ALIQUOTE ICI – POTESTÀ DEI COMUNI
ALIQUOTE ICI – POTESTÀ DEI COMUNI ALIQUOTE ICI – POTESTÀ DEI COMUNI
(Ris. Min. delle Finanze 19/2/ 2001, n. 1)
Con la risoluzione 19 febbraio 2001 n. 1, l’Amministrazione finanziaria, in risposta ad una specifica richiesta di un Comune, ha ammesso la possibilità per tali enti locali di deliberare aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili anche inferiori al 4 per mille, ovvero al limite minimo stabilito dall’art.6, comma 2, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di determinazione dell’aliquota e dell’imposta ai fini Ici.
Tale ammissione è stata frutto di una lettura ed interpretazione congiunta delle principali disposizioni a carattere nazionale riguardanti sia direttamente l’imposta comunale in esame, che le regole generali in materia di potestà regolamentare delle province e dei comuni.
In particolare, infatti, come già citato, l’art.6, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, ha stabilito che la relativa aliquota, fissata dal comune con deliberazione entro il 31 ottobre di ogni anno, deve essere determinata, con possibilità di diversificazione, in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille. In relazione a quest’ultimo è successivamente intervenuta la disposizione dell’art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, che ha previsto la possibilità di elevare al 9 per mille il limite massimo di aliquota Ici, adottabile con deliberazione dal comune, per gli immobili non locati e per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni.
In virtù di tali previsioni normative, si sono succedute nel tempo diverse disposizioni volte ad attribuire la facoltà ai comuni di deliberare aliquote agevolate, in funzione delle diverse esigenze locali, sempre con il rispetto del limite minimo e massimo sopra riportato. Si cita ad esempio l’art.4, comma 1, del DL 437/1996 che dà la possibilità, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per l’unita’ immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.
L’unica disposizione normativa che, sino ad oggi, derogando alle norme sopra richiamate, ha previsto la facoltà per il comune di adottare un’aliquota Ici inferiore al 4 per mille è quella contenuta nell’art.1, comma 5, della legge 449/1997 a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. E’, inoltre, previsto che l’aliquota agevolata sia applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
Tale facoltà che sembrava comunque limitata a determinati casi, come il precedente, da prevedersi mediante normativa statale, va interpretata, secondo le precisazioni del Ministero delle Finanze, alla luce delle disposizioni contenute nel D.Lgs 446/1997 in materia di riordino della disciplina dei tributi locali. Quest’ultima, infatti, all’art.52, comma 1, stabilisce che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo il rispetto di alcuni limitazioni, riguardanti l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.
Un’attenta lettura di tale disposizione, come affermato dall’Amministrazione finanziaria, porta a concludere, quindi, che nessun ostacolo può opporsi alla scelta del comune di deliberare aliquote Ici inferiori al 4 per mille, mentre deve essere in ogni caso rispettato il limite massimo del 7 per mille (elevabile al 9 per mille per le fattispecie previste dall’art.2 della legge 431/1998, sopra richiamate).
A tal proposito e per quello che più interessa il settore edile, si ricorda che l’art.8, comma 1, del D.Lgs 504/1992 stabilisce che l’aliquota Ici può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione degli immobili.
Anche, quindi, per il magazzino delle imprese edili, il comune può prevedere aliquote inferiori al 4 per mille.
Infine, il Ministero delle Finanze, nell’ammettere tale facoltà, ha però rammentato che deve essere comunque soggetta a verifica la compatibilità tra il minor gettito derivante dall’abbassamento dell’aliquota e le previsioni di bilancio per l’anno in cui la relativa deliberazione avrà efficacia. Non a caso, infatti, lo stesso art.52 del D.Lgs 446/1997 ha stabilito, al comma 2, una necessaria correlazione tra la data di approvazione dei regolamenti con quella del bilancio di previsione.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941