CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI INDUSTRIALI PER L’ANNO 2002
CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI INDUSTRIALI PER L’ANNO 2002 CALENDARIO DEI DIVIETI DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI INDUSTRIALI PER L’ANNO 2002
E’ stato firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il decreto contenente il calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali per l’anno 2002.
Si segnala che per i veicoli eccezionali il calendario dei divieti è integrato con ulteriori periodi previsti dall’art.8 del calendario medesimo: tuttavia, tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali “mezzi d’opera”, che circolino nei limiti di massa complessiva a pieno carico, intendendo per tali quelli fissati dall’art. 62 del D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Si riporta di seguito il testo del DM in oggetto.
Calendario dei divieti di circolazione dei veicoli industriali per l’anno 2002
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
VISTO l’art. 6, comma 1, del Nuovo Codice della strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
VISTE le relative disposizioni attuative contenute nel Regolamento di attuazione e di esecuzione del Nuovo Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;
CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizione di sicurezza della circolazione stradale, nei periodi di maggior intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli, per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t.;
CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell’art. 168, commi 1 e 4, del Nuovo Codice della strada;
DECRETA
Art. 1
1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t., nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell’anno 2002 si seguito elencati:
a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8.00 alle ore 22.00;
b) tutte le domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7.00 alle ore 24.00;
c) dalle ore 8.00 alle 22.00 del 1° gennaio;
d) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 del 29 marzo;
e) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;
f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° aprile;
g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
h) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 1° maggio;
i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 maggio, limitatamente alle province frontaliere alpine, escluso Trieste e Gorizia, per i veicoli diretti all’estero;
j) alle ore 7,00 alle ore 24,00 del 29 giugno;
k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 luglio;
l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 luglio;
m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 luglio;
n) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 26 luglio;
o) dalle ore 7,00 del 27 luglio alle ore 7,00 del 28 luglio;
p) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 2 agosto;
q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 agosto;
r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 10 agosto;
s) delle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
t) dalle ore 7,00 del 17 agosto alle ore 7,00 del 18 agosto;
u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 24 agosto;
v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 31 agosto;
w) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 7 settembre;
x) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 ottobre;
y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 dicembre;
aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest’ ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.
Art. 2
1. Per i veicoli provenienti dall’estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio, l’orario di inizio dei divieto è posticipato di ore quattro.
2. Per i veicoli diretti all’estero e in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l’orario di termine dei divieto è anticipato di ore due.
3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino – Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara e Parma Fontevivo) e ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate, tramite gli stessi, all’estero. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci.
4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l’origine o la destinazione del viaggio, l’orario di inizio e termine dei divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore quattro. Al fine di favorire l’intermodalità del trasporto, le stesse deroghe orarie sono accordate ai veicoli che circolano in Sicilia, provenienti o diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente o diretto alla Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante rispettivamente l’origine e la destinazione del viaggio.
5. Ai fini dell’applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dagli Stati esteri, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all’interno del territorio nazionale.
Art. 3
1. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione per i veicoli e per i complessi di veicoli, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine accorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.;
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio “smaltimento rifiuti”, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Posta Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane”, nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postati, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate del Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo;
h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuato nelle quarantotto ore;
i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
m 1) giornali, quotidiani e periodici;
m 2) prodotti per uso medico;
m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest’ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori dì colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
n) classificati macchine agricole ai sensi dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari.
q) per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime ATP di massa complessiva massima autorizzata non superiore a 14 t.
2. Il divieto di cui all’art. 1 non trova applicazione altresì per i veicoli che trasportano prodotti deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall’estero, latticini freschi, derivati del latte freschi è sementi vive. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni dì 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera “d” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 4
1. Dal divieto di cui all’art. 1 sono esclusi, purché muniti di autorizzazione prefettizia:
a) i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli di cui all’art. 3, comma 2, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;
b) i veicoli ed i complessi di veicoli, classificati macchine agricole, destinati al trasporto di cose, che circolano su strade comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 199, n. 461;
c) i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta necessità ed urgenza.
2. I veicoli di cui ai punti a) e c) del comma 1 autorizzati alla circolazione in deroga devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettere “a” minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.
