COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO COMPUTO DEI LAVORATORI GIA’ INVALIDI AI FINI DELLA QUOTA DELLA RISERVA CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO COMPUTO DEI LAVORATORI GIA’ INVALIDI AI FINI DELLA QUOTA DELLA RISERVA CIRCOLARE MINISTERO DEL L COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO COMPUTO DEI LAVORATORI GIA’ INVALIDI AI FINI DELLA QUOTA DELLA RISERVA CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO
Il Ministero del lavoro ha diramato, con circolare n.66 del 10 luglio 2001, alcune indicazioni operative in materia di accertamenti sanitari, di assegno di incollocabilità e di conferma della possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori, già invalidi per infortunio o malattia non professionali, prima della costituzione del rapporto di lavoro e non assunti per il tramite del collocamento obbligatorio. Il predetto Dicastero ha fornito un’importante precisazione circa la possibilità di computare nella quota di riserva i lavoratori già disabili prima di instaurare il rapporto di lavoro, ma che non sono stati assunti con la procedura del collocamento obbligatorio. In tal caso, con il consenso del lavoratore, il datore di lavoro potrà chiedere la visita per l’accertamento dell’invalidità, in costanza del rapporto di lavoro, per la verifica della compatibilità con le mansioni svolte e, qualora venga accertato un grado di invalidità pari al 60%, potrà computare tale lavoratore ai fini della quota di riserva.
Infine, si rammenta che, agli effetti del computo della quota di riserva, a sensi dell’art.3 del D.P.R. 333/2000, sono esclusi dalla base di calcolo e computati nella percentuale d’obbligo, anche i lavoratori divenuti invalidi successivamente all’assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale qualora abbiano un grado d’invalidità superiore al 33%, a condizione che l’invalidità non sia stata determinata da violazioni, da parte del datore di lavoro, delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
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