RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI
RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI RIFORMA DEI REATI TRIBUTARI
(D.Lgs. 10/3/00, n. 74 – Dir. Reg. Entrate Lombardia, Circ. 24/3/00, n. 9)
La Direzione regionale per le Entrate della Lombardia ha impartito le prime istruzioni sul decreto legislativo in materia di riforma dei reati tributari. In particolare, sono state impartite disposizioni agli Uffici per quanto concerne l’obbligo della comunicazione della notizia di reato alla magistratura.
Le nuove fattispecie delittuose
Il decreto contiene sette nuove fattispecie delittuose, di cui le prime quattro riguardano i seguenti delitti in materia di dichiarazione:
– dichiarazioni fraudolente, distinguendo tra dichiarazione effettuata con l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione mediante altri artifici (artt. 2 e 3);
– dichiarazione infedele (art. 4);
– omessa dichiarazione (art. 5).
Le tre restanti fattispecie riguardano i delitti in materia di documenti e pagamento di imposte e sono costituite da:
– emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
– occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
– sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).
Fase di transizione
Il decreto non detta norme per quanto riguarda il passaggio dalla precedente alla nuova disciplina, di conseguenza, in questa fase si applicheranno i principi generali sulla successione delle leggi in materia penale (art. 2, c.p.).
Principio del “favor rei” per i reati
tributari
La Direzione delle Entrate ha ricordato che anche in materia di reati tributari trova applicazione il principio della retroattività della legge penale più favorevole, a seguito dell’abrogazione delle normative che sancivano l’ultrattività delle norme sanzionatorie di natura finanziaria, delle sanzioni tributarie amministrative e delle sanzioni tributarie penali (art.29, c.1, D.Lgs. n.472/97 e art. 24, c.1, D.Lgs. n. 507/99).
Gli Uffici, in applicazione del principio del “favor rei”, relativamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore del decreto, devono attenersi alle seguenti indicazioni:
– non vanno comunicati all’Autorità giudiziaria i fatti che, in base alla legge vigente al momento della commissione costituivano reato, ma che in futuro non saranno più tali (c.d. abolitio criminis, art. 2, comma 2, c.p.,);
– stessa sorte per i fatti che non costituivano reato in base alla legge vigente del tempo di commissione ma che con la nuova normativa rientrano tra le fattispecie delittuose (c.d. lex mitior, art. 2, comma 1, c.p.);
– vanno comunicati i fatti che erano già previsti come reati e che in base alla nuova legge continuano ad essere previsti come tali.
Reati depenalizzati
Un’ultima precisazione riguarda tutti quei reati che nel nuovo decreto sono stati depenalizzati per espressa abrogazione delle norme incriminatrici: per tali fattispecie non dovrà essere comunicata nessuna notizia di reato all’Autorità giudiziaria (art. 25).
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