Art. 5
1. Per i veicoli dì cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione e circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, non superiore a quattro mesi;
b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l’autorizzazione investe solo l’ambito di una provincia può essere indicata l’area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all’art. 4, comma 2.
2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui al punto b) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura della provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) l’arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che in casi particolari può essere esteso all’intero anno solare;
b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l’indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
c) l’area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.
3. Per le autorizzazioni di cui al punto a) del comma 1 dell’art. 4, nel caso in cui sia comprovata la continuità dell’esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell’anno solare, l’autorizzazione concessa, mediante l’apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrato da parte del soggetto interessato.
Art. 6
1. Per i veicoli di cui al punto c) del comma 1 dell’art. 4, le richieste di autorizzazione e circolare in deroga devono essere inoltrato, in tempo utile, di norma alla Prefettura della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:
a) il giorno di validità; l’estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare;
b) la targa del veicolo autorizzato; l’estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti;
c) le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico;
d) il prodotto oggetto dei trasporto;
e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori, con le caratteristiche e le modalità già specificato all’art. 4, comma 2.
2. Per le autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, punto c), limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l’esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un’unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni.
Art. 7
1. L’autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all’art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura nel cui territorio di competenza ha sede la Ditta che esegue il trasporto o che è comunque interessata all’esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.
2. Per i veicoli provenienti dall’estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi e ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni i signori Prefetti dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.
3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, i signori Prefetti dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 4, comma 1, lettore a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento
4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall’estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.
Art. 8
1. Per i veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali il calendario dei divieti di circolazione di cui all’art. 1, è integrato con i seguenti ulteriori periodi: dal 21 giugno all’ 8 settembre compresi, dalle ore 16.00 alle ore 24.00 di ogni venerdì e dalle ore 7.00 del sabato alle ore 24.00 della domenica successiva; dall’1 al 16 giugno e dal 14 al 22 settembre compresi, dalle ore 16.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva. Tali integrazioni non si applicano per i veicoli eccezionali “mezzi d’opera” che circolano nei limiti di massa complessiva a pieno carico entro i limiti legali di massa intendendo per tali quelli fissati dall’art.62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 9
1. Il calendario di cui all’art. 1, così come integrato dall’art. 8, non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:
a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili dei fuoco, Protezione civile, etc.);
b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
c) utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura “Servizio Nettezza Urbana” nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio smaltimento rifiuti purché muniti di apposito documentazione rilasciata dal l’amministrazione comunale;
e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l’emblema “PT” o con l’emblema “Poste Italiane” nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall’Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera; nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi dei decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
g) adibiti al trasporto di carburanti é combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;
h) macchine agricole, eccezionali ai sensi dell’art. 104, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.461.
Art. 10
1. Per i veicoli eccezionali o adibiti e trasporti eccezionali, le Prefetture possono dare autorizzazioni alla circolazione, fermo restando l’assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessato al transito, esclusivamente per esigenze motivate, documentate, gravi ed indifferibili, secondo le stesse modalità già fissate agli artt. 5, 6 e 7.
2. Il suddetto assenso può essere richiesto dagli interessati e rilasciato dagli enti proprietari e concessionari delle strade contestualmente all’autorizzazione alla circolazione rilasciata ai sensi dell’art. 10 o dell’art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
Art. 11
1. Il trasporto delle merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all’articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprite 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltreché nei giorni di calendario indicati all’art. 1, dal 1° giugno al 22 settembre compresi, dalle ore 18.00 di ogni venerdì alle ore 24.00 della domenica successiva.
2. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell’allegato A al Regolamento per l’esecuzione del testo unico 15 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto di tutte le normative vigenti, lungo gli itinerari e nei periodi temporali richiesti, previa verifica di compatibilità con le esigenze della sicurezza della circolazione stradale.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1 possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli i itinerari, gli orari e le modalità che gli stessi Prefetti riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.
Art. 12
1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell’ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa; ai veicoli e temperatura controllata che effettuano il viaggio di ritorno a vuoto e che sono stati autorizzati ad eseguire il viaggio di andata per il trasporto di prodotti deperibili.
Art. 13
1. Le Prefetture attueranno, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le direttive contenute nel presente decreto e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessati.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2001
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