente, un credito di imposta consistente nella detrazione, dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, dei tributi pagati all’estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione sopra citata n. 104/E del 3 luglio scorso, ha tenuto a precisare che tale detrazione, operabile nel limite dell’imposta dovuta in Italia sul reddito prodotto all’estero (e, nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrono anche altri redditi, fino alla concorrenza della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero e quello complessivo), va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui i tributi esteri sono stati pagati a titolo definitivo. Ciò implica che, se un reddito prodotto all’estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma è stato assoggettato a tassazione all’estero in via definitiva l’anno successivo, è solo in quest’ultimo che si potrà usufruire del credito d’imposta. Il limite di spettanza dello stesso, invece, che, come detto, è rappresentato dalle imposte corrisposte in Italia sul reddito estero, va calcolato sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio, ossia avuto riguardo al periodo di imposta nel quale il reddito prodotto all’estero ha concorso a formare il reddito complessivo.
Nello stesso ambito, inoltre, il Ministero delle Finanze ha chiarito che, ai fini del recupero, nel rispetto delle modalità applicative suesposte, delle imposte pagate all’estero in via definitiva, può essere validamente utilizzata la certificazione rilasciata dall’Autorità fiscale estera che attesti il pagamento in via definitiva di tali imposte.
La risoluzione assume estremo rilievo tenuto conto della nuova disciplina fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero, introdotta, dal 1° gennaio 2001, dall’art.36 della legge 21 novembre 2000 n. 342. Infatti, i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria rilevano anche in merito all’individuazione delle modalità applicative per il recupero del credito di imposta per il reddito di lavoro dipendente prodotto all’estero.
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