RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI – DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE
RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI – DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE RIFIUTI – BONIFICA SITI INQUINATI – DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE
Con riferimento a quanto pubblicato sul Notiziario n. 2/2000, sulla bonifica dei siti inquinati, si informa che con la legge n. 224 del 28/7/2000 (in G.U. 11/8/2000 n. 187) è stato differito al 31 marzo 2001 il termine del 16 giugno 2000 fissato dall’art. 9 comma 3 del Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 471/99 ai fini della comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione, della situazione di inquinamento rilevata nonché degli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente adottati e in fase di esecuzione.
La comunicazione spetta al proprietario del sito ovvero ad altro soggetto, anche le imprese, che di propria iniziativa intenda attivare le procedure per gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
Ad essa deve essere allegata idonea documentazione tecnica dalla quale risultano le caratteristiche degli interventi.
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