REGISTRO – DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE CONTROVERSIE PENDENTI AL 1° APRILE 1998
REGISTRO – DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE CONTROVERSIE PENDENTI AL 1° APRILE 1998 REGISTRO – DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE CONTROVERSIE PENDENTI AL 1° APRILE 1998
(Dir. Reg. Entrate Lombardia, Circ. 24 maggio 2000, n. 19)
La Direzione Regionale delle Entrate per la Lombardia ha ritenuto ammissibile la definizione agevolata, in materia di imposta di registro, nell’ipotesi di violazioni commesse anteriormente al 1° aprile 1998, data di entrata in vigore della riforma in materia di sanzioni tributarie non penali (artt. 16 comma 3 e 17 comma 2, D. Lgs. 472/1997), sempre che a quella data non vi sia stato alcun formale provvedimento di contestazione o sia stata irrogata la relativa sanzione.
Gli Uffici, sulla base della normativa vigente prima della riforma, provvedevano a notificare gli avvisi di accertamento di valore senza tuttavia procedere alla liquidazione della maggiore imposta accertata e alla eventuale irrogazione della sanzione per infedele dichiarazione di valore. In relazione a tali controversie la notifica dell’avviso di accertamento non assume alcun rilievo sotto il profilo sanzionatorio, pertanto il contribuente può validamente accedere alla definizione agevolata mediante il pagamento di un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
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