01.12.2000 - qualificazione

REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI RESTAURI BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI

REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI RESTAURI BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI RESTAURI BENI MOBILI E SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2000, n. 246 è stato pubblicato il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 3 agosto 2000 n. 294 recante “Regolamento concernente individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici”, pubblicato sul notiziario n. 11/2000.
Con tale provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 11 sexies della Legge n. 109/94, sono individuati i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al testo unico sui beni culturali, vale a dire dei beni riconducibili alla categoria OS/2.
Volendo evidenziare gli aspetti più significativi di tale Regolamento, che sostanzialmente ripropone l’impostazione del D.P.R. n. 34/2000 al quale il Decreto ministeriale in esame fa rinvio per quanto non diversamente disposto, si richiama l’attenzione sui seguenti profili normativi.

Requisiti di qualificazione
(artt. 2-3)
Per la qualificazione nella categoria OS/2, necessaria all’esecuzione dei lavori, l’impresa deve possedere:
 – requisiti di ordine generale stabiliti all’art. 17 del D.P.R. n. 34/2000, con la precisazione che l’iscrizione dell’impresa al registro costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (art. 17, comma 1, lett. “F” D.P.R. n. 34/2000) deve essere conseguita nella specifica attività economica “conservazione e restauro di opere d’arte”;
 – requisiti di ordine speciale, individuati nella: adeguata capacità economico-finanziaria; adeguata idoneità tecnica; adeguata idoneità organizzativa.

Capacità economica e finanziaria
(art. 6)
Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. n. 34/2000, la capacità economica e finanziaria, necessaria a garantire la solvibilità dell’impresa in relazione all’importo della qualificazione richiesta, è dimostrata da adeguate referenze bancarie, rilasciate da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. L.vo n. 385/93.

Idoneità tecnica (art. 4)
Tale idoneità, disciplinata in modo puntuale tenendo conto della peculiarità dei lavori dello specifico settore,è dimostrata:
– dalla presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell’impresa, restauratore di beni culturali (vale a dire che abbia le caratteristiche tecniche sottospecificate);
 – dall’avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la sottoscrizioni del contratto con la SOA, di lavori nella categoria OS/2 di importo complessivo non inferiore al 90% della classifica richiesta per la qualificazione;
– dall’esecuzione di lavori nella categoria OS/2, nell’ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad 1/3 dell’importo della classifica richiesta; ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al 50% dell’importo della classifica richiesta, ovvero, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al 60% dell’importo della classifica richiesta.

Idoneità organizzativa (art. 5)
Circa l’idoneità organizzativa, si prevede che:
– le imprese con più di quattro addetti (fino a venti addetti) debbano avere restauratori qualificati (ex art. 7) ed operatori qualificati (ex art. 8) in numero rispettivamente non inferiore al 20% ed al 50% dell’organico complessivo;
– le imprese con più di 20 addetti debbano avere – ai sensi degli artt. 7 e 8 – restauratori qualificati ed operatori qualificati, in numero non inferiore rispettivamente al 30% ed al 40% dell’organico complessivo.
Si precisa che i restauratori e gli operatori qualificati devono avere un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’impresa, ovvero un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non inferiore ad un anno.

Lavori utili per la qualificazione
(art. 9)
Per quanto concerne i lavori utili per la qualificazione si precisa che la certificazione dei lavori eseguiti, avviene in conformità a quanto previsto dall’art. 22, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000, vale a dire attraverso certificati di esecuzione lavori redatti in conformità dell’allegato “D” del Regolamento sulla qualificazione ovvero, secondo quanto previsto dall’art. 23 del D.P.R. n. 34/2000 per i lavori eseguiti all’estero. Sono, comunque, fatti salvi i certificati rilasciati prima dell’entrata in vigore del Regolamento se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall’Autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
I lavori che rilevano sono unicamente quelli eseguiti dall’impresa, anche in subappalto; pertanto l’impresa appaltatrice non può utilizzare, neppure in percentuale, i lavori affidati in subappalto.

Lavori di importo inferiore a 150.000 euro (art. 10)
Relativamente ai lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo inferiore a 150.000 Euro si prevede che le imprese debbano aver eseguito, nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell’invito alla gara ufficiosa, lavori del medesimo tipo di quelli che si affidano per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere un direttore tecnico restauratore di beni culturali.
In aggiunta a ciò devono avere un organico adeguato ; per le imprese fino a quattro addetti è, comunque, richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore qualificato.
Tali requisiti, autocertificati ai sensi della Legge n. 15/68, sono dichiarati in sede di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall’Autorità proposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti.

Restauratore-operatore beni culturali (artt. 7-8)
Per quanto concerne la qualifica di restauratore o di operatore specializzato nel settore dei beni culturali, viene precisato che sono tali coloro che hanno conseguito al riguardo diplomi specifici presso scuole statali o regionali, ovvero hanno svolto attività di restauro relativo a siffatti beni, direttamente e in proprio, per il periodo minimo specificato nel Decreto, con regolare esecuzione certificata dall’Autorità alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro.

Specificità degli interventi (art. 11)
Il Regolamento precisa inoltre che, fermo restando la disciplina dell’art. 13, comma 7, Legge n. 109/94 (obbligatorietà dell’ATI verticale nel caso in cui le lavorazioni rientranti nella Cat. OS/2 superino il 15%) e delle relative norme di esecuzione, qualora le lavorazioni previste dal presente Regolamento costituiscano parte non prevalente di un’opera, queste vanno indicate nel bando di gara, qualunque sia il loro importo e sono eseguite esclusivamente da imprese qualificate in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa in esame.

Norma transitoria (art. 12)
Per i lavori di qualsiasi importo, fino al 31 dicembre 2001, le imprese che non abbiano conseguito l’attestazione SOA, sono ammesse alle procedure di affidamento dei lavori se in possesso dei requisiti di qualificazione fissati nel Regolamento. In questa ipotesi le percentuali relative al requisito della “idoneità tecnica”  sono riferite all’importo dei lavori da affidare ed il periodo di riferimento è il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data di invito alla gara ufficiosa. La comprova di tali requisiti avviene con le modalità di cui al D.P.R. n. 34/2000.


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