CHIARIMENTI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE, ADDIZIONALE REGIONALE E IRAP
CHIARIMENTI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE, ADDIZIONALE REGIONALE E IRAP CHIARIMENTI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE, ADDIZIONALE REGIONALE E IRAP
(Min.finanze, Nota 24/11/00, n. 245470)
Il Ministero delle finanze ha fornito alcuni chiarimenti in relazione ad una serie di problematiche emerse nel corso dell’attività di assistenza per le dichiarazioni fiscali ai contribuenti da parte degli uffici delle entrate, distrettuali delle imposte dirette e dell’IVA nonchè dei centri di risposta telefonici.
Ritardi nei controlli
Il controllo automatizzato delle dichiarazioni unificate presentate nel 1999 per i redditi ’98 ha richiesto, per una serie di circostanze connesse all’avvio di nuove procedure di trasmissione, acquisizione e trattamento dei dati, tempi più lunghi del previsto.
L’invio delle comunicazioni d’irregolarità (art. 36 bis, comma quarto, DPR n. 600/1973) è avvenuto dopo l’inizio del periodo di presentazione della dichiarazione successiva.
Le tardive comunicazioni possono assumere rilevanza quando riguardano la riduzione del credito da utilizzare in compensazione.
Infatti, se il credito non riconosciuto in base ai controlli automatici non è stato ancora utilizzato alla data di ricevimento della comunicazione di irregolarità, il contribuente può limitarsi a non utilizzare in compensazione il credito non spettante e a riportare, nella successiva dichiarazione, l’eccedenza d’imposta risultante dalle precedenti dichiarazioni, nella misura riconosciuta. In questo caso nessun importo è dovuto a titolo di sanzioni e interessi.
Quando, invece, il credito ridotto in base ai controlli automatici è già stato utilizzato al momento del ricevimento della comunicazione di irregolarità, è richiesto il versamento dell’ammontare non spettante, degli interessi e della sanzione ridotta ad un terzo (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 462/1997).
Tenuto conto che le comunicazioni di irregolarità avrebbero dovuto essere inviate entro il mese di aprile scorso, ai fini dell’applicazione delle sanzioni e della determinazione degli interessi è necessario considerare la data, o le date, di utilizzo del credito non riconosciuto.
Il ritardo dell’invio della comunicazione di irregolarità non è rilevante quando il credito non riconosciuto sia già stato completamente utilizzato entro il 30 aprile.
E’ determinante, invece, quando il credito non spettante è stato utilizzato dopo tale data, ma prima del ricevimento della comunicazione.
Il Ministero delle finanze ha chiarito che per verificare quali siano i comportamenti da assumere è necessario, quindi, prendere in esame le date di effettivo utilizzo del credito (date dei modelli F24 utilizzati per la compensazione) e gli importi dalle diverse scadenze.
Il servizio di assistenza dovrà, preliminarmente, quantificare l’ammontare del credito non spettante utilizzato nel periodo compreso tra il 1° maggio e la data di ricevimento della comunicazione.
Successivamente dovrà procedere ad annullare le sanzioni correlate a tale ammontare e a rideterminare i relativi interessi.
Gli interessi, pari al cinque per cento annuo, vanno commisurati al periodo che intercorre tra la data di utilizzo del credito e l’ultimo giorno del mese antecedente quello di elaborazione automatizzata della comunicazione.
Ad esempio, se il credito non spettante è pari a L.10.000.000, è stato utilizzato il 16 luglio 2000 e la liquidazione della dichiarazione è avvenuta il 25 settembre 2000 (tale data è visibile nella funzione “interrogazione correttive” del programma di correzione dei dati delle dichiarazioni e dei versamenti), gli interessi vanno determinati in base al periodo 16 luglio- 31 agosto nel modo seguente:
10.000.000 x 5 x 45: 36.000 = L.62.499 arrotondate a L.62.000.
Addizionale regionale all’irpef
Ai fini dell’individuazione dell’obbligo di determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF, occorre verificare se l’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti non supera le 20.000 lire.
L’imposta è naturalmente, determinata sul reddito imponibile comprensivo quindi dei crediti di imposta sugli utili distribuiti da società ed enti.
Alcuni contribuenti, nel verificare se fossero o meno tenuti alla determinazione dell’addizionale, hanno fatto riferimento ad una teorica imposta determinata sul reddito complessivo, sulla base delle istruzioni per la compilazione del Modello UNICO ’99.
In effetti, queste ultime fanno riferimento ad un imposta calcolata sul reddito complessivo, pertanto, pur confermando la correttezza della procedura di controllo adottata, il Ministero delle finanze ritiene non sanzionabile il comportamento del contribuente in quanto indotto in errore dalle istruzioni ministeriali.
Irap
Nell’ipotesi in cui ricorrono le condizioni per l’applicazione della c.d. clausola di salvaguardia, il contribuente che abbia pedissequamente seguito le istruzioni ministeriali potrebbe essere stato indotto in errore nella determinazione dell’imposta regionale dovuta.
Imposta dovuta L’IRAP dovuta è pari alla differenza tra il totale dell’imposta indicata nel rigo IQ68 e la riduzione dell’imposta indicata nel rigo IQ69, colonna 2, riduzione calcolata sulla base dei tributi e contributi figurativi di cui alla colonna 1 del rigo IQ69 secondo lo schema di calcolo allegato alle istruzioni della dichiarazione dei redditi.
Le istruzioni relative al rigo IQ70, erroneamente, oltre a descrivere l’operazione sopra illustrata, riportano la dizione “eventualmente diminuita dell’importo di colonna 1”, diminuzione che chiaramente non doveva essere operata.
Se i contribuenti avessero seguito quest’indicazione è corretto procedere al recupero dell’imposta e dei relativi interessi, mentre è equo procedere all’annullamento delle sanzioni.
Nei casi di correzione parziale degli esiti della dichiarazione il termine dei 30 giorni per usufruire della riduzione ad un terzo delle sanzioni decorrerà dalla data di effettuazione della correzione, è pertanto necessario che il contribuente ritiri in tempo utile la nuova comunicazione con l’allegato modello F24 corretto. Se i contribuenti non provvedono a tale ritiro, gli Uffici devono contattare, anche per le vie brevi, gli interessati.
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