A) IRPEF – CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2001 – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE. B) 13^ MENSILITA’
A) A) IRPEF – CONGUAGLIO FISCALE ANNO 2001 – ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE
B) 13^ MENSILITA’
A) CONGUAGLIO DI FINE ANNO
Come è noto le operazioni di conguaglio di fine anno devono essere effettuate secondo quanto stabilito dall’art.23 del D.P.R. n. 600/73 come sostituito dall’art.7 lett.d) del D.LVO n. 314/97. Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti inerenti le predette operazioni.
1) Il lavoratore dipendente potrà richiedere al sostituto di imposta di tener conto anche di altri redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilati, percepiti da terzi. La richiesta dovrà essere avanzata dal dipendente entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento e dovrà, ovviamente, essere supportata dalla consegna delle certificazioni rilasciate dagli altri soggetti eroganti. E’ il caso che può verificarsi ove il lavoratore chieda che nelle operazioni di conguaglio il datore di lavoro tenga conto delle somme erogate dalla Cassa Edile (p.es. Ape, Apes, Premio inizio attività in edilizia). La Cassa Edile sta inviando le relative certificazioni a tutti i dipendenti percettori di tali somme.
2) Il termine del 28 febbraio, entro il quale devono essere effettuate le operazioni di conguaglio, rileva esclusivamente per gli effetti finanziari del risultato finale delle predette operazioni, che andranno ad incidere sulle somme erogate nel mese in cui il conguaglio stesso è effettuato, fermo restando il riferimento alle somme e ai valori corrisposti fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento, ovvero al 12 gennaio dell’anno successivo.
3) Il datore di lavoro deve riconoscere, senza che il dipendente lo richieda, le detrazioni spettanti per oneri che sono stati sostenuti dal lavoratore con l’intervento del datore di lavoro stesso. E’ il caso delle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni extra-professionali, non obbligatorie per legge, i cui premi sono stati versati alle compagnie di assicurazione dal datore di lavoro e tassati in capo al dipendente. La detrazione in parola spetta al dipendente nella misura del 19% del premio il cui importo deve essere preso in considerazione sino alla cifra massima di £ 2.500.000= (la detrazione massima è quindi pari a £ 475.000). Il riconoscimento della detrazione è comunque subordinato a determinate condizioni che devono essere previste nel contratto di assicurazione, condizioni che sono state modificate dal D.LVO n. 47/2000. Peraltro la nuova disciplina dettata dal citato provvedimento legislativo si applica ai contratti stipulati o rinnovati a far data dal 1° gennaio 2001, lasciando quindi inalterato il previgente regime fiscale per i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati in anni precedenti e tuttora in corso. Si riepiloga pertanto qui di seguito la normativa attualmente vigente:
a) Contratti di assicurazione stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000
La detrazione di imposta, nella misura percentuale e nei limiti più sopra indicati, compete a condizione che il contratto di assicurazione sulla vita abbia durata non inferiore a 5 anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
b) Contratti di assicurazione stipulati o rinnovati a far data dal 1.1.2001
La detrazione di imposta va riconosciuta nella percentuale e nei limiti più sopra indicati a condizione che i contratti di assicurazione abbiano ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualsiasi causa derivante) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In tale ultima evenienza l’impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto.
4) le aliquote da applicare alle fasce di reddito nonché le detrazioni di imposta per lavoro dipendente per l’anno 2001 sono quelle comunicate nella precedente nota inviata (cfr. suppl.n. 5 al not. n.12/2000) e riportate ogni mese nella apposita tabella pubblicata sul notiziario.
5) per l’anno 2001 sono confermate, secondo le risultanze contabili determinate dalla CAPE, le quote imponibili ai fini Irpef del contributo dovuto alla stessa (cfr. suppl. n. 4 al not.11/2000) e cioè:
operai 0,35%
impiegati iscritti 0,30%
Di dette quote si dovrà tenere conto, oltre che per le operazioni di conguaglio fiscale 2001, anche per le retribuzioni che verranno erogate dal 1° gennaio 2002.
ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF
Come è noto, in occasione delle operazioni di conguaglio di fine anno, o di fine rapporto se antecedente, il datore di lavoro deve calcolare e versare l’addizionale regionale all’Irpef dovuta dal dipendente. Si ricorda che l’aliquota dell’addizionale in parola è fissata nella misura dello 0,9%. Circa le modalità cui i sostituti si devono attenere al fine di effettuare la trattenuta ed il versamento delle ritenute in oggetto dovute sui redditi da lavoro dipendente si rinvia alle precedenti comunicazioni in materia (cfr. suppl. n.3 al not.12/99 e not. 2/2000).
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
La ritenuta relativa all’addizionale comunale deve essere effettuata dal sostituto di imposta relativamente ai dipendenti che hanno domicilio fiscale nei Comuni che hanno deliberato in materia. L’elenco dei Comuni della Provincia di Brescia che hanno adottato tale addizionale per l’anno 2001 e le cui delibere sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato sul notiziario mensile n°11/2001. Le modalità per le relative trattenute e versamenti sono analoghe a quelle previste per l’addizionale regionale.
B) 13^ MENSILITA’
Si ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 64 del c.c.n.l. 29.1.2000, entro il 20 dicembre deve essere riconosciuta ed erogata ai dipendenti impiegati la tredicesima mensilità. La citata mensilità è comprensiva, oltre che delle voci di stipendio, anche dell’E.D.R., degli aumenti periodici di anzianità, di eventuali indennità e superminimi e di compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato.
Agli impiegati che al 31/12/2001 non abbiano maturato un anno intero di anzianità di servizio, dovrà essere corrisposta una frazione della 13^ mensilità rapportata ai mesi di effettivo servizio. A questo proposito si tenga presente che la frazione di mese non superiore a 15 giorni non deve essere computata.
Trattamento contributivo La 13^ mensilità è soggetta ai contributi Inps secondo le aliquote in vigore.
Ritenute fiscali L’importo della 13^ mensilità, al netto dei contributi previdenziali a carico del dipendente, deve essere assoggettato a ritenuta fiscale separatamente dalla retribuzione del periodo di paga in cui viene corrisposto, senza riconoscere le detrazioni di imposta.
